Sentenza n. 151/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 649/2023 in data 19 ottobre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 649/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 ottobre 2023. La sentenza civile aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per tre annualità, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, l’immediato accredito dell’importo complessivo di 1.500 euro e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Ha prodotto la certificazione della cancelleria attestante il passaggio in giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e l’omesso adempimento. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, provvedendo agli adempimenti imposti dalla pronuncia civile. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario intervenga entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti da un giudicato non eseguito.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici; il termine risultava decorso nel caso deciso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione statale che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano documentati il contenuto precettivo della pronuncia, il suo passaggio in giudicato e la notifica all’amministrazione obbligata.
- L’omessa esecuzione del giudicato può essere accertata anche in assenza di costituzione dell’amministrazione, quando il ricorrente abbia prodotto la sentenza, la certificazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione, senza che l’amministrazione abbia contestato l’inadempimento.
- Il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, consente di ritenere integrato il presupposto temporale per l’esecuzione coattiva dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell’interessato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
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