Cassazione Penale, Sentenza n. 28571/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale di Monza per concorso in tentato furto aggravato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità. La Corte d’appello di Milano, rilevata l’inappellabilità della sentenza perché applicativa di pena sostitutiva, ha convertito l’atto di appello in ricorso per cassazione. Con l’unico motivo dedotto, i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge per applicazione di una pena illegale, sostenendo che il giudice di merito avesse irrogato una sanzione eccedente i limiti edittali senza adeguata motivazione sulle modalità di commisurazione. In sostanza, la censura riguardava solo il trattamento sanzionatorio e non l’affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla pena. Ha affermato che ricorre una pena illegale quando la sanzione concreta non corrisponde, per specie o per quantità, a quella astrattamente prevista dalla legge e che, nel caso di specie, la pena determinata per il furto ha superato i limiti edittali massimi: la reclusione di anni 1 e mesi 6 e la multa di euro 600 risultavano superiori ai massimi previsti per il reato base di furto, essendo precluso ogni ulteriore aumento per effetto delle circostanze considerate equivalenti. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa persona fisica, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, c.p.p.
inappellabili le sentenze con cui è stata applicata una pena sostitutiva
le sentenze che applicano una pena sostitutiva non sono appellabili; l’atto di appello può essere convertito in ricorso per cassazione se emerge una doglianza attinente alla legittimità della pena
artt. 53 ss. l. n. 689 del 1981
disciplinano l’applicazione della pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità
art. 624 c.p.
il furto base prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 154 a euro 516
artt. 23 e seguenti c.p.
richiamati come limiti edittali generali cui la pena deve comunque conformarsi
artt. 65, 71 e seguenti c.p.
richiamati quali ulteriori limiti legali della commisurazione della pena
Sez. U, n. 33040 del 26 febbraio 2015, Jazouli
definisce in termini sistematici la nozione di pena illegale, includendo il caso in cui la pena concreta non corrisponda per specie o quantità a quella astrattamente prevista
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023
la pena derivante da erronea comparazione tra circostanze è illegale solo se eccede i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie
Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi
richiamata per l’ipotesi di pena illegale ab origine, quando la pena concreta supera i limiti di legge
Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi
richiamata per la nozione di pena illegale ab origine
Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno
richiamata per la nozione di pena illegale ab origine
Massime di principio
- Ricorre una pena illegale quando la sanzione concretamente inflitta non corrisponde, per specie o per quantità, a quella prevista dalla legge per il reato contestato, restando fuori dal sistema sanzionatorio delineato dal codice penale.
- La pena determinata in esito al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è illegale solo se il risultato finale eccede i limiti edittali generali o quelli stabiliti per la singola fattispecie; non è sufficiente che siano viziati i passaggi intermedi del calcolo se la pena finale resta nei limiti.
- Se la pena base supera i limiti edittali massimi del reato, la violazione integra un errore di legalità rilevabile in cassazione e impone l’annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio.
- Quando la sentenza applica una pena sostitutiva, l’impugnazione può essere veicolata come ricorso per cassazione se l’unica doglianza attiene alla legittimità della pena, poiché la sentenza è inappellabile ex lege.
- Il superamento dei massimi edittali non può essere giustificato da aumenti sanzionatori ormai preclusi dal bilanciamento delle circostanze o da altri passaggi della dosimetria già neutralizzati dalla decisione di merito.
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