Sentenza n. 1685/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Milano di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) nell’assegnare alla ricorrente gli obiettivi contrattuali relativi alle prestazioni ambulatoriali di cui incrementare i volumi rispetto al 2022 non tiene conto delle caratteristiche e del “mix” erogativo specifico del Policlinico San Donato B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale. C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nella parte in cui stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti i criteri di assegnazione dei budget e degli obiettivi contrattuali per l'anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata con il servizio sanitario regionale, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2228/2024, gli atti applicativi e il contratto annuale, nonché, con motivi aggiunti, le D.G.R. nn. XII/2966/2024 e XII/3327/2024. Le censure riguardavano, in particolare, i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale; il sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a favore di cittadini fuori regione e il relativo abbattimento dell'esubero; la facoltà dell'ATS di non riassegnare le risorse residue del budget destinato agli screening; la mancata considerazione del particolare mix erogativo della struttura nella fissazione degli obiettivi contrattuali; i limiti all'incremento del budget per le prestazioni fuori regione; la riduzione del budget in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile; e la disciplina delle decurtazioni connesse al mancato raggiungimento di specifici obiettivi relativi alle prestazioni PNGLA. Il giudizio è stato fissato ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione. In camera di consiglio, la difesa della ricorrente ha dichiarato venuto meno l'interesse alla definizione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte contro gli atti di programmazione sanitaria e i relativi atti applicativi. La decisione è stata assunta in rito sulla base della dichiarazione resa dalla ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese sono state compensate, considerando la definizione in rito e il limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione resistente.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la fissazione della causa per verificare se permanga l'interesse alla decisione; nel caso concreto la verifica ha condotto alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale base della pronuncia in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
- La fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione consente al giudice di definire il giudizio in rito quando l'interesse alla pronuncia sia venuto meno.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio si definisce per ragioni processuali e l'attività difensiva della parte resistente è stata limitata.
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