Sentenza n. 1486/2026 - Roma, Sezione 5
per la cessazione della molestia e della turbativa del possesso, ai sensi degli. artt. 1168, 1170 cod. civ. e 703 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c, 84 e 85 c.p.a., preso atto della rinuncia espressa dalla ricorrente e della mancata opposizione delle parti resistenti. Le spese di lite sono state integralmente compensate. La sentenza è stata dichiarata definitivamente pronunciata e ne è stata ordinata l’esecuzione all’autorità amministrativa.
Atto impugnato: comportamenti o attività amministrative contestati come molestia e turbativa del possesso
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva proposto un ricorso volto alla cessazione della molestia e della turbativa del possesso, richiamando gli artt. 1168 e 1170 c.c. e l’art. 703 c.p.c. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 17 dicembre 2025 e con dichiarazione resa nella medesima udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso e di volervi rinunciare, chiedendo la compensazione delle spese. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 1168 c.c.
Norma richiamata quale fondamento dell’azione possessoria per la reintegrazione nel possesso; il giudizio non è stato deciso nel merito.
art. 1170 c.c.
Norma richiamata quale fondamento dell’azione di manutenzione del possesso; il giudizio non è stato deciso nel merito.
art. 703 c.p.c.
Norma richiamata per il procedimento relativo alle azioni possessorie; il giudizio è stato definito per rinuncia.
art. 35, comma 2, lettera c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e ai relativi effetti estintivi.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate per la definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, espressa dalla parte ricorrente e non opposta dalle parti resistenti, determina l’estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto dalla parte ricorrente e le parti resistenti non si oppongano.
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