Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28571/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale di Monza per concorso in tentato furto aggravato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità. La Corte d’appello di Milano, rilevata l’inappellabilità della sentenza perché applicativa di pena sostitutiva, ha convertito l’atto di appello in ricorso per cassazione. Con l’unico motivo dedotto, i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge per applicazione di una pena illegale, sostenendo che il giudice di merito avesse irrogato una sanzione eccedente i limiti edittali senza adeguata motivazione sulle modalità di commisurazione. In sostanza, la censura riguardava solo il trattamento sanzionatorio e non l’affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla pena. Ha affermato che ricorre una pena illegale quando la sanzione concreta non corrisponde, per specie o per quantità, a quella astrattamente prevista dalla legge e che, nel caso di specie, la pena determinata per il furto ha superato i limiti edittali massimi: la reclusione di anni 1 e mesi 6 e la multa di euro 600 risultavano superiori ai massimi previsti per il reato base di furto, essendo precluso ogni ulteriore aumento per effetto delle circostanze considerate equivalenti. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa persona fisica, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    inappellabili le sentenze con cui è stata applicata una pena sostitutiva

    le sentenze che applicano una pena sostitutiva non sono appellabili; l’atto di appello può essere convertito in ricorso per cassazione se emerge una doglianza attinente alla legittimità della pena

  • artt. 53 ss. l. n. 689 del 1981

    disciplinano l’applicazione della pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità

  • art. 624 c.p.

    il furto base prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 154 a euro 516

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    richiamati come limiti edittali generali cui la pena deve comunque conformarsi

  • artt. 65, 71 e seguenti c.p.

    richiamati quali ulteriori limiti legali della commisurazione della pena

  • Sez. U, n. 33040 del 26 febbraio 2015, Jazouli

    definisce in termini sistematici la nozione di pena illegale, includendo il caso in cui la pena concreta non corrisponda per specie o quantità a quella astrattamente prevista

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023

    la pena derivante da erronea comparazione tra circostanze è illegale solo se eccede i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie

  • Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi

    richiamata per l’ipotesi di pena illegale ab origine, quando la pena concreta supera i limiti di legge

  • Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi

    richiamata per la nozione di pena illegale ab origine

  • Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno

    richiamata per la nozione di pena illegale ab origine

Massime di principio

  • Ricorre una pena illegale quando la sanzione concretamente inflitta non corrisponde, per specie o per quantità, a quella prevista dalla legge per il reato contestato, restando fuori dal sistema sanzionatorio delineato dal codice penale.
  • La pena determinata in esito al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è illegale solo se il risultato finale eccede i limiti edittali generali o quelli stabiliti per la singola fattispecie; non è sufficiente che siano viziati i passaggi intermedi del calcolo se la pena finale resta nei limiti.
  • Se la pena base supera i limiti edittali massimi del reato, la violazione integra un errore di legalità rilevabile in cassazione e impone l’annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio.
  • Quando la sentenza applica una pena sostitutiva, l’impugnazione può essere veicolata come ricorso per cassazione se l’unica doglianza attiene alla legittimità della pena, poiché la sentenza è inappellabile ex lege.
  • Il superamento dei massimi edittali non può essere giustificato da aumenti sanzionatori ormai preclusi dal bilanciamento delle circostanze o da altri passaggi della dosimetria già neutralizzati dalla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.