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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27040/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 19/10/2021. Il ricorrente censura, con primo motivo, la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. B) ed E) c.p.p., per presunta carenza, contraddittorietà e travisamento della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato associativo (art. 416-bis c.p.) e al ruolo apicale a lui attribuito: si contesta la mera trasposizione di singole condotte e conversazioni dalla sentenza di primo grado senza sviluppo argomentativo, la errata contestualizzazione di conversazioni, la mancata prova dei collegamenti con l'associazione estera e dei trasferimenti di denaro su conti esteri, nonché l'assenza di elementi concreti a dimostrare il dolo specifico e la stabilità del vincolo associativo. Con il secondo motivo si impugna l'applicazione della recidiva, per mancata motivazione circa la maggiore colpevolezza o pericolosità e per rilievo che l'automatismo della recidiva sarebbe incompatibile con principi di diritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che ricorrente non abbia indicato in modo specifico atti e profili decisivi per dimostrare un travisamento della prova e che, nel caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza d'appello concordi), il sindacato di legittimità è fortemente limitato e può intervenire solo per macroscopici vizi di travisamento. Ha inoltre ritenuto il motivo sostanzialmente reiterativo delle stesse doglianze già sollevate in appello e quindi aspecifico. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha considerato i precedenti, la gravità della condotta e la personalità negativa dell'imputato per escludere l'esclusione della recidiva. A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis, commi primo e secondo, cod. pen.

    La sentenza di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato associativo (vincolo stabile, distribuzione di ruoli, programma criminoso e dolo specifico) valorizzando convergenti elementi probatori (appostamenti, documentazione, captazioni, elementi bancari) e attribuendo all'Adornato ruolo apicale di contatto e coordinamento

  • art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.

    La Corte evidenzia il limite del sindacato di legittimità introdotto dalla novella: in presenza di doppia conforme il controllo sulla valutazione delle prove è ristretto al vizio di travisamento della prova di macroscopica evidenza; il ricorrente deve indicare specificamente gli atti rilevanti e dimostrare l'ictu oculi la contraddittorietà o l'uso di elementi non presenti nel processo

  • Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)

    L. n. 46 del 2006 (modifica dell'art. 606 c.p.p.)

    La modifica ha ridimensionato la possibilità di sovrapporre la valutazione della Cassazione a quella dei giudici di merito, limitando il sindacato di legittimità ai casi di macroscopico travisamento della prova e a situazioni in cui l'appello abbia introdotto atti probatori non esaminati in primo grado

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiama il principio che il motivo di impugnazione deve essere specifico: la mancata indicazione puntuale del vizio e la semplice riproduzione delle doglianze d'appello comportano inammissibilità per aspecificità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato la condanna alle spese e l'ammenda (Cassa delle ammende) quantificata equitativamente per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Se la decisione di appello è una "doppia conforme" rispetto alla sentenza di primo grado (congruenza di valutazione probatoria), la Corte di Cassazione esercita un sindacato molto limitato e può annullare solo per travisamento della prova di macroscopica evidenza o per uso di elementi probatori estranei al processo
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, con l'indicazione puntuale degli atti e delle ragioni che dimostrano l'errore decisivo: la mera ripetizione delle doglianze già svolte in appello determina l'inammissibilità per aspecificità
  • Per censurare il giudizio di merito in ordine alla valutazione delle prove occorre dimostrare, con riferimento a fatti e documenti precisi, che vi è stato travisamento o omissione di prova decisiva, cioè un vizio percepibile "ictu oculi"
  • La Corte di merito può integrare e valorizzare le medesime prove utilizzate dal primo giudice; se tale rinnovata valutazione risulta logica e congrua la Cassazione la lascerà inalterata
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione sul nesso tra i precedenti e la maggiore colpevolezza o pericolosità; tuttavia, una motivazione che evidenzi precedenti, gravità della condotta e profilo personale negativo può legittimamente sostenere la recidiva
  • In casi di inammissibilità del ricorso per colpa il ricorrente può essere condannato non solo al pagamento delle spese ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende: cura e specificità nella formulazione del ricorso sono fondamentali

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