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Sentenza

Sentenza n. 1727/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016, 2017 e 2018”; 2) del decreto del Ministro della salute del 6.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; 3) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; 4) dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 7.11.2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e delle modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 5) dell’intesa, ai sensi della legge n. 142/2022, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18, co. 1, del decreto legge n. 115/2022 – Tetti dispositivi medici 2015-2018, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 28.09.2022 (rep. atti n. 213/CSR); 6) della Determinazione n. 10 del 12.12.2022 del Registro delle Determinazioni, del Dipartimento Promozione della salute e benessere animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi inclusi le deliberazioni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015- 2016-2017-2018;

Giustizia amministrativa202301024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, atti di concertazione e intesa, circolare ministeriale e determinazione della Regione Puglia relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e conseguenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e disciplinato il conseguente ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per le annualità considerate, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ricorrente ha depositato la documentazione comprovante il versamento dell'importo ridotto e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il pagamento agevolato abbia fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia, ma non integri cessazione della materia del contendere nel caso concreto. Secondo il giudice, il meccanismo previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 determina la cessazione della materia del contendere quando la definizione agevolata sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni e dalle Province autonome, come previsto dalla disposizione. Quando, invece, l'avvenuto pagamento sia documentato e rilevato dalla parte ricorrente, si configura l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito, ossia il pagamento in misura ridotta, è diverso da quello originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una sopravvenuta disciplina consente di definire in misura ridotta l'obbligazione oggetto del giudizio e il ricorrente effettua il pagamento, l'interesse all'annullamento degli atti impugnati viene meno se il bene della vita conseguito mediante la definizione è diverso da quello originariamente perseguito con l'azione di annullamento.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale per i ricorsi relativi al payback sui dispositivi medici si verifica quando la definizione agevolata degli importi dovuti sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni o dalle Province autonome, secondo il meccanismo previsto dalla legge.
  • Se il pagamento agevolato e il venir meno dell'interesse sono invece documentati e dichiarati dalla parte ricorrente, senza l'accertamento processuale effettuato dalle Regioni o dalle Province autonome previsto dalla disciplina speciale, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede che il soddisfacimento della pretesa o l'eliminazione della controversia corrisponda al risultato disciplinato dalla specifica disposizione applicabile.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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