Sentenza del 25/07/2024 n. 610 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul classamento catastale di un centro logistico. Alla fine dei lavori il costruttore aveva dichiarato il fabbricato in categoria D/7 con rendita di 638.602,98 euro; l'Agenzia delle Entrate, dopo un sopralluogo, notificò a Z SpA un avviso di rettifica portando la rendita a 798.000 euro, ritenendo omesse e/o non contabilizzate componenti edilizie e impiantistiche quali sistemazione aree esterne e piazzali, aree verdi, vani scala in ferro e una serie di soppalchi industriali in acciaio (cd. Pick tower). Z SpA eccepì illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione e violazione del contraddittorio e, nel merito, sostenne che le sistemazioni esterne e le scale non dovessero incidere sul calcolo della rendita e che le pick tower fossero state installate dal conduttore successivamente alla locazione, erano amovibili, di esclusiva proprietà del conduttore e soggette a rimozione a fine locazione; pertanto dovevano essere escluse dalla stima diretta ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015. L'Agenzia si difese sostenendo la legittimità della rettifica e che le strutture in acciaio costituissero costruzioni/impianti da includere nella stima diretta.
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole a Z SpA. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato e che, in materia di accertamento catastale, non sussista obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Sul merito ha confermato che i soppalchi in acciaio (pick tower), essendo stati realizzati dal conduttore dopo l'inizio della locazione, essendo amovibili e di proprietà del conduttore con obbligo di rimozione, non costituiscono parte strutturale dell'edificio e sono esclusi dagli elementi rilevanti per il computo della rendita catastale in base all'art. 1, comma 21, ultimo comma, della legge n. 208/2015. Per l'articolazione degli aspetti di fatto e di diritto la Corte ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
legge n. 208/2015
art. 1, comma 21 (ultimo comma)
Esclude dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"; i manufatti amovibili, installati e di proprietà del conduttore per il processo produttivo (come le pick tower) non rilevano ai fini della rendita catastale.
Dichiarazione DoCFa (documento catastale di classamento)
Il DoCFa è lo strumento dichiarativo per il classamento; tuttavia componenti che risultino amovibili e di proprietà del conduttore, funzionali al processo produttivo e rimovibili a fine locazione, possono essere escluse dalla valutazione catastale anche se non indicate nella dichiarazione.
Massime di principio
- I beni mobili o impianti installati dal conduttore, amovibili e soggetti a rimozione a fine locazione, possono essere esclusi dal computo della rendita catastale se sono funzionali al processo produttivo e qualificati come macchinari/attrezzature ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015.
- L'accertamento catastale deve essere adeguatamente motivato ma non è richiesto un contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla legge nazionale per questa materia; la motivazione è sufficiente purché consenta al contribuente di comprendere le ragioni e difendersi.
- La natura dell'intervento (se parte integrante della struttura o impianto/maccchinario amovibile) va valutata in concreto: proprietà, obbligo di rimozione, amovibilità e funzione produttiva sono elementi decisivi.
- Se l'Ufficio contesta omissioni nella dichiarazione DoCFa è importante documentare la titolarità e la natura degli elementi (proprietà del conduttore vs proprietario dell'immobile, contratto di locazione, obbligo di rimozione, caratteristiche tecniche) per escluderne l'inclusione nella rendita.
- In giudizio è possibile ottenere la compensazione delle spese di lite quando la controversia presenta elemente fattuali e giuridici complessi e bilanciati; tuttavia la valutazione è discrezionale del giudice.
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