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Sentenza

Sentenza n. 2/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento: -del verbale della Conferenza di servizi del 14.11.2024, con il quale si è espressa negativamente, con riferimento alla domanda della Stragreen S.r.l. del 3.2.2022, volta ad ottenere l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nella Zona Industriale San Nicola del Comune di Pietragalla di un impianto di trattamento della frazione organica e secca dei rifiuti solidi urbani; -della Determinazione n. 135 del 30.1.2025, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata ha emanato, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 5, L. n. 241/1990, il provvedimento di conclusione negativa della Conferenza di servizi e di rigetto della predetta domanda;

Giustizia amministrativa202500138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Conferenza di servizi del 14 novembre 2024 e determinazione regionale del 30 gennaio 2025 di conclusione negativa della Conferenza di servizi e rigetto della domanda di autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto nel 2022 l'autorizzazione regionale ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti nella Zona Industriale San Nicola del Comune di Pietragalla. Nel corso della Conferenza di servizi erano emersi, dapprima, profili di incompatibilità urbanistica e, successivamente, la localizzazione dell'impianto a 720 metri dalla Zona SIC/ZPS "Torrente Rosso", istituita con deliberazione regionale del 10 agosto 2023, a fronte della distanza minima di un chilometro prevista dall'Allegato A alla l.r. Basilicata n. 35/2018. La società ha dedotto che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro 180 giorni dalla domanda, e quindi prima dell'istituzione della zona protetta, sostenendo che il ritardo dell'amministrazione non potesse pregiudicarla mediante l'applicazione del vincolo sopravvenuto. Ha inoltre sostenuto che la preventiva verifica di compatibilità con il Piano regionale di gestione dei rifiuti, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 8, l.r. n. 35/2018, avesse carattere definitivo e assorbente, impedendo una successiva valutazione negativa. La ricorrente si è riservata di proporre separatamente una domanda risarcitoria per il danno da ritardo. In via preliminare, il TAR ha rilevato anche la possibile inammissibilità della costituzione in giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario, poiché l'atto era stato notificato e depositato senza il successivo avviso notificato alle parti previsto dall'art. 48, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalla questione preliminare relativa all'inammissibilità della costituzione ex art. 48 c.p.a., poiché il ricorso era comunque infondato nel merito. Ha affermato che, salvo il diverso regime dei procedimenti di evidenza pubblica, il provvedimento conclusivo deve essere adottato applicando la disciplina di fatto e di diritto vigente al momento della decisione, secondo il principio tempus regit actum. Ne consegue che l'amministrazione doveva considerare la sopravvenuta istituzione della Zona SIC/ZPS "Torrente Rosso", anche se successiva alla presentazione della domanda e intervenuta durante il procedimento. Il ritardo nella conclusione del procedimento non esclude l'applicazione dello jus superveniens e non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento finale; esso può eventualmente rilevare in un separato giudizio per responsabilità da ritardo, ove ne ricorrano i presupposti. È stata respinta anche la tesi relativa al carattere definitivo della verifica preventiva di compatibilità con il PRGR: l'art. 17, comma 8, l.r. n. 35/2018 la qualifica come mera condizione di procedibilità e stabilisce che essa non produce ulteriori effetti giuridici nei successivi procedimenti autorizzatori. La Regione, pertanto, non poteva ignorare il sopravvenuto vincolo ostativo e legittimamente ha concluso negativamente la Conferenza di servizi e rigettato la domanda. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro in favore della Regione e 2.000 euro, oltre accessori, in favore delle parti controinteressate costituite.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti; nel caso concreto l'autorizzazione non poteva essere rilasciata in presenza del sopravvenuto vincolo localizzativo.

  • art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990

    Richiamato quale base del provvedimento regionale di conclusione negativa della Conferenza di servizi e di rigetto della domanda.

  • art. 17, comma 8, l.r. Basilicata n. 35/2018

    la valutazione resa ai sensi del presente comma non produce alcun altro effetto giuridico nei successivi procedimenti autorizzatori

    La verifica preventiva di compatibilità dell'intervento con il PRGR costituisce una condizione di procedibilità della domanda e non vincola né esaurisce le successive valutazioni autorizzatorie.

  • Allegato A alla l.r. Basilicata n. 35/2018

    Prevede una distanza minima di un chilometro dalle zone SIC/ZPS per gli impianti di trattamento dei rifiuti, salvo i centri comunali di raccolta.

  • art. 48, comma 1, c.p.a.

    il giudizio segue dinanzi al TAR se il ricorrente, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa Segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle parti

    Nella trasposizione del ricorso straordinario il ricorrente deve depositare tempestivamente l'atto di costituzione e darne avviso mediante notificazione alle parti; il TAR ha rilevato che tale ultimo adempimento era mancato, ma ha ritenuto di poter prescindere dalla questione per l'infondatezza del ricorso.

  • artt. 26 e 29 c.p.a.

    Richiamati per la regolazione delle spese di giudizio.

  • artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamati, in combinato disposto con il codice del processo amministrativo, per la condanna della ricorrente alle spese di lite.

Massime di principio

  • Salvo il diverso regime dei procedimenti di evidenza pubblica, il provvedimento amministrativo conclusivo deve essere adottato applicando la disciplina normativa e fattuale vigente al momento della decisione, secondo il principio tempus regit actum, anche quando la sopravvenienza intervenga dopo la presentazione dell'istanza e durante il procedimento.
  • Il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento non impedisce, di per sé, l'applicazione delle sopravvenienze normative o fattuali e non rende illegittimo il provvedimento finale che ne tenga conto; il ritardo può rilevare autonomamente ai fini della responsabilità risarcitoria, ove siano provati i relativi presupposti.
  • Quando la legge regionale qualifica la verifica preventiva di compatibilità di un progetto con la pianificazione dei rifiuti come condizione di procedibilità e stabilisce che essa non produce ulteriori effetti giuridici nei successivi procedimenti autorizzatori, tale verifica non ha valore definitivo o assorbente e non preclude l'applicazione di vincoli sopravvenuti.
  • Nel procedimento autorizzatorio per impianti di trattamento dei rifiuti, l'amministrazione deve negare l'autorizzazione quando, al momento della decisione, la localizzazione dell'impianto viola una sopravvenuta distanza minima prevista dalla disciplina regionale rispetto a una zona SIC/ZPS.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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