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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15222/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha rideterminato le pene per il reato di tentato furto pluriaggravato commesso il 22/09/2018. Paratore denuncia omessa motivazione sulle obiezioni sollevate in appello, in particolare sulla corretta qualificazione giuridica del fatto come furto semplice e sulla conseguente assenza di condizione di procedibilità. Fisichella articola cinque motivi: 1) violazione del principio di decisione allo stato degli atti nel rito abbreviato per aver acquisito d'ufficio, inaudita altera parte, fotogrammi e video di videosorveglianza; 2) omessa motivazione sull'assoluta necessità dell'integrazione istruttoria; 3) vizio di diritto per aver escluso la desistenza volontaria (art. 56, comma 3 c.p.); 4) omissione della contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, comma 1, n.7 c.p.); 5) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre è stata invocata la sopravvenuta modifica del regime di procedibilità per il furto (legge n.150/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Paratore il ricorso è stato ritenuto generico e infondato: la Corte d'appello aveva motivatamente risposto alle eccezioni relative alle aggravanti (violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede). Per Fisichella i motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: la Corte d'appello poteva acquisire d'ufficio i filmati nel rito abbreviato (art. 603 c.p.p.) e ha dato alle parti tempo per esaminare il materiale; l'acquisizione risultava necessaria per verificare le annotazioni della Polizia Giudiziaria; la desistenza volontaria è stata esclusa correttamente perché gli imputati avevano già compiuto atti idonei a far originare il processo causale del risultato (spostamento del motociclo); la contestazione dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede era correttamente formulata essendo il fatto avvenuto sulla pubblica via e la mera presenza di videosorveglianza non esclude l'aggravante salvo sorveglianza specificamente efficace; il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di merito insindacabile in Cassazione se motivato. La Corte ha altresì ritenuto che la sopravvenuta procedibilità a querela prevista dalla legge n.150/2022 non incide sul "giudicato sostanziale" né sulla inammissibilità del ricorso. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente al giudice d'appello, anche nel rito abbreviato, di disporre d'ufficio l'integrazione probatoria ritenuta assolutamente necessaria per la decisione, purché sia garantita alle parti la possibilità di esercitare il contraddittorio.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della decisione allo stato degli atti nel rito abbreviato; la Cassazione valuta la correttezza procedurale delle acquisizioni d'ufficio e della motivazione.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Rilevato in connessione con l'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte verifica che la motivazione non sia assente o generica rispetto ai rilievi difensivi.

  • art. 56 cod. pen.

    art. 56, comma 3, cod. pen.

    Regola la desistenza volontaria: è causa di non punibilità solo se l'agente desiste prima che siano compiuti gli atti idonei a porre in essere il processo causale che conduce al risultato; qui ricusata perché gli imputati avevano già compiuto atti tali (spostamento del veicolo).

  • art. 625 cod. pen.

    art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    Prevede l'aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede; la Corte interpreta che la mera presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude l'aggravante salvo che la sorveglianza sia specificamente continua ed effettiva nell'impedire la sottrazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti; la valutazione negativa delle attenuanti generiche è giudizio di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

  • legge n. 150/2022

    Ha introdotto il regime di procedibilità a querela per alcune fattispecie di furto; la Corte precisa che la sopravvenuta procedibilità a querela non altera il giudicato sostanziale e non incide sull'inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che l'abolitio criminis può essere rilevata anche in sede esecutiva mediante revoca della sentenza, diversamente dalla sola sopravvenuta procedibilità a querela.

  • Costituzione

    Richiamate dalle parti in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i contraddittori opportunità e le garanzie processuali nel procedimento d'appello.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può integrare d'ufficio il materiale probatorio anche nel rito abbreviato se l'integrazione è "assolutamente necessaria", purché venga garantito alle parti tempo e possibilità di esercitare il contraddittorio.
  • La mera presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante per esposizione alla pubblica fede; occorre valutare se la sorveglianza fosse specificamente continua e idonea a impedire la sottrazione.
  • La qualificazione dell'aggravante di "violenza sulle cose" può fondarsi su danni a componenti essenziali del bene (es. bloccasterzo o leve dei freni spezzate) che richiedono ripristino per la funzionalità.
  • La desistenza volontaria (art. 56 c.p.) è esclusa se l'agente ha già compiuto atti idonei a far sorgere il processo causale verso il risultato: la valutazione è fattuale e dipende dal grado di avanzamento dell'iter criminoso.
  • Le decisioni del giudice di merito sul riconoscimento o diniego di circostanze attenuanti sono giudizi di fatto, in genere non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate richiamando i criteri di art. 133 c.p.
  • Una sopravvenuta normativa che renda il reato procedibile a querela non ha, di per sé, efficacia ablativa del giudicato sostanziale e non incide sull'inammissibilità del ricorso in Cassazione; questioni di esecutività o revoca vanno trattate con gli strumenti procedurali specifici.

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