Cassazione Penale, Sentenza n. 8386/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13/02/2024 che li ha condannati per vari reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990 e connessi), censurando vizi di motivazione e travisamento della prova (soprattutto per l'uso di intercettazioni e dichiarazioni di collaboranti), la mancata riqualificazione in favore della lieve entità (art. 73, comma 5), l'erronea applicazione o mancata applicazione dell'aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2 d.P.R. 309/90), il conteggio della recidiva e aumenti, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata riconoscimento della continuazione e la errata qualificazione di favoreggiamento vs concorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi esaminati. In sintesi: sono state confermate le condanne per la maggior parte degli imputati (talune con riduzioni di pena quando corretto il calcolo della recidiva o di altri incrementi), ritenendo congrua la motivazione di merito che ha valutato cumulativamente intercettazioni, servizi di osservazione e dichiarazioni dei collaboranti. Sono state respinte le richieste di riqualificazione in lieve entità e le censure sulla legittimità costituzionale dell"art. 80, comma 2 (ingente quantità); è stata altresì confermata la distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento nel contesto di reati permanenti, e ribadita la discrezionalità del giudice nel valutare l"aggravante dell"ingente quantità alla luce della qualità della sostanza, del principio attivo e del mercato di destinazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma principale sulle condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte l'ha applicata per le condotte di spaccio e traffico accertate sulla base di intercettazioni, attività di osservazione e dichiarazioni di collaboranti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fattispecie di lieve entità)
Richiesto dai ricorrenti per ottenere una meno grave qualificazione: la Corte ha ritenuto che la lieve entità non poteva essere riconosciuta quando risultano quantità rilevanti, qualità della droga e coinvolgimento di più soggetti.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (aggravante "ingente quantità")
Applicata quando la quantità e il principio attivo superano soglie tali da incidere significativamente sul mercato; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento giudiziale dell"ingente quantità e ha respinto le censure costituzionali sulla vaghezza della norma, riconoscendo il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione complessiva.
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)
La Corte ha escluso la riqualificazione in favoreggiamento personale quando l'agevolazione è avvenuta nel corso di reati permanenti: in tali casi l'azione di "aiuto" normalmente si risolve in concorso nel reato, non in favoreggiamento.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Usato dalla Corte per interpretare modalità di partecipazione e responsabilità comune nelle condotte criminali (supporto logistico, mediazione, ruolo nelle trattative).
art. 99 cod. pen. (limiti al cumulo per recidiva)
Richiamato indirettamente nelle censure sul calcolo della recidiva; la Corte ha corretto/validato i calcoli ove necessario conformemente ai limiti normativi.
artt. 476, 482 e 489 c.p. (falsità e reati connessi)
Riferiti alle contestazioni di falsificazione di documenti connesse al traffico (es. verbali falsi esibiti ai fornitori); la Corte ha ritenuto provate tali condotte quando supportate da elementi probatori.
art. 81 c.p. (richiamato nella contestazione di taluni imputati)
Richiamato nel contesto delle imputazioni concorrenti e degli aumenti di pena; la Corte ha valutato la continuazione e la recidiva in base alla prova e alla discrezionalità di merito.
art. 25 Cost. (giustizia penale, principio di precisione della norma)
Invocato nella censura di incostituzionalità dell"art. 80, comma 2; la Corte ha ritenuto che la norma, pur lasciando elementi di valutazione al giudice, non sia incostituzionale perché la valutazione concreta richiede discrezionalità giudiziale.
Massime di principio
- La valutazione probatoria in reati di droga può reggersi sulla convergenza di intercettazioni, servizi di osservazione/controllo e dichiarazioni di collaboranti; la mancanza di un sequestro diretto in capo all'imputato non è automaticamente dirimente se sussistono altri riscontri.
- La qualificazione della "lieve entità" (art. 73, comma 5) richiede un giudizio complessivo su quantità, qualità della sostanza, partecipazione di più soggetti e stabilità dell"attività: quantità rilevanti o organizzazione plurima escludono la lieve entità.
- L"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2) non si determina solo su una soglia numerica: il giudice deve valutare principio attivo, qualità della sostanza, destino/mercato di immissione e le relazioni pregresse; le censure sulla vaghezza della norma sono difficilmente accolte.
- Nelle ipotesi di reato permanente, atti di "agevolazione" posti in essere prima della cessazione della detenzione non si qualificano agevolmente come favoreggiamento ma più probabilmente come concorso nel reato.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche, la ricostruzione della continuazione e l"applicazione della recidiva dipendono fortemente dalla motivazione del giudice di merito: in assenza di vizi logici o travisamenti di fatto la Cassazione tende a confermare le scelte discrezionali del merito.
- Le doglianze tecniche sul calcolo degli aumenti (recidiva, continuazione) possono dar luogo a riduzioni della pena solo se dimostrano concretamente un errato computo; diversamente le critiche generiche sono rigettate.
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