Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1391/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza a una sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di € 500,00 sulla carta elettronica del docente e all’accredito delle somme arretrate

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Massa n. 35/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 previsto per l’aggiornamento e la formazione del personale docente dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nonché all’accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte, oltre interessi o rivalutazione. Ha chiesto anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato le somme dovute sulla carta elettronica della docente. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l’accredito delle somme dovute sulla carta elettronica del docente. Il Tribunale ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione aveva infatti eseguito tardivamente la sentenza civile, soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la richiesta di penalità di mora in caso di mancata esecuzione del giudicato; il ricorso era stato proposto per ottenere l’esecuzione della sentenza civile e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    poiché la pretesa della parte ricorrente è stata pienamente soddisfatta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico spettante alla docente per l’aggiornamento e la formazione professionale.

Massime di principio

  • La piena esecuzione, nelle more del giudizio di ottemperanza, dell’obbligo accertato dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
  • Anche quando l’adempimento dell’amministrazione sopravviene e determina la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale se l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza.
  • L’accredito tardivo delle somme riconosciute da un giudicato costituisce esecuzione postuma dell’obbligo amministrativo e giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, pur in assenza di una pronuncia di accoglimento della domanda esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.