Cassazione Civile, Ordinanza n. 24312/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da unavvocata, che agiva in proprio quale coniuge di un condomino, contro altri condomini e lamministratore dello stabile. La ricorrente deduceva di aver subito un danno da condotte asseritamente diffamatorie e moleste tenute in un contesto condominiale: durante unassemblea del 15 aprile 2010 sarebbero state pronunciate espressioni offensive nei suoi confronti, collegate alla richiesta di dare esecuzione a una precedente sentenza favorevole al condominio in una diversa lite; inoltre venivano allegati il lancio di oggetti nellarea condominiale, il posizionamento di un bagno chimico sotto le finestre della sua abitazione e la riapertura di un passo carrabile in violazione di un provvedimento comunale. In appello la ricorrente aveva inoltre censurato la sentenza di primo grado e lordinanza di correzione con cui era stato eliminato il richiamo errato allart. 281-sexies c.p.c., aveva contestato il rigetto delle richieste istruttorie e la liquidazione delle spese, nonch e9 la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Nel ricorso per cassazione ha articolato dodici motivi: nullit e0 della sentenza per asserita violazione del dovere di astensione e per la gestione delle istanze di ricusazione; nullit e0 per mancata sospensione/riassunzione del processo in pendenza di ricusazione; tardivit e0 dellappello avverso lordinanza di correzione e illegittimit e0 della correzione; omessa pronuncia sulle domande risarcitorie e sulle istanze istruttorie; nullit e0 per mancata sottoscrizione della sentenza da parte di un componente del collegio; violazione degli artt. 595 e 610 c.p. quanto alle condotte asseritamente diffamatorie o moleste; errori sulla liquidazione delle spese; illegittimit e0 della condanna ex art. 96 c.p.c.; travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione a una precedente sentenza tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: le censure sulla ricusazione sono state giudicate prive di fondamento perch e9 il processo non risultava sospeso in modo tale da imporre la riassunzione e perch e9 le istanze erano state comunque decise; la doglianza sullordinanza di correzione e8 stata dichiarata tardiva, poich e9 la correzione riguardava un mero errore materiale immediatamente percepibile che non riapriva i termini dimpugnazione; le contestazioni sullistruttoria sono state respinte perch e9 le istanze non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e dovevano considerarsi rinunciate; i motivi di merito sulla diffamazione e sulle altre condotte sono stati reputati inammissibili o comunque infondati, poich e9 la Corte dappello aveva escluso che vi fossero frasi offensive o fatti idonei a fondare il danno, rilevando inoltre lassenza di specifiche allegazioni e prova del pregiudizio; la censura sulla sottoscrizione della sentenza e8 stata ritenuta palesemente infondata perch e9 la firma del terzo giudice non e8 richiesta; la censura sulle spese e8 stata respinta perch e9 la liquidazione era congrua e coerente con il d.m. n. 55/2014; la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e8 stata confermata per levidente abuso dello strumento processuale, anche in ragione della reiterazione di ricorsi e istanze di ricusazione privi di fondamento. La ricorrente e8 stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonch e9 allulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 398, quarto comma, c.p.c.
la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo
il potere di sospensione del giudizio di cassazione spetta in via eccezionale al giudice della revocazione, non alla Corte di cassazione
artt. 52 e 54 c.p.c.
in tema di ricusazione, il processo di merito segue regole incidentali di sospensione solo nei casi previsti; l'istanza va trattata secondo le scansioni procedimentali proprie dell'istituto
art. 281-quinquies c.p.c.
la decisione di primo grado era stata assunta con trattazione scritta, non con lettura contestuale della motivazione in udienza
art. 281-sexies c.p.c.
il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado era un mero errore materiale, non idoneo a mutare la natura della decisione
art. 190 c.p.c.
non vi era stata violazione dei termini di deposito delle conclusionali, perch e9 la sentenza era stata pronunciata dopo la scadenza dei termini ridotti concessi
art. 288, ultimo comma, c.p.c.
la correzione di errori materiali non riapre i termini d'impugnazione quando l'errore sia chiaramente percepibile dal contesto della decisione e non incida sul contenuto sostanziale del provvedimento
art. 132, secondo comma, c.p.c.
la sentenza deve essere sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore, non da tutti i componenti del collegio
art. 595 c.p.
la Corte d'appello aveva escluso la sussistenza di contenuti diffamatori nelle frasi contestate, poich e9 i condomini avevano solo sollecitato l'esecuzione di una sentenza favorevole passata in giudicato
art. 610 c.p.
le condotte denunciate come moleste non sono state ritenute idonee a integrare una violenza privata, in quanto la censura era in sostanza volta a una nuova valutazione del merito
art. 112 c.p.c.
non vi e8 omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la domanda o la questione, anche respingendola per genericit e0 o difetto di prova
art. 115 c.p.c.
il dedotto travisamento della prova non pu f2 risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio in sede di legittimit e0
art. 116 c.p.c.
la contestazione sul modo di valutare le prove resta estranea al giudizio di cassazione se mira a sostituire una diversa lettura del fatto a quella compiuta dal giudice di merito
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la condanna ulteriore e8 giustificata dall'abuso dello strumento processuale e da una lite manifestamente infondata e defatigatoria
art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
quando l'avvocato assiste pi f9 soggetti con la stessa posizione processuale il compenso unico pu f2 essere aumentato per ciascun soggetto oltre il primo
Massime di principio
- L'ordinanza di correzione di un errore materiale non riapre i termini di impugnazione se corregge una mera discrasia redazionale immediatamente percepibile dal contesto e non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
- L'istanza di ricusazione non determina automaticamente la sospensione del processo quando sia dichiarata o appaia ictu oculi inammissibile; il giudice pu f2 proseguire il giudizio se la questione sia stata comunque definita e non sussista un valido impedimento alla decisione.
- Le questioni istruttorie respinte in primo grado devono essere specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni; in difetto, si presumono rinunciate e non possono essere utilmente riproposte in appello o in cassazione.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la domanda o la questione, respingendola per genericit e0, difetto di allegazione o mancanza di prova: in tal caso la censura mira solo a una rivalutazione del merito.
- In sede di legittimit e0 non e8 consentito trasformare il motivo di ricorso in una nuova lettura del materiale probatorio o in un riesame del fatto, neppure invocando il travisamento della prova.
- Ai fini della responsabilit e0 per diffamazione o di altre pretese risarcitorie in ambito condominiale, la semplice sollecitazione all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, senza espressioni oggettivamente offensive, non integra di per s e9 una lesione risarcibile.
- La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. pu f2 essere pronunciata quando la parte abbia coltivato un contenzioso manifestamente infondato e connotato da uso distorto degli strumenti processuali, specie se accompagnato da censure generiche, invettive o reiterate iniziative dilatorie.
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