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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30206/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso la disposizione del G.U.P. di sospendere i termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p. Il ricorrente denunciava: (i) illegittimità per adozione del provvedimento nel giorno di scadenza della misura cautelare; (ii) carenza dei presupposti di legge per la sospensione (mancata prova della 'particolare complessità' del giudizio); (iii) motivazione apparente e stereotipata; (iv) uso di imputazioni non ricomprese nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.; (v) illegittimo riferimento ai concomitanti impegni professionali del giudice come elemento decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sospensione dei termini prevista dall'art. 304, comma 2, c.p.p. è legittima se motivata dalla particolare complessità del giudizio, valutata in chiave prognostica con riferimento all'attività ancora da svolgere nel dibattimento. Ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del G.U.P. e del Tribunale del riesame, che aveva considerato: elevato numero di coimputati (20, con numerosi in carcere o agli arresti domiciliari), molteplicità e complessità delle imputazioni (tra cui associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti), ingente quantità e varietà di atti da esaminare (intercettazioni, videoriprese, localizzazioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori, ecc.) e la necessità di una specifica organizzazione delle udienze anche alla luce degli impegni del giudice. La Corte ha inoltre affermato che l'adozione del provvedimento nel giorno di scadenza non è di per sé preclusiva. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente la sospensione dei termini massimi della custodia cautelare quando si procede per taluni reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), nei casi di dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi; la complessità va valutata in chiave prognostica con riferimento all'attività ancora da svolgere nel corso del giudizio.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare la decisione del tribunale del riesame; la Corte di cassazione ha esaminato la questione alla luce dei criteri di legittimità previsti, ritenendo non fondata la doglianza.

  • art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Indica i reati per i quali può essere valutata la sospensione dei termini; la Corte ha affermato che nella valutazione della complessiva unitarietà del giudizio non è necessario che tutte le imputazioni rientrino singolarmente nella fattispecie prevista, purché il quadro complessivo giustifichi la complessità.

  • art. 13 Cost.

    Riferimento al principio generale della motivazione dei provvedimenti giudiziari; impone che il giudice dia motivazioni espresse e puntuali che permettano la verifica della correttezza del ragionamento.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione di attuazione relativa agli adempimenti da compiere in relazione alla custodia cautelare; la Corte dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente per quanto previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, c.p.p. è legittima quando il giudice documenta in modo concreto e prognostico la particolare complessità del giudizio, riferendosi all'attività ancora da svolgere nel dibattimento.
  • Gli elementi oggettivi utili a giustificare la complessità includono: numero elevato di imputati, gravità e molteplicità delle imputazioni (es. reati associativi e transnazionali), grande mole e varietà di prove e atti da esaminare, nonché questioni giuridiche complesse.
  • La valutazione della complessità è discrezionale ma richiede motivazione specifica e verificabile; se adeguatamente motivata, tale valutazione è sostanzialmente insindacabile in sede di legittimità.
  • L'adozione del provvedimento di sospensione anche nel giorno di scadenza della misura cautelare non è di per sé viziata; non esiste una preclusione automatica temporale.
  • I concomitanti impegni del giudice e l'organizzazione dell'ufficio possono essere considerati legittimamente nella valutazione della necessità di sospendere i termini, purché ciò sia collegato alla realistica esigenza di gestione del processo.
  • In situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe censurare la decisione puntando non solo alla genericità della complessità, ma dimostrando concretamente che gli elementi indicati erano ordinari e gestibili senza la sospensione e che manca il nesso motivazionale tra fatti e provvedimento.

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