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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36459/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasceva dalla successione di un uomo che, secondo la moglie, l’aveva nominata erede universale con testamento olografo. La moglie sosteneva che alcuni atti con cui il defunto, nel 1992, aveva trasferito beni immobili e partecipazioni ai familiari fossero nulli per mancanza di volontà, difetto di causa o simulazione, oppure annullabili per violenza morale, dolo o incapacità naturale. In subordine deduceva che si trattasse di donazioni indirette da considerare nella riunione fittizia e da ridurre per lesione di legittima. Ancora più in subordine chiedeva il riconoscimento degli utili societari o del corrispettivo mensile pattuito in una scrittura privata. I convenuti resistevano e proponevano a loro volta domande sul testamento, chiedendone la nullità o l’annullamento, e contestavano anche la posizione della moglie rispetto alla legittima. In cassazione la ricorrente deduceva, con dodici motivi, soprattutto: a) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente nel rigetto delle domande di nullità, difetto di causa e simulazione; b) erroneo rigetto della domanda di annullamento per violenza, dolo e incapacità naturale, perché la prescrizione sarebbe decorso solo dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo; c) erroneo rigetto delle domande di simulazione/donazione indiretta e riduzione, contestando l’applicazione dell’art. 564 c.c. e la necessità dell’accettazione con beneficio di inventario; d) illegittimità costituzionale di tale disciplina; e) omessa pronuncia sulle domande di pagamento del corrispettivo mensile previsto dalla scrittura privata. I resistenti, con controricorso e ricorso incidentale, contestavano a loro volta alcune statuizioni della Corte d’appello, tra cui la mancata declaratoria di inammissibilità di alcune domande e la mancata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi che attaccavano il rigetto delle domande di nullità, annullamento, simulazione e riduzione: ha escluso che la missiva del 4 dicembre 1997 avesse valore confessorio utile alla ricorrente, ha affermato che i fatti allegati erano più compatibili, al più, con vizi del consenso o con una liberalità dissimulata, e ha condiviso la soluzione della Corte d’appello sulla prescrizione dell’azione di annullamento e sulla preclusione dell’azione di riduzione per difetto della prova dell’accettazione beneficiata con inventario. Ha inoltre respinto le censure sull’incostituzionalità dell’art. 564 c.c. e sull’invocato prospective overruling, ritenendo che il mutamento giurisprudenziale riguardasse una norma sostanziale. Tuttavia, ha accolto i motivi undicesimo e dodicesimo, rilevando l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulle domande di pagamento del corrispettivo mensile previste dalla scrittura privata del 28 maggio 1992, e ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tali capi, rinviando alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione. Il ricorso incidentale è stato in parte assorbito e in parte respinto nei limiti in cui censurava la cancellazione della trascrizione, poiché mancava la prova della trascrizione stessa.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per la dedotta mancanza dell’elemento essenziale della volontà negli atti impugnati.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità radicale degli atti per difetto di causa o di volontà.

  • art. 132 c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare motivazione apparente o mancante; la Corte ha verificato il rispetto del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato in relazione al preteso difetto di causa degli atti dispositivi.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato per sostenere la simulazione assoluta degli atti dispositivi.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato in tema di prova della simulazione.

  • art. 1434 c.c.

    Richiamato per la dedotta violenza morale.

  • art. 1435 c.c.

    Richiamato per la configurazione della violenza morale come vizio del consenso.

  • art. 1441 c.c.

    Richiamato per l’azione di annullamento e la relativa legittimazione.

  • art. 1442 c.c.

    Richiamato per il termine di prescrizione dell’azione di annullamento; la Corte ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale e non ha accolto l’eccezione relativa al dies a quo sostenuta dalla ricorrente.

  • art. 428 c.c.

    Richiamato per l’annullabilità degli atti compiuti in stato di incapacità naturale.

  • art. 769 c.c.

    Richiamato per la qualificazione degli atti come donazioni indirette.

  • art. 553 c.c.

    Richiamato in tema di riduzione delle disposizioni lesive della legittima.

  • art. 554 c.c.

    Richiamato in tema di riduzione delle disposizioni lesive della legittima.

  • art. 564 c.c.

    La Corte ha ribadito che, quando l’azione di riduzione è proposta contro terzi non coeredi, è necessaria l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e che la tempestiva redazione dell’inventario è elemento costitutivo del beneficio; ha inoltre confermato la manifesta infondatezza delle censure di legittimità costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia su alcune domande di pagamento.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per escludere l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di esposizione sommaria dei fatti e per genericità dei motivi.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale e per chiarire che non operava il filtro dell’art. 348-ter c.p.c. perché la Corte d’appello aveva deciso dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato solo per escludere l’inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 5, non essendovi stata una vera conferma della decisione di primo grado.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in tema di intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di cassazione.

  • art. 557, terzo comma, c.c.

    Richiamato per spiegare la ratio dell’art. 564 c.c. e il rapporto con i creditori del defunto.

  • artt. 485, 487, 488 c.c.

    Richiamati per affermare che, in mancanza dell’inventario, l’accettante con beneficio è considerato erede puro e semplice perché il beneficio non si è perfezionato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell’art. 564 c.c., poi respinta.

  • artt. 2, 3 e 24 Cost.

    Richiamati per contestare la disciplina dell’art. 564 c.c.; la Corte ha richiamato i propri precedenti di infondatezza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma che resta fermo l’onere probatorio di chi invoca nullità/annullamento/simulazione.

Massime di principio

  • Chi agisce quale erede per far valere la nullità, l’annullamento o la simulazione di atti compiuti dal de cuius deve allegare e provare i presupposti specifici della patologia negoziale invocata; una missiva del defunto che espone le ragioni soggettive degli atti non vale automaticamente come confessione favorevole all’erede se contiene circostanze che, semmai, depongono per l’invalidità dedotta dalla stessa parte.
  • La motivazione è soltanto apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; è invece sufficiente, ai fini del minimo costituzionale, una motivazione sintetica ma coerente che faccia comprendere perché la domanda è stata rigettata.
  • In tema di annullamento per violenza, dolo o incapacità naturale, il decorso della prescrizione va verificato in base alla disciplina propria del vizio dedotto; tuttavia, la parte che invoca la sospensione o il diverso dies a quo deve fornire una prova concreta della protrazione della violenza o della successiva scoperta del dolo o della permanenza dell’incapacità.
  • La mera allegazione che un atto di vendita sia stato stipulato senza effettivo pagamento del prezzo non dimostra, di per sé, né la nullità del contratto né la simulazione assoluta, potendo essere compatibile con un inadempimento del compratore oppure con una liberalità dissimulata.
  • L’azione di riduzione proposta dal legittimario contro soggetti che non siano coeredi è subordinata, ai sensi dell’art. 564 c.c., all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario; la tempestiva redazione dell’inventario è elemento costitutivo del beneficio e, se manca, il chiamato è trattato come erede puro e semplice ai fini di tale azione.
  • Il mutamento giurisprudenziale non può essere invocato mediante prospective overruling quando riguarda una regola di diritto sostanziale e non una norma processuale, perché in tal caso non viene precluso l’esercizio del diritto di azione o difesa in senso processuale.
  • L’omessa pronuncia su una domanda autonoma determina cassazione della sentenza limitatamente a quel capo, anche se il dispositivo contenga una formula generale di rigetto, quando dagli atti risulti che la domanda non è stata effettivamente esaminata.
  • Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire, salvo l’eccezione strettamente legata alla necessità di evitare una concreta lesione del diritto di difesa in assenza di costituzione del dante causa.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoDonazioniDivisione ereditariaTransazioneImpugnazioni
RamiSuccessioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàSimulazioneRisoluzione del contrattoPrescrizioneGiudicato

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