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Sentenza

Sentenza n. 3518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna semplice, nonché la determina sanzionatoria presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere omesso di comunicare ai superiori un incontro con un soggetto sottoposto a indagini e intercettazioni, durante il quale quest’ultimo gli aveva chiesto un interessamento presso i colleghi incaricati delle indagini. Il procedimento penale per rivelazione di segreto d’ufficio si era concluso con decreto di archiviazione. In primo grado erano stati dedotti il tardivo esercizio del potere disciplinare, l’insussistenza dei presupposti della sanzione, il difetto di motivazione e la manifesta sproporzione della misura. In appello il militare ha censurato la sentenza del TAR sostenendo che l’amministrazione conoscesse i fatti già dalla proroga delle indagini o, comunque, dal momento dell’incontro monitorato dagli investigatori; ha inoltre contestato la rilevanza disciplinare della condotta, richiamando l’art. 748, comma 5, lettera b), d.P.R. 90/2010 e l’art. 1350, comma 2, d.lgs. 66/2010. La mera riproposizione dei motivi di primo grado è stata altresì dichiarata inammissibile per violazione dell’onere di specificità dell’appello.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestivo l’avvio del procedimento disciplinare, poiché l’amministrazione aveva acquisito conoscenza dei fatti rilevanti soltanto il 12 marzo 2020, con la trasmissione della richiesta di archiviazione e del relativo decreto. La precedente comunicazione della proroga delle indagini indicava soltanto i titoli di reato e non consentiva di conoscere né valutare la concreta condotta; inoltre, il monitoraggio dell’incontro da parte degli organi investigativi non equivaleva alla conoscenza dell’amministrazione di appartenenza, anche in ragione del segreto istruttorio. L’addebito disciplinare riguardava, comunque, non l’incontro in sé, ma l’omessa comunicazione ai superiori. La qualificazione della condotta come violazione dell’obbligo comunicativo è stata ritenuta non illogica né irragionevole: spettava al militare riferire le informazioni in suo possesso, senza poter autonomamente valutarne l’utilità investigativa. L’archiviazione penale non impediva l’autonoma valutazione disciplinare dei fatti, né escludeva l’utilizzabilità degli elementi acquisiti nel procedimento penale, in assenza di prova contraria. È stato ritenuto irrilevante il richiamo all’art. 1350, comma 2, d.lgs. 66/2010, poiché anche fuori dalle situazioni elencate in tale disposizione permane l’obbligo di osservare i doveri connessi al grado, al segreto e al riserbo militare ai sensi del comma 3. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    Impone la specificità dei motivi di appello; la mera riproposizione dei motivi formulati in primo grado è inammissibile.

  • art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto od in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

    La pendenza del procedimento penale non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

  • art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza della infrazione.

    La formula senza ritardo esprime una regola di ragionevole prontezza, da valutare in rapporto alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti; il termine decorre dalla conoscenza della condotta disciplinarmente rilevante, non dalla mera conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale.

  • art. 748, comma 5, lettera b), d.P.R. 90/2010

    Il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comandante [...] degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

    Il militare deve comunicare ai superiori gli eventi e le informazioni potenzialmente rilevanti per il servizio, senza sostituirsi all’autorità competente nella valutazione della loro concreta utilità.

  • art. 1350, commi 2 e 3, d.lgs. 66/2010

    Anche fuori dai casi di cui al comma 2, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.

    Gli obblighi disciplinari connessi al grado, al segreto e al riserbo militare operano anche al di fuori delle specifiche situazioni di servizio elencate nel comma 2.

Massime di principio

  • L’obbligo di instaurare il procedimento disciplinare senza ritardo non coincide con l’immediatezza e non è violato per il solo superamento di un termine fisso; la tempestività deve essere valutata considerando la gravità dell’addebito, la complessità degli accertamenti e l’esistenza di valide ragioni per il differimento.
  • Ai fini della decorrenza del termine per l’avvio del procedimento disciplinare rileva la conoscenza della condotta concretamente suscettibile di valutazione disciplinare, non la mera conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale o dei relativi titoli di reato.
  • La conoscenza di un fatto da parte degli organi investigativi non si presume automaticamente in capo all’amministrazione di appartenenza quando gli atti d’indagine sono coperti da segreto istruttorio.
  • La conclusione del procedimento penale con archiviazione non preclude l’autonomo procedimento disciplinare, nel quale l’amministrazione può valutare diversamente i fatti e utilizzare gli elementi acquisiti in sede penale, salva la prova contraria dell’interessato.
  • La valutazione della rilevanza disciplinare della condotta del militare appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile dal giudice nei limiti dell’eccesso di potere, quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento.
  • L’obbligo del militare di comunicare informazioni potenzialmente rilevanti per il servizio sussiste anche quando il militare non possa stabilirne autonomamente l’utilità investigativa e, per gli obblighi connessi al grado, al segreto e al riserbo, anche al di fuori delle specifiche situazioni di servizio previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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