Sentenza del 22/12/2021 n. 1559 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - Omesso versamento - Diritto di abitazione - Omessa trascrizione - Non rileva - Scrittura privata registrata - Data certa - Opponibilità ai terzi - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un accertamento/avviso IMU relativo all'individuazione del soggetto passivo: il ricorrente sosteneva l'esistenza di un diritto di abitazione che, pur essendo risultante da scrittura privata registrata, non era stato trascritto nei registri immobiliari, e quindi non sarebbe opponibile all'ente impositore.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la trascrizione ha natura pubblicitaria volta principalmente a disciplinare i rapporti fra acquirenti concorrenti di diritti sul medesimo immobile; ai fini fiscali, per individuare il soggetto passivo IMU non è richiesta la trascrizione. È sufficiente che la scrittura privata costitutiva del diritto di abitazione sia stata regolarmente registrata e possieda data certa: tale registrazione rende la scrittura opponibile all'ente impositore. Di conseguenza la pretesa fondata sulla scrittura registrata è stata riconosciuta opponibile per il profilo fiscale.
Norme richiamate
disciplina della trascrizione (Codice Civile - pubblicità immobiliare)
La trascrizione ha funzione di pubblicità relativa ai conflitti fra titoli concorrenti su beni immobili; non è esigenza formale esclusiva per l'opponibilità agli enti fiscali ai fini dell'individuazione del soggetto passivo IMU.
effetto della registrazione della scrittura privata (data certa)
La registrazione della scrittura privata attribuisce data certa all'atto e ne consente l'opponibilità ai terzi, ivi compresi gli enti impositivi, anche in assenza di trascrizione.
normativa IMU (disciplina del soggetto passivo)
Per l'individuazione del soggetto passivo IMU rilevano i diritti reali effettivamente opponibili all'ente impositore; tali diritti possono essere provati e resi opponibili tramite atti aventi data certa (es. scritture private registrate).
Massime di principio
- La trascrizione degli atti immobiliari serve principalmente a regolare i conflitti fra acquirenti/interessati fra loro; non è l'unico mezzo per rendere opponibile un diritto ai fini fiscali.
- Una scrittura privata regolarmente registrata, avendo data certa, può essere opponibile all'ente impositore e quindi vale per determinare chi è il soggetto passivo dell'IMU.
- Se si vuole far valere un diritto reale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è fondamentale la registrazione dell'atto (data certa); la mancanza di trascrizione non esclude automaticamente l'opponibilità fiscale.
- Per protezione completa (anche rispetto a terzi acquirenti) è comunque consigliabile trascrivere gli atti nei registri immobiliari, perché la trascrizione tutela dai conflitti con terzi successivi.
- In contenziosi IMU, la strategia probatoria fondamentale è dimostrare la validità e la opponibilità del titolo (scrittura registrata, data certa, eventualmente documentazione integrativa) più che limitarsi alla sola trascrizione.
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