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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36741/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per cassazione proposto contro un'ordinanza del Tribunale di Catania. Dal testo emerge solo che i ricorrenti hanno notificato il ricorso il 15/09/2020 ma non lo hanno depositato nei venti giorni successivi alla notificazione, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. Il relatore ha proposto la declaratoria di improcedibilità per omesso deposito nel termine, rilevando che la sanzione processuale è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente. Il collegio ha condiviso tale impostazione e ha dichiarato improcedibile il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito dello stesso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi di euro 200,00 e accessori di legge. Ha anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

    Il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro venti giorni dalla notificazione perfezionata; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata seguendo la proposta del relatore formulata nel procedimento camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In presenza dei presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere depositato nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto; il termine va calcolato con riguardo alla data di perfezionamento della notificazione.
  • L'omesso deposito del ricorso nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, sanzione processuale rilevabile d'ufficio anche se il resistente si è costituito.
  • La costituzione del controricorrente non sana il mancato tempestivo deposito del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere soggetta al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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