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Circolare

Circolare numero 127 del 08-07-2016

L’articolo 25 del decreto legge n. 90/2014, ai commi 4 e 6, introduce alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave. In particolare: il comma 6 bis prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione; il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni). Premessa. Richiamo alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Effetti sugli istituti a tutela della disabilità. Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92. 2.1. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92).2.2. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92.2.3. Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)2.4. Assenza a visita di revisione del disabile grave. Effetti sui benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione. Istruzioni per il pagamento diretto. Art. 25, comma 4: riduzione dei termini da 90 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni operative sull’applicazione delle semplificazioni introdotte dall’art. 25 del decreto-legge n. 90/2014 per i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che assistono familiari con disabilità grave. In particolare chiarisce gli effetti della proroga dei verbali rivedibili oltre la scadenza, le modalità di mantenimento o cessazione dei benefici in base all’esito della revisione, le differenze tra gestione ordinaria e pagamento diretto, nonché la riduzione da 90 a 45 giorni del termine per la richiesta di certificazione provvisoria. Vengono inoltre disciplinati i casi di assenza a visita di revisione e gli adempimenti conseguenti per lavoratore, disabile, datore di lavoro e strutture territoriali.

Istruzioni sulla gestione dei benefici per disabilità grave in caso di verbali soggetti a revisione e riduzione dei termini per la certificazione provvisoria

Benefici per disabilità grave e revisione dei verbali

La circolare fornisce istruzioni operative in merito alla gestione dei benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti con disabilità grave, nonché ai lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, alla luce delle semplificazioni introdotte dall’art. 25, commi 4, lett. a), e 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114/2014. Lo scopo è disciplinare la continuità o la cessazione delle prestazioni quando il verbale sanitario è soggetto a revisione e chiarire gli adempimenti delle strutture territoriali, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Ambito delle prestazioni interessate

La circolare richiama i principali istituti collegati alla disabilità grave:

  • permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992;
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001;
  • riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001;
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.

Viene precisato che, per effetto della nuova disciplina, il regime delle autorizzazioni varia a seconda della tipologia di prestazione e della modalità di pagamento (conguaglio o pagamento diretto).

Effetti dell’art. 25, comma 6-bis, del D.L. n. 90/2014

La norma prevede che, nelle more della visita di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali rivedibili conservino tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali rivedibili, è attribuita all’INPS.

In applicazione di tale disposizione, i lavoratori titolari di benefici correlati alla disabilità grave sulla base di verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014 possono continuare a fruire delle prestazioni anche dopo la scadenza del verbale e fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992

Per i permessi già autorizzati dall’Istituto in base a verbali rivedibili, il lavoratore può continuare a fruirne senza presentare una nuova domanda nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale e il completamento della revisione. Conseguentemente anche il datore di lavoro può continuare a porre a conguaglio le somme anticipate oltre la data di scadenza del provvedimento autorizzativo originario.

La documentazione della validità del verbale nelle more della revisione è assicurata da un’attestazione rilasciabile dalle strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto.

Benefici per i quali è necessaria una nuova domanda

Per le prestazioni che richiedono una richiesta “al bisogno” e per periodi determinati, il lavoratore deve invece presentare una nuova domanda per poter continuare a fruirne nel periodo di revisione. Si tratta di:

  • prolungamento del congedo parentale;
  • riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale;
  • congedo straordinario.

In tali casi la struttura territoriale, verificati i requisiti, rilascia una nuova autorizzazione, precisando che le prestazioni eventualmente risultate indebite a conclusione della revisione dovranno essere restituite.

Esito della revisione e conseguenze sulle autorizzazioni

La circolare distingue diverse ipotesi dopo la convocazione a visita:

  • Conferma della disabilità grave del lavoratore che fruisce dei benefici per sé: la struttura territoriale invia una lettera di conferma degli effetti del provvedimento già rilasciato, senza necessità di nuova domanda. Se anche il nuovo verbale è rivedibile, la conferma opera fino alla successiva revisione.
  • Conferma della disabilità grave della persona assistita dal familiare lavoratore: analogamente, gli effetti dell’autorizzazione restano confermati senza nuova domanda, con efficacia fino alla revisione eventualmente successiva.
  • Mancata conferma della disabilità grave: la struttura territoriale comunica la cessazione degli effetti dell’autorizzazione dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale; per le prestazioni eventualmente già erogate possono essere attivati i recuperi o le cessazioni previste.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda originaria.

Casi di assenza a visita di revisione

La circolare disciplina in modo articolato le ipotesi di mancata presentazione alla visita di revisione, distinguendo tra esito positivo o negativo della notifica della convocazione.

Se la convocazione risulta regolarmente recapitata e il disabile non si presenta:

  • la struttura territoriale invia una raccomandata A/R a disabile, lavoratore e datore di lavoro;
  • in assenza di giustificazione entro 60 giorni, o se la giustificazione è ritenuta non adeguata, si procede alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione o, nei casi di prestazioni a domanda, al recupero delle somme erogate;
  • se la giustificazione è ritenuta valida per ragioni sanitarie o amministrative, può essere disposta una seconda convocazione.

Se la seconda convocazione si conclude con:

  • mancata conferma della disabilità grave: cessazione degli effetti dell’autorizzazione o recupero delle prestazioni, secondo la tipologia di beneficio;
  • conferma della disabilità grave: gli effetti del provvedimento restano confermati;
  • ulteriore mancata presentazione del disabile: cessazione o recupero con decorrenza dalla data dell’assenza alla visita.

Se invece la convocazione non ha esito postale oppure l’indirizzo risulta sconosciuto, trasferito o insufficiente, le strutture territoriali devono effettuare controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e, se possibile, individuare il nuovo domicilio, anche tramite anagrafe comunale, al fine di procedere a una nuova convocazione.

Pagamento diretto dei benefici

Per i lavoratori per i quali l’Istituto provvede al pagamento diretto dei benefici di cui agli artt. 33 della legge n. 104/1992 e 33 e 42 del d.lgs. n. 151/2001, la fruizione nelle more della revisione è consentita soltanto previa presentazione di una nuova domanda. La struttura territoriale competente cura il pagamento diretto secondo le modalità già in uso.

Si precisa inoltre che il titolare dei permessi resta obbligato a restituire le prestazioni che, all’esito della revisione, risultassero indebite.

Riduzione del termine per la certificazione provvisoria

L’art. 25, comma 4, del D.L. n. 90/2014 ha ridotto da 90 a 45 giorni il termine previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge n. 423/1993, per ottenere l’accertamento provvisorio in attesa della definizione dell’iter sanitario.

Prima della riforma, l’accertamento provvisorio poteva essere richiesto dopo 90 giorni dalla domanda di accertamento dello stato di disabilità grave; ora è possibile decorsi 45 giorni, da parte di medici specialisti nella patologia denunciata in servizio presso la ASL di assistenza del disabile. Resta invariato che tale accertamento produce effetti fino all’accertamento definitivo della Commissione e che il lavoratore deve rilasciare apposita dichiarazione liberatoria per l’eventuale restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

Punti principali

Semplificazioni introdotte dall’art. 25 del D.L. n. 90/2014

La circolare richiama le novità normative che incidono sulla fruizione dei benefici connessi alla disabilità grave: la proroga degli effetti dei verbali rivedibili nelle more della revisione e la riduzione da 90 a 45 giorni del termine per l’accertamento provvisorio. Tali misure sono finalizzate a evitare interruzioni nei diritti e a semplificare gli adempimenti sanitari e amministrativi.

Benefici interessati e differenze tra prestazioni continuative e prestazioni a domanda

Per i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 non è necessaria una nuova domanda per continuare la fruizione dopo la scadenza del verbale rivedibile, fino al completamento della revisione. Per prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi e congedo straordinario, invece, è richiesta una nuova domanda, poiché si tratta di prestazioni richieste di volta in volta per periodi determinati.

Effetti delle autorizzazioni e nuova formulazione dei provvedimenti

Le autorizzazioni già rilasciate sulla base di verbali soggetti a revisione restano efficaci fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione. Dalla data di pubblicazione della circolare, le nuove autorizzazioni non riporteranno più una scadenza, ma indicheranno espressamente la validità fino alla definizione della revisione.

Esito della revisione: conferma o mancata conferma della disabilità grave

Se la revisione conferma lo stato di disabilità grave, la Struttura territoriale invia una comunicazione di conferma e gli effetti dell’autorizzazione proseguono senza necessità di nuova domanda. Se invece la revisione non conferma la disabilità grave, l’autorizzazione cessa dal giorno successivo alla definizione del nuovo verbale e, per i benefici già fruiti, possono essere attivati i recuperi delle prestazioni indebite.

Gestione dei casi di assenza a visita di revisione

In caso di mancata presentazione alla visita, la gestione varia in base all’esito della convocazione postale e alla eventuale giustificazione. Se la convocazione risulta regolarmente recapitata e non viene fornita giustificazione adeguata entro 60 giorni, si procede alla cessazione o al recupero delle prestazioni; se la giustificazione è ritenuta valida, è possibile una seconda convocazione. Se la convocazione non è andata a buon fine per problemi di indirizzo, le strutture territoriali devono effettuare controlli anagrafici per rintracciare il domicilio.

Differenze tra gestione ordinaria e pagamento diretto

Per i lavoratori per i quali l’Istituto effettua il pagamento diretto, la fruizione dei benefici nelle more della revisione è consentita solo previa presentazione di una nuova domanda. In tale ipotesi il pagamento diretto prosegue secondo le modalità ordinarie, ma il titolare dei permessi resta obbligato a restituire le somme che risultassero indebite a conclusione della revisione.

Riduzione dei termini per la certificazione provvisoria

L’art. 25, comma 4, del D.L. n. 90/2014 riduce da 90 a 45 giorni il termine dopo il quale, in assenza di pronuncia della Commissione, è possibile richiedere l’accertamento provvisorio da parte di un medico specialista della patologia denunciata. L’accertamento provvisorio resta efficace fino all’accertamento definitivo e richiede la dichiarazione liberatoria di restituzione delle prestazioni eventualmente indebite.

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