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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8386/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13/02/2024 che li ha condannati per vari reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990 e connessi), censurando vizi di motivazione e travisamento della prova (soprattutto per l'uso di intercettazioni e dichiarazioni di collaboranti), la mancata riqualificazione in favore della lieve entità (art. 73, comma 5), l'erronea applicazione o mancata applicazione dell'aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2 d.P.R. 309/90), il conteggio della recidiva e aumenti, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata riconoscimento della continuazione e la errata qualificazione di favoreggiamento vs concorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi esaminati. In sintesi: sono state confermate le condanne per la maggior parte degli imputati (talune con riduzioni di pena quando corretto il calcolo della recidiva o di altri incrementi), ritenendo congrua la motivazione di merito che ha valutato cumulativamente intercettazioni, servizi di osservazione e dichiarazioni dei collaboranti. Sono state respinte le richieste di riqualificazione in lieve entità e le censure sulla legittimità costituzionale dell"art. 80, comma 2 (ingente quantità); è stata altresì confermata la distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento nel contesto di reati permanenti, e ribadita la discrezionalità del giudice nel valutare l"aggravante dell"ingente quantità alla luce della qualità della sostanza, del principio attivo e del mercato di destinazione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma principale sulle condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte l'ha applicata per le condotte di spaccio e traffico accertate sulla base di intercettazioni, attività di osservazione e dichiarazioni di collaboranti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fattispecie di lieve entità)

    Richiesto dai ricorrenti per ottenere una meno grave qualificazione: la Corte ha ritenuto che la lieve entità non poteva essere riconosciuta quando risultano quantità rilevanti, qualità della droga e coinvolgimento di più soggetti.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (aggravante "ingente quantità")

    Applicata quando la quantità e il principio attivo superano soglie tali da incidere significativamente sul mercato; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento giudiziale dell"ingente quantità e ha respinto le censure costituzionali sulla vaghezza della norma, riconoscendo il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione complessiva.

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)

    La Corte ha escluso la riqualificazione in favoreggiamento personale quando l'agevolazione è avvenuta nel corso di reati permanenti: in tali casi l'azione di "aiuto" normalmente si risolve in concorso nel reato, non in favoreggiamento.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Usato dalla Corte per interpretare modalità di partecipazione e responsabilità comune nelle condotte criminali (supporto logistico, mediazione, ruolo nelle trattative).

  • art. 99 cod. pen. (limiti al cumulo per recidiva)

    Richiamato indirettamente nelle censure sul calcolo della recidiva; la Corte ha corretto/validato i calcoli ove necessario conformemente ai limiti normativi.

  • artt. 476, 482 e 489 c.p. (falsità e reati connessi)

    Riferiti alle contestazioni di falsificazione di documenti connesse al traffico (es. verbali falsi esibiti ai fornitori); la Corte ha ritenuto provate tali condotte quando supportate da elementi probatori.

  • art. 81 c.p. (richiamato nella contestazione di taluni imputati)

    Richiamato nel contesto delle imputazioni concorrenti e degli aumenti di pena; la Corte ha valutato la continuazione e la recidiva in base alla prova e alla discrezionalità di merito.

  • art. 25 Cost. (giustizia penale, principio di precisione della norma)

    Invocato nella censura di incostituzionalità dell"art. 80, comma 2; la Corte ha ritenuto che la norma, pur lasciando elementi di valutazione al giudice, non sia incostituzionale perché la valutazione concreta richiede discrezionalità giudiziale.

Massime di principio

  • La valutazione probatoria in reati di droga può reggersi sulla convergenza di intercettazioni, servizi di osservazione/controllo e dichiarazioni di collaboranti; la mancanza di un sequestro diretto in capo all'imputato non è automaticamente dirimente se sussistono altri riscontri.
  • La qualificazione della "lieve entità" (art. 73, comma 5) richiede un giudizio complessivo su quantità, qualità della sostanza, partecipazione di più soggetti e stabilità dell"attività: quantità rilevanti o organizzazione plurima escludono la lieve entità.
  • L"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2) non si determina solo su una soglia numerica: il giudice deve valutare principio attivo, qualità della sostanza, destino/mercato di immissione e le relazioni pregresse; le censure sulla vaghezza della norma sono difficilmente accolte.
  • Nelle ipotesi di reato permanente, atti di "agevolazione" posti in essere prima della cessazione della detenzione non si qualificano agevolmente come favoreggiamento ma più probabilmente come concorso nel reato.
  • Il riconoscimento di attenuanti generiche, la ricostruzione della continuazione e l"applicazione della recidiva dipendono fortemente dalla motivazione del giudice di merito: in assenza di vizi logici o travisamenti di fatto la Cassazione tende a confermare le scelte discrezionali del merito.
  • Le doglianze tecniche sul calcolo degli aumenti (recidiva, continuazione) possono dar luogo a riduzioni della pena solo se dimostrano concretamente un errato computo; diversamente le critiche generiche sono rigettate.

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