Cassazione Penale, Sentenza n. 6889/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per presunta errata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen. (nesso teleologico), lamentandone la duplicazione con il dolo specifico della rapina impropria, e deduceva vizio di motivazione nel bilanciamento tra tale aggravante, le attenuanti generiche e la recidiva contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto corretta l'applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico perché le lesioni erano strumentali alla realizzazione della tentata rapina; ha inoltre giudicato adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva semplice e il suo bilanciamento in equivalenza con le attenuanti generiche, sulla base dei precedenti del prevenuto. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 61 n. 2 cod. pen.
La circostanza aggravante del nesso teleologico si applica quando un fatto (qui le lesioni) è stato commesso come strumento per realizzare un altro reato (la tentata rapina). I giudici hanno ritenuto che ciò non costituisca duplicazione rispetto al dolo specifico della rapina impropria nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La circostanza aggravante del nesso teleologico va riconosciuta quando il reato lesivo è stato commesso strumentalmente per realizzare un altro delitto; non sempre si tratta di duplicazione con il dolo specifico: occorre valutare la strumentalità concreta.
- La contestazione della duplicazione tra aggravante e dolo specifico richiede una motivazione precisa e argomentata: il mero richiamo al rischio di doppio conto non è sufficiente se il giudice di merito ha spiegato la differenza funzionale tra i profili.
- La recidiva semplice può essere compensata in sede di bilanciamento con le attenuanti generiche ma il suo riconoscimento deve essere adeguatamente motivato, anche in relazione alla natura dei precedenti e alla pericolosità sociale del condannato.
- In impugnazioni per cassazione è necessario proporre censure formulate e fondate; se il ricorso non supera i requisiti di ammissibilità o non dimostra l'errore giuridico/di fatto richiesto, verrà dichiarato inammissibile con conseguenti condanne alle spese e oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.
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