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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24312/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da unavvocata, che agiva in proprio quale coniuge di un condomino, contro altri condomini e lamministratore dello stabile. La ricorrente deduceva di aver subito un danno da condotte asseritamente diffamatorie e moleste tenute in un contesto condominiale: durante unassemblea del 15 aprile 2010 sarebbero state pronunciate espressioni offensive nei suoi confronti, collegate alla richiesta di dare esecuzione a una precedente sentenza favorevole al condominio in una diversa lite; inoltre venivano allegati il lancio di oggetti nellarea condominiale, il posizionamento di un bagno chimico sotto le finestre della sua abitazione e la riapertura di un passo carrabile in violazione di un provvedimento comunale. In appello la ricorrente aveva inoltre censurato la sentenza di primo grado e lordinanza di correzione con cui era stato eliminato il richiamo errato allart. 281-sexies c.p.c., aveva contestato il rigetto delle richieste istruttorie e la liquidazione delle spese, nonche9 la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Nel ricorso per cassazione ha articolato dodici motivi: nullite0 della sentenza per asserita violazione del dovere di astensione e per la gestione delle istanze di ricusazione; nullite0 per mancata sospensione/riassunzione del processo in pendenza di ricusazione; tardivite0 dellappello avverso lordinanza di correzione e illegittimite0 della correzione; omessa pronuncia sulle domande risarcitorie e sulle istanze istruttorie; nullite0 per mancata sottoscrizione della sentenza da parte di un componente del collegio; violazione degli artt. 595 e 610 c.p. quanto alle condotte asseritamente diffamatorie o moleste; errori sulla liquidazione delle spese; illegittimite0 della condanna ex art. 96 c.p.c.; travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione a una precedente sentenza tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: le censure sulla ricusazione sono state giudicate prive di fondamento perche9 il processo non risultava sospeso in modo tale da imporre la riassunzione e perche9 le istanze erano state comunque decise; la doglianza sullordinanza di correzione e8 stata dichiarata tardiva, poiche9 la correzione riguardava un mero errore materiale immediatamente percepibile che non riapriva i termini dimpugnazione; le contestazioni sullistruttoria sono state respinte perche9 le istanze non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e dovevano considerarsi rinunciate; i motivi di merito sulla diffamazione e sulle altre condotte sono stati reputati inammissibili o comunque infondati, poiche9 la Corte dappello aveva escluso che vi fossero frasi offensive o fatti idonei a fondare il danno, rilevando inoltre lassenza di specifiche allegazioni e prova del pregiudizio; la censura sulla sottoscrizione della sentenza e8 stata ritenuta palesemente infondata perche9 la firma del terzo giudice non e8 richiesta; la censura sulle spese e8 stata respinta perche9 la liquidazione era congrua e coerente con il d.m. n. 55/2014; la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e8 stata confermata per levidente abuso dello strumento processuale, anche in ragione della reiterazione di ricorsi e istanze di ricusazione privi di fondamento. La ricorrente e8 stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonche9 allulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 398, quarto comma, c.p.c.

    la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo

    il potere di sospensione del giudizio di cassazione spetta in via eccezionale al giudice della revocazione, non alla Corte di cassazione

  • artt. 52 e 54 c.p.c.

    in tema di ricusazione, il processo di merito segue regole incidentali di sospensione solo nei casi previsti; l'istanza va trattata secondo le scansioni procedimentali proprie dell'istituto

  • art. 281-quinquies c.p.c.

    la decisione di primo grado era stata assunta con trattazione scritta, non con lettura contestuale della motivazione in udienza

  • art. 281-sexies c.p.c.

    il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado era un mero errore materiale, non idoneo a mutare la natura della decisione

  • art. 190 c.p.c.

    non vi era stata violazione dei termini di deposito delle conclusionali, perche9 la sentenza era stata pronunciata dopo la scadenza dei termini ridotti concessi

  • art. 288, ultimo comma, c.p.c.

    la correzione di errori materiali non riapre i termini d'impugnazione quando l'errore sia chiaramente percepibile dal contesto della decisione e non incida sul contenuto sostanziale del provvedimento

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    la sentenza deve essere sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore, non da tutti i componenti del collegio

  • art. 595 c.p.

    la Corte d'appello aveva escluso la sussistenza di contenuti diffamatori nelle frasi contestate, poiche9 i condomini avevano solo sollecitato l'esecuzione di una sentenza favorevole passata in giudicato

  • art. 610 c.p.

    le condotte denunciate come moleste non sono state ritenute idonee a integrare una violenza privata, in quanto la censura era in sostanza volta a una nuova valutazione del merito

  • art. 112 c.p.c.

    non vi e8 omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la domanda o la questione, anche respingendola per genericite0 o difetto di prova

  • art. 115 c.p.c.

    il dedotto travisamento della prova non puf2 risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio in sede di legittimite0

  • art. 116 c.p.c.

    la contestazione sul modo di valutare le prove resta estranea al giudizio di cassazione se mira a sostituire una diversa lettura del fatto a quella compiuta dal giudice di merito

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la condanna ulteriore e8 giustificata dall'abuso dello strumento processuale e da una lite manifestamente infondata e defatigatoria

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014

    quando l'avvocato assiste pif9 soggetti con la stessa posizione processuale il compenso unico puf2 essere aumentato per ciascun soggetto oltre il primo

Massime di principio

  • L'ordinanza di correzione di un errore materiale non riapre i termini di impugnazione se corregge una mera discrasia redazionale immediatamente percepibile dal contesto e non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
  • L'istanza di ricusazione non determina automaticamente la sospensione del processo quando sia dichiarata o appaia ictu oculi inammissibile; il giudice puf2 proseguire il giudizio se la questione sia stata comunque definita e non sussista un valido impedimento alla decisione.
  • Le questioni istruttorie respinte in primo grado devono essere specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni; in difetto, si presumono rinunciate e non possono essere utilmente riproposte in appello o in cassazione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la domanda o la questione, respingendola per genericite0, difetto di allegazione o mancanza di prova: in tal caso la censura mira solo a una rivalutazione del merito.
  • In sede di legittimite0 non e8 consentito trasformare il motivo di ricorso in una nuova lettura del materiale probatorio o in un riesame del fatto, neppure invocando il travisamento della prova.
  • Ai fini della responsabilite0 per diffamazione o di altre pretese risarcitorie in ambito condominiale, la semplice sollecitazione all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, senza espressioni oggettivamente offensive, non integra di per se9 una lesione risarcibile.
  • La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. puf2 essere pronunciata quando la parte abbia coltivato un contenzioso manifestamente infondato e connotato da uso distorto degli strumenti processuali, specie se accompagnato da censure generiche, invettive o reiterate iniziative dilatorie.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di liteAmministratore di condominioParti comuni
RamiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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