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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9207/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari (21/02/2022) per più ragioni: 1) vizio procedurale per difetto di procura speciale del difensore che aveva proposto l'istanza; 2) la domanda di revisione sarebbe fondata su 'inconciliabilità' tra il giudicato e una successiva pronuncia della Corte di Cassazione (annullamento parziale relativo al reato associativo) e su presunte novità relative alla procedibilità dei reati satellite (furto aggravato di energia elettrica) dovute alla riforma "Cartabia" o a pronunce giudiziarie divergentI (Tribunale di Latina), con la tesi che la mancanza della condizione di procedibilità o la sopravvenuta modificazione normativa costituirebbero "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p.; 3) violazione del diritto al contraddittorio perché la Corte d'appello avrebbe deciso "de plano" senza fissare udienza camerale ex art.127 c.p.p.; 4) vizio di motivazione e travisamento probatorio per non avere valutato la documentazione prodotta come elemento di novità a discarico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello di Roma ha validamente dichiarato inammissibile l'istanza di revisione: 1) per difetto di procura speciale (la procura non indicava espressamente il potere di proporre istanza di revisione né il procedimento di riferimento), con la conseguenza che l'istanza proposta dal difensore privo di valida procura speciale era inammissibile; 2) perché le ragioni poste a fondamento della revisione non rientrano nelle ipotesi utili ai sensi dell'art. 630 lett. a) e lett. c) c.p.p.: la presunta "inconciliabilità" tra giudicati non era idonea a integrare il presupposto di revisione (lett. a) trattandosi di provvedimenti non relativi a due procedimenti distinti conclusi con pronunce irrevocabili tali da essere confrontate come fatti antagonisti) e la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità o la sopravvenuta modifica normativa non costituiscono di per sé "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630 lett. c), salvo che non sia prodotta una prova nuova e fattuale che dimostri l'effettiva impossibilità di procedere; 3) l'adozione della declaratoria "de plano" era legittima ai sensi dell'art. 634 c.p.p. quando ricorra il difetto formale (procura speciale) e/o manifesta infondatezza della domanda; 4) la censura sulla motivazione e sul contraddittorio è assorbita dalla legittimità della declaratoria di inammissibilità. La Corte ha quindi rigettato tutti i motivi e condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.p.

    La richiesta di revisione deve essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale; la procura speciale deve indicare espressamente l'oggetto e il procedimento, non è sufficiente una formula generica di nomina fiduciaria

  • art. 634 c.p.p.

    Consente alla Corte d'appello di dichiarare inammissibile l'istanza di revisione "de plano" quando manchino i requisiti formali (es. procura speciale) o quando la domanda sia manifestamente infondata

  • art. 127 c.p.p.

    Regola l'udienza camerale; la mancata fissazione dell'udienza non preclude la declaratoria de plano se ricorre uno dei presupposti di cui all'art. 634 (formali o di manifesta infondatezza)

  • art. 122 c.p.p.

    Stabilisce i requisiti della procura (determinazione dell'oggetto) che, per la revisione, deve riferirsi espressamente al potere di presentare l'istanza

  • art. 630 c.p.p.

    Individua le ipotesi di revisione (tra cui la lett. a) inconciliabilità tra giudicati e la lett. c) "prova nuova"); la Corte precisa che per essere "prova nuova" rilevante occorre un fatto nuovo e dimostrativo capace di scardinare il giudicato, non una mera valutazione giuridica o una modifica normativa sopravvenuta dopo la irrevocabilità

  • art. 631 c.p.p.

    Stabilisce il contenuto minimo degli elementi su cui si fonda la richiesta di revisione: devono essere tali che, se accertati, conducano al proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.; la Corte richiama questo parametro per valutare l'ammissibilità

  • art. 571 e art. 613 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla limitazione delle impugnazioni e alla necessità di adeguata rappresentanza tecnica; la giurisprudenza non consente che il difensore privo di procura speciale proponga l'istanza di revisione

  • D.lgs. 150/2022 (riforma "Cartabia")

    La modifica della procedibilità a querela è valutata: la Corte afferma che la sopravvenuta modificazione normativa non costituisce di per sé "prova nuova" idonea alla revisione se intervenuta dopo la formazione del giudicato; salvo diversi effetti quando la modifica sia intervenuta prima della irrevocabilità e produca conseguenze materiali rilevanti

Massime di principio

  • Per proporre un'istanza di revisione tramite difensore è indispensabile una procura speciale che indichi espressamente il potere di proporre revisione e il procedimento di riferimento; formule generiche o nomine "fiduciarie" non sostituiscono la procura speciale
  • La Corte d'appello può dichiarare inammissibile l'istanza di revisione "de plano" quando mancano requisiti formali essenziali o quando la domanda è manifestamente infondata; l'obbligo di fissare udienza camerale non opera in tali ipotesi
  • La nozione di "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 lett. c) richiede fatti nuovi o elementi probatori nuovi e concreti che, se accertati, siano idonei a scardinare il giudicato; non è sufficiente la mera reinterpretazione giuridica o la constatazione di una modifica normativa intervenuta dopo la irrevocabilità
  • La sopravvenuta modificazione della normativa sulla procedibilità (es. introduzione della procedibilità a querela) non costituisce automaticamente prova nuova utile per la revisione se la modifica è intervenuta dopo la formazione del giudicato; può invece rilevare se integra un fatto nuovo e dimostrabile capace di incidere sulla procedibilità nel caso concreto
  • La revisione non è lo strumento per rimettere in discussione i convincimenti di merito: il vaglio di ammissibilità deve limitarsi a un controllo sommario sull'esistenza di elementi tali da non essere manifestamente infondati, riservando l'esame di merito al giudizio di revisione con pieno contraddittorio

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