Cassazione Penale, Sentenza n. 40865/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina del 18/03/2024 che confermava condanne per reati fallimentari connessi al fallimento della Kamm s.r.l. Calabrò (1968) censura: 1) per il capo A) (bancarotta fraudolenta documentale) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte avrebbe attribuito apoditticamente la mancata tenuta delle scritture anche al periodo anteriore alla sua carica senza fornire riscontri, omettendo la corretta applicazione dell'art. 210 c.p.p. e non valutando adeguatamente la prova della genuinità delle dichiarazioni e l'assenza di documentazione al momento dell'ingresso; 2) per il capo B) (bancarotta fraudolenta distrattiva) censura la mancata analisi del rapporto tra entità delle somme percepite (7.000 e 4.950 euro), la loro epoca e l'effettivo pregiudizio per i creditori nonché l'elemento psicologico. Pettina censura: 1) per il capo E) la mancata spiegazione di come una vendita a prezzo congruo e regolarmente pagata fosse intrinsecamente depauperativa per la Kamm; la Corte avrebbe confuso l'assenza di scritturazione con l'illecito finanziamento della vendita; 2) il diniego non motivato delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato gravi carenze di motivazione e istruttorie sul punto della riferibilità delle omissioni contabili a Calabrò (1968), sulla mancata dimostrazione del dolo specifico per la bancarotta documentale, e sulla insufficiente analisi dell'idoneità delle distrazioni a creare un pericolo concreto per la garanzia dei creditori. Analoghe carenze sono state riscontrate nella motivazione che aveva condannato Pettina per la vendita del terreno. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame e nuova motivazione sui punti indicati (rivalutazione dell'estensione soggettiva delle condotte, del coefficiente soggettivo/dolo, della natura e dell'impatto delle distrazioni e della correttezza della vendita e delle attenuanti).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (citato come riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale)
La Corte richiama la giurisprudenza che assimila l'omissione fraudolenta della tenuta delle scritture al paradigma dell'art. 216 l.f. quando l'omissione sia diretta a recare pregiudizio ai creditori; pertanto la qualificazione richiede prova del dolo specifico volto a ledere la garanzia creditoria.
art. 217 comma 2 legge fallimentare
Distinzione tra omessa tenuta delle scritture con finalità pregiudizievole (rilevante ex art.216) e condotte previste dall'art.217; la Corte utilizza la distinzione per delimitare la fattispecie applicabile.
art. 210 cod. proc. pen.
Richiamato dalle parti e dalla Corte: la Suprema Corte censura l'errato o incompleto utilizzo della normativa sulla chiamata di coimputati e sulla verifica dei riscontri, evidenziando che la chiamata in correità richiede esplicitazione del contenuto e valutazione delle eventuali dichiarazioni eteroaccusatorie.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Citato riguardo alla definizione di posizione di uno dei coimputati che in primo grado ha definito la propria posizione; serve per spiegare lo stato processuale di un terzo che non impugna in Cassazione.
Massime di principio
- Per ritenere la bancarotta fraudolenta documentale occorre una motivazione specifica che provi il dolo specialmente se si attribuiscono omissioni riferibili a periodi anteriori all'assunzione della carica: non basta l'accettazione della carica in una società con contabilità "ferma".
- Le attribuzioni di responsabilità basate su riferimenti a dichiarazioni di terzi (chiamata in correità) richiedono che il contenuto di tali dichiarazioni sia esplicitato e valutato concretamente; semplici accenni non sono sufficienti.
- Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale/distrattiva va valutato come reato di pericolo concreto: il giudice deve esaminare l'idoneità dell'atto a cagionare un vulnus alla garanzia creditoria considerando entità dell'operazione, momento in cui avvenne e situazione finanziaria della società.
- Somme di entità limitata non possono essere automaticamente considerate irrilevanti, ma la loro valutazione richiede contestualizzazione rispetto allo stato patrimoniale e al rischio concreto per i creditori; la mancata analisi equivale a vizio motivazionale.
- Il fatto che una vendita sia stata effettuata a prezzo congruo e il prezzo sia stato effettivamente pagato non esclude di per sé la responsabilità dell'acquirente o di terzi, ma perché la vendita sia qualificata come distrattiva occorre provare un disegno unitario o la conoscenza che i proventi sarebbero stati indebitamente sottratti.
- La mera assenza di registrazione contabile, soprattutto se le scritture non erano tenute, non può sostituirsi alla prova dell'effettivo depauperamento e della consapevolezza dell'agente; giudici devono distinguere piano della scritturazione da piano dell'effettivo pagamento e destinazione dei fondi.
- Nel riesame il giudice d'appello deve motivare puntualmente sulle ragioni che giustificano l'estensione della responsabilità a periodi anteriori alla carica amministrativa e sull'esistenza (o meno) del dolo richiesto dalla fattispecie.
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