Circolare numero 121 del 05-07-2016
Con la presente circolare si provvede ad illustrare il nuovo quadro normativo, già oggetto del messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 sulla disciplina dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali. Viene chiarita la distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo in base alla soglia annua di 10.000 euro, nonché la disciplina intertemporale per le violazioni anteriori al 6 febbraio 2016. Sono inoltre definite le modalità operative di contestazione, i termini per la regolarizzazione e per il pagamento in misura ridotta, e le competenze delle strutture INPS nella gestione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria.
Depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e nuovo regime sanzionatorio
Depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e nuovo regime sanzionatorio
La circolare analizza la disciplina introdotta dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha modificato il trattamento dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni. Il documento chiarisce la distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo, disciplina la gestione delle violazioni pregresse e indica le modalità operative per la contestazione, la regolarizzazione e la definizione del procedimento.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 2, comma 1, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge n. 638/1983, impone al datore di lavoro il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, comprese quelle previste dagli artt. 20, 21 e 22 della legge n. 153/1969. Le somme trattenute non possono essere portate a conguaglio con quelle anticipate ai lavoratori, salvo il caso in cui dal conguaglio risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
Il d.lgs. n. 8/2016, intervenendo sull’art. 2, comma 1-bis, ha introdotto una distinzione fondata sull’importo annuo dell’omissione:
- oltre 10.000 euro annui, l’omesso versamento resta reato ed è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro;
- fino a 10.000 euro annui, la condotta è trasformata in illecito amministrativo sanzionato da 10.000 a 50.000 euro.
Soglia annua di 10.000 euro e criteri di calcolo
La soglia va determinata su base annuale, con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno civile. Ai fini della verifica della soglia concorrono i versamenti dovuti secondo le rispettive scadenze legali, e in particolare quelli relativi:
- ai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens;
- ai committenti della Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- ai datori di lavoro agricoli.
La circolare precisa che, per la determinazione del valore complessivo dell’omissione, assumono rilievo i versamenti dal mese di dicembre dell’anno precedente, da effettuarsi entro il 16 gennaio, fino a quelli del mese di novembre dell’anno considerato, da effettuarsi entro il 16 dicembre. La valutazione della soglia richiede quindi una consuntivazione dell’intero anno e ricomprende tutte le omissioni accertate, anche se riferite a gestioni previdenziali diverse.
Effetti della regolarizzazione entro tre mesi
La disciplina mantiene una rilevante funzione premiale in favore del datore di lavoro che provveda al versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Per le omissioni superiori a 10.000 euro annui, il pagamento entro tre mesi comporta la non punibilità penale.
Per le omissioni fino a 10.000 euro annui, il pagamento entro lo stesso termine impedisce l’applicazione della sanzione amministrativa.
La circolare richiama la ricostruzione ministeriale secondo cui il termine di tre mesi opera come effetto sospensivo dell’efficacia delle sanzioni fino alla scadenza assegnata per la regolarizzazione.
Violazioni anteriori al 6 febbraio 2016 e regime intertemporale
L’art. 8 del d.lgs. n. 8/2016 disciplina il regime intertemporale, stabilendo l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabili.
Sono inoltre regolati i casi in cui il procedimento sia già stato definito prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La circolare evidenzia che, per i reati depenalizzati ancora pendenti, occorre seguire la procedura di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente prevista dall’art. 9 del decreto.
Trasmissione degli atti e competenza amministrativa
Per i procedimenti penali non definiti relativi a fatti commessi prima del 6 febbraio 2016, l’autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, salvo che il reato sia già prescritto o estinto per altra causa.
L’autorità amministrativa, ricevuti gli atti, deve notificare gli estremi della violazione agli interessati entro 90 giorni dalla ricezione; per i residenti all’estero il termine è di 370 giorni. Entro 60 giorni dalla notificazione è ammesso il pagamento in misura ridotta, con applicazione, per quanto compatibile, dell’art. 16 della legge n. 689/1981.
La circolare richiama anche l’orientamento ministeriale che individua nelle Sedi provinciali INPS l’autorità amministrativa destinataria degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 9 del decreto.
Procedimento per gli illeciti fino a 10.000 euro
Per l’ipotesi in cui l’importo delle ritenute omesse non superi 10.000 euro annui, la circolare indica che si applicano gli artt. 14, 16 e 18 della legge n. 689/1981.
La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio e può essere eseguita dal funzionario che ha accertato la violazione con le modalità del codice di procedura civile, nel rispetto dell’art. 12, comma 1, della legge n. 890/1982.
Entro 30 giorni dalla notifica, l’interessato può presentare scritti difensivi e documenti oppure richiedere audizione. Con lo stesso atto viene assegnato il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse e viene avvertito che, in caso di mancato pagamento, sarà applicata la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.
Se il pagamento non avviene entro i tre mesi, il trasgressore può comunque estinguere il procedimento versando, entro i successivi 60 giorni, la sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981. La circolare quantifica tale misura in 16.666 euro, pari alla terza parte del massimo edittale di 50.000 euro, oltre alle spese del procedimento.
La successiva ordinanza ingiunzione dovrà essere adottata tenendo conto dei criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, relativi alla gravità della violazione, all’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, alla personalità dell’agente e alle condizioni economiche.
Procedimento per gli illeciti superiori a 10.000 euro
Per le omissioni che superano 10.000 euro annui, la condotta conserva rilievo penale. Tuttavia, la configurazione piena del reato richiede la conclusione dell’annualità di riferimento, poiché il parametro normativo è espresso in termini annuali.
Anche in questo caso, con l’atto di notifica dell’accertamento viene assegnato un termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse. La regolarizzazione entro tale termine costituisce causa di non punibilità.
Al termine della procedura di regolarizzazione, l’Istituto procede di regola alla denuncia del reato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2, comma 1-ter, della legge n. 638/1983, anche se il pagamento è intervenuto nei termini assegnati. La circolare segnala tuttavia che, su questo punto, sono in corso ulteriori approfondimenti e verranno fornite successive precisazioni.
Gestione delle violazioni in corso di accertamento o trasmesse dall’autorità giudiziaria
La circolare dedica particolare attenzione alle violazioni che, alla data del 6 febbraio 2016, erano ancora in corso di accertamento o non avevano ancora completato l’iter procedurale. In tali casi, la gestione deve essere unitaria per ciascun datore di lavoro e per ciascuna annualità, comprendendo sia le violazioni già contestate sia quelle per le quali era ancora in corso la denuncia all’autorità giudiziaria.
Per gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria, prima della notifica della violazione occorre verificare, per ciascun anno e per la medesima posizione contributiva identificata dal codice fiscale, se esistano ulteriori procedimenti distinti riferiti allo stesso periodo. L’Istituto deve inoltre controllare se siano già in corso accertamenti per omissioni non riconducibili alle denunce trasmesse.
Solo dopo tali verifiche, e completate le cancellazioni delle singole denunce secondo le indicazioni già impartite, le Sedi possono procedere alla notifica dell’accertamento della violazione con atti distinti per ciascun anno considerato.
Finalità operativa della circolare
Il documento mira a fornire un coordinamento interpretativo e operativo della nuova disciplina, alla luce delle indicazioni ministeriali del 3 maggio 2016. L’obiettivo è uniformare il trattamento delle omissioni contributive, distinguendo tra fattispecie penali e amministrative, e assicurando una gestione coerente dei procedimenti pendenti e di quelli trasmessi dall’autorità giudiziaria.
Punti principali
Nuovo assetto sanzionatorio
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni è stato parzialmente depenalizzato: se l’importo annuo omesso supera 10.000 euro resta applicabile la sanzione penale della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 1.032 euro; se l’importo è pari o inferiore a 10.000 euro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Regola della soglia annua e criterio di calcolo
La soglia dei 10.000 euro va verificata su base annua, considerando il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Ai fini del calcolo rilevano le omissioni riferite a tutte le gestioni interessate, incluse quelle dei datori di lavoro con sistema Uniemens, dei committenti della Gestione Separata e dei datori di lavoro agricoli, secondo le scadenze legali di versamento.
Regolarizzazione entro tre mesi
Per entrambe le fattispecie, il datore di lavoro può evitare la sanzione penale o amministrativa se versa le ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. Per le omissioni sotto soglia, il pagamento nei tre mesi impedisce l’applicazione della sanzione amministrativa; per quelle sopra soglia costituisce causa di non punibilità penale.
Disciplina intertemporale per le violazioni anteriori al 6 febbraio 2016
Il d.lgs. n. 8/2016 prevede l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabili. Sono disciplinati anche i casi già definiti e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative.
Trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria
Per i procedimenti penali non definiti relativi a fatti anteriori al 6 febbraio 2016, l’autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, salvo prescrizione o estinzione del reato. L’autorità amministrativa deve poi notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione, oppure entro 370 giorni per i residenti all’estero.
Procedure amministrative e pagamento in misura ridotta
Per gli illeciti sotto soglia si applicano gli artt. 14, 16 e 18 della legge n. 689/1981. Il trasgressore può presentare scritti difensivi o chiedere audizione entro 30 giorni dalla notifica e, se non versa le ritenute entro i tre mesi assegnati, può chiudere il procedimento pagando la sanzione in misura ridotta entro 60 giorni, pari a 16.666 euro oltre alle spese di procedimento.
Competenze operative dell’INPS
La circolare richiama le indicazioni ministeriali che attribuiscono alle Sedi provinciali INPS la competenza a ricevere e gestire gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, anche in relazione a fascicoli ricevuti dagli uffici territoriali del Ministero del Lavoro.
Gestione unitaria delle violazioni
Per ciascun datore di lavoro o committente deve essere effettuata un’unica contestazione per ogni annualità considerata, cumulando le omissioni riferibili al medesimo anno e al medesimo responsabile. Per gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria occorre verificare la presenza di ulteriori procedimenti relativi allo stesso anno e alla stessa posizione contributiva, così da assicurare una gestione unitaria.
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