Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3588/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3248/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 9 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202600718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3248/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 10 luglio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.188,88, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, nonché al pagamento delle spese di lite. Poiché l’Amministrazione non aveva inizialmente eseguito il comando giudiziale, la docente ha chiesto la condanna del Ministero all’erogazione delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto a corrisponderle quanto riconosciuto dalla sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile, poiché l’Amministrazione ha integralmente eseguito la sentenza ottemperanda e la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta. Non vi era quindi più alcuna utilità concreta nella prosecuzione del giudizio di ottemperanza né nella nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in favore della ricorrente, nella misura di € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione da parte dell’amministrazione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato prima della decisione del giudizio di ottemperanza, viene meno l’utilità concreta della pronuncia esecutiva e non può più essere disposta la nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della medesima prestazione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento tardivo dell’amministrazione, le spese di lite possono essere poste a carico dell’amministrazione stessa, quale parte che ha reso necessario il ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.