Sentenza n. 2471/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento: - dell’ordinanza del Sindaco n. 178/2023 del 15.06.2023, protocollo n. 0024398/2023 del 15.06.2023, notificata il 2.01.2024, avente a oggetto “messa in sicurezza e stabilità del muro di cinta in Via F. Cecconi incrocio Via R. Paribeni”; - della relazione della Polizia locale inviata all’Ufficio tecnico del Comune, in data 15.06.2023, con nota prot. 24229, non conosciuta, ma menzionata nell’impugnata ordinanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza e stabilità di un muro di cinta, nonché relazione della Polizia locale richiamata nell’ordinanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale avente a oggetto la messa in sicurezza e la stabilità di un muro di cinta, unitamente alla relazione della Polizia locale richiamata nell’atto e non conosciuta. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso, affermando che la controversia era stata definita transattivamente tra le parti e che vi era stato accordo sulle spese di lite. La rinuncia è stata notificata al Comune, che l’ha espressamente accettata senza opporsi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84, comma 3, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando la sussistenza dei presupposti della rinuncia: sottoscrizione personale del ricorrente, notificazione alla parte resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza e mancata opposizione, anzi espressa accettazione, del Comune. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della chiusura in rito, dell’accordo tra le parti e dell’assenza di attività difensiva giudiziale significativa da parte del resistente.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
intervenuta e tempestiva (almeno 10 giorni prima dell’udienza) notifica della rinuncia al ricorso; rinuncia sottoscritta personalmente dal ricorrente; mancata opposizione della parte resistente
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione quando è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, è sottoscritta personalmente dal ricorrente e non vi è opposizione della parte resistente.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dispone l’estinzione del giudizio
Il giudizio è dichiarato estinto in presenza dei presupposti della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, sottoscritta personalmente dal ricorrente e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio quando le parti non si oppongono; l’accettazione espressa della rinuncia esclude ogni contestazione sul punto.
- In presenza di una definizione transattiva della controversia e di un accordo sulle spese, il giudice può compensare integralmente le spese di lite, soprattutto quando la parte resistente non abbia svolto una significativa attività difensiva.
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