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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 8059 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva escluso l'assoggettamento a IVA di un compenso professionale percepito nel 2002, dopo la cessazione dell'attività nel 1997 e la chiusura della partita IVA. Secondo l'Agenzia, la prestazione era stata resa nell'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, il compenso doveva restare soggetto a IVA anche se riscosso successivamente alla cessazione formale dell'attività. La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava quindi il momento rilevante per l'imponibilità IVA: l'esecuzione della prestazione oppure l'incasso del compenso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché, essendo la notifica stata effettuata a mezzo posta e non essendosi costituito il contribuente, mancava agli atti l'avviso di ricevimento, unico documento idoneo a provare il perfezionamento della notificazione. Nonostante l'inammissibilità, la Corte ha enunciato, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il principio di diritto secondo cui il compenso per una prestazione professionale è imponibile ai fini IVA anche se percepito dopo la cessazione dell'attività e la chiusura della partita IVA, purché la prestazione sia stata eseguita nell'ambito dell'attività professionale quando il presupposto soggettivo era presente. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 4 e 5

    L'IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

    Il presupposto IVA comprende un elemento oggettivo, costituito dalla prestazione di servizi verso corrispettivo, e un elemento soggettivo, costituito dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione. Nel caso esaminato, tale presupposto soggettivo sussisteva al momento dell'esecuzione della prestazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, commi 3 e 4

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il caso di emissione anticipata della fattura.

    La disposizione riguarda principalmente l'esigibilità dell'imposta e il termine per la fatturazione, non il fatto generatore dell'IVA. Il fatto generatore coincide con l'effettiva esecuzione della prestazione, mentre il pagamento può determinare il momento in cui l'imposta diviene esigibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    È stato richiamato dall'Agenzia in relazione agli obblighi di fatturazione del compenso professionale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26

    La mancata riscossione del corrispettivo, quando l'operazione imponibile si è già verificata, non elimina l'obbligazione IVA, ma può incidere sulla base imponibile o sull'ammontare dell'imposta.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35

    La dichiarazione di cessazione dell'attività e la chiusura della partita IVA hanno natura formale e anagrafica; non escludono l'imposizione quando restano operazioni sostanzialmente riconducibili all'attività precedentemente esercitata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35-bis

    La previsione relativa agli eredi conferma che possono rilevare fiscalmente anche compensi percepiti dopo la morte del professionista, se riferiti a prestazioni eseguite durante l'attività.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, lett. l

    La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che i compensi percepiti dopo la cessazione dell'attività fossero tassabili soltanto come redditi diversi ai fini IRPEF; tale impostazione è stata disattesa dalle Sezioni Unite quanto all'IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 62, 63, 65, 66 e 90

    La disciplina europea distingue il fatto generatore dell'imposta, l'esigibilità e il pagamento. Il fatto generatore coincide con l'esecuzione della prestazione; gli Stati possono disciplinare diversamente l'esigibilità, ma non spostare il fatto generatore al momento dell'incasso.

  • Codice di procedura civile, artt. 291, 363, 372, 379 e 380-bis

    L'art. 363 ha consentito alla Corte di enunciare il principio di diritto anche dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, per rilevanza nomofilattica. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in assenza di costituzione dell'intimato, ha invece determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • Legge n. 53 del 1994, artt. 4 e 55

    Le norme disciplinano la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale; per dimostrare il perfezionamento della notifica è necessario produrre l'avviso di ricevimento quando il destinatario non si costituisce.

Massime di principio

  • Per le prestazioni professionali, l'imponibilità IVA si determina in base al momento in cui la prestazione è stata effettivamente eseguita e al fatto che, in quel momento, il soggetto operasse professionalmente; non viene meno per il solo fatto che il pagamento avvenga dopo la cessazione dell'attività.
  • La chiusura della partita IVA o la dichiarazione formale di cessazione non sono sufficienti a escludere l'IVA su compensi riferiti a prestazioni già svolte nell'ambito dell'attività professionale. Occorre verificare se siano state realmente esaurite tutte le operazioni fiscalmente rilevanti.
  • Il momento dell'esecuzione della prestazione costituisce il fatto generatore dell'IVA, mentre il pagamento del corrispettivo riguarda normalmente l'esigibilità dell'imposta e il termine operativo per la fatturazione.
  • La qualificazione del compenso ai fini delle imposte dirette come reddito percepito dopo la cessazione dell'attività non determina automaticamente l'esclusione dall'IVA: i due tributi hanno presupposti e regole temporali differenti.
  • Lo stesso principio può applicarsi, in via generale, ai compensi incassati dagli eredi del professionista deceduto o dai soci dopo l'estinzione della società, quando il compenso deriva da prestazioni eseguite prima della cessazione.
  • Sul piano processuale, nelle notifiche a mezzo posta la produzione dell'avviso di ricevimento è essenziale per provare il perfezionamento della notifica; in sua assenza, e se il destinatario non si costituisce, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La decisione concreta ha favorito il contribuente sul piano processuale, perché il ricorso dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile; tuttavia, il principio sostanziale enunciato dalla Corte è favorevole all'assoggettamento a IVA dei compensi professionali riscossi dopo la cessazione.

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