Cassazione Civile, Ordinanza n. 17358/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, ritenendo intervenuta la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio. Non ha disposto il raddoppio del contributo unificato, osservando che la definizione non dipendeva dal ricorso introduttivo ma da fatti sopravvenuti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella e, prima ancora, l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio gli aveva contestato maggior reddito IRPEF, assumendo che una società di cui era socio al 33,33% avesse distribuito utili extra-contabili ai soci nell'anno d'imposta considerato. La CTP aveva annullato l'accertamento, mentre la CTR, adita dall'Agenzia, aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi avverso la sentenza regionale. Successivamente, con memoria, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, riferendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e depositando documentazione della domanda, dell'accettazione e del saldo. La Corte rilevava però che i documenti prodotti non consentivano un chiaro collegamento tra la definizione agevolata e l'avviso di accertamento oggetto del giudizio; soprattutto, la stessa richiesta di cessazione della materia del contendere manifestava la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'impugnazione è inammissibile quando viene meno l'interesse ad agire o a impugnare, come accade in caso di cessazione della materia del contendere.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
È richiamato quale base della definizione agevolata invocata dal contribuente.
l. 1 dicembre 2016, n. 225
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata in relazione alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la definizione è dipesa da motivi sopravvenuti e non dall'esito del ricorso.
l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'istituto del raddoppio del contributo unificato, ritenuto non dovuto nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando il ricorrente chiede espressamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e il ricorso diviene inammissibile per difetto della condizione di cui all'art. 100 c.p.c.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un collegamento chiaro e univoco tra l'evento sopravvenuto e l'oggetto del giudizio; in mancanza di tale collegamento, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione resta comunque idonea a determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la definizione della controversia dipende da fatti sopravvenuti e non dall'esito del ricorso introduttivo.
- In presenza di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate integralmente in ragione della sopravvenienza e della mancata ulteriore attività difensiva della controparte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17346/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17348/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17352/2022 del 30/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →