Cassazione Penale, Sentenza n. 20704/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il pubblico ministero aveva appellato, ex art. 310 c.p.p., l'ordinanza del g.i.p. che aveva negato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per una provvisoria contestazione di estorsione. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello. In cassazione il procuratore lamentava violazione di legge e carenza assoluta di motivazione per omesso esame del materiale video prodotto, sostenendo che la sola visione dei fermo-immagine non consentisse di cogliere la dinamica completa del fatto e il coinvolgimento dell'indagato, anche in relazione alla presenza di una pistola utilizzata nel cosiddetto 'cavallo di ritorno'. Contestava inoltre il preteso travisamento della contestazione del p.m. da parte del Tribunale, la svalutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la mancata considerazione di un ulteriore episodio estorsivo precedente, ritenuto indiziante nei confronti di tutti i coindagati. La difesa dell'indagato ha depositato memoria tardiva, non esaminabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse proposto da soggetto privo di concreto interesse, perché il ricorso si limitava a censurare il solo mancato riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, senza investire le esigenze cautelari e la loro attualità e concretezza. Poiché la misura richiesta non riguardava reati assistiti da presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, c.p.p., l'eventuale accoglimento sulla gravità indiziaria non avrebbe comunque potuto condurre al ripristino della custodia cautelare, che era l'unico risultato utile per il pubblico ministero. È stato quindi ribadito il principio per cui, in simili casi, il pubblico ministero deve dedurre anche le ragioni delle esigenze cautelari, pena l'inammissibilità per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
ex art. 310 del codice di rito
disciplinante l'appello cautelare del pubblico ministero avverso il rigetto della misura.
art. 568, comma 4, c.p.p.
interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare
l'interesse a impugnare è condizione di ammissibilità e sussiste solo se l'impugnazione può conseguire un vantaggio pratico diretto per l'impugnante.
art. 275, comma 3, c.p.p.
non aveva riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
in assenza di presunzione cautelare, non può presumersi implicitamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 611, comma 1, c.p.p.
dunque oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
la memoria dell'indagato è stata ritenuta tardiva e quindi non valutabile.
art. 173 disp. att. c.p.p.
nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, il pubblico ministero che ricorra contro il provvedimento che nega la misura deve dimostrare un interesse concreto all'impugnazione: non basta censurare la sola insussistenza dei gravi indizi se l'esito favorevole non potrebbe comunque determinare l'adozione o il ripristino della misura.
- L'interesse all'impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., va apprezzato in rapporto agli effetti diretti e pratici del provvedimento: l'impugnazione è inammissibile quando l'eventuale accoglimento non rende il risultato giuridicamente utile per l'impugnante.
- Quando la misura cautelare richiesta non riguarda reati coperti da presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., il pubblico ministero deve allegare e censurare anche le esigenze cautelari concrete e attuali; in mancanza, il ricorso è privo di interesse e quindi inammissibile.
- Nel giudizio cautelare, la critica alla sola gravità indiziaria non è sufficiente se non è accompagnata dalla deduzione degli altri presupposti della misura; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un vaglio astratto e svincolato dalla possibilità reale di applicazione della cautela.
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