Cassazione Penale, Sentenza n. 16101/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione adottata in sede predibattimentale. Si deduce violazione degli artt. 469 e 129 c.p.p. e la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p.: la Corte territoriale avrebbe travisato la dichiarazione della difesa (che aveva depositato la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputata) ritenendola adesione alla definizione predibattimentale e pronunciando de plano senza pieno contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 111/2022), ha ritenuto che in appello non sia ammissibile una sentenza predibattimentale emessa de plano senza contraddittorio e che l'interesse dell'imputato ad impugnare una simile pronuncia sussiste. Nel caso concreto la difesa aveva attivato un contraddittorio "cartolare" mediante deposito della rinuncia alla prescrizione, che la Corte territoriale ha però disatteso; per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Venezia per l'ulteriore corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 469 cod. proc. pen.
Censurato perché la sentenza predibattimentale di proscioglimento in appello, se resa de plano e senza contraddittorio, può determinare nullità impugnabile; la Corte ricorda i limiti di applicazione in appello.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità; la Cassazione sottolinea che l'applicazione in appello richiede un effettivo contraddittorio.
artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.
Richiamati dalle Sezioni Unite per spiegare che il sistema delle norme sull'appello non rinvia alla disciplina della pronuncia predibattimentale; la combinazione di tali norme non autorizza la predibattimentale in appello.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente per sostenere la nullità assoluta della sentenza impugnata; la Corte valuta la questione alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine agli effetti delle nullità processuali denunciate nel ricorso.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen. (interpretazione oggetto di pronuncia Corte Cost.)
sentenza Corte Cost. n. 111 del 2022
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, nella parte in cui renderebbe inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello di proscioglimento adottata de plano per intervenuta prescrizione, riconoscendo l'interesse dell'imputato ad impugnare per violazione del contraddittorio.
Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017 (Ianelli)
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Ianelli, Rv. 269809 - 01
Le Sezioni Unite avevano affermato che, in ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contraddittorio che dichiari l'estinzione per prescrizione, la causa estintiva può prevalere sulla nullità assoluta salvo che non emerga evidente prova di innocenza; la Corte di Cassazione richiama questo principio e ne valuta i riflessi alla luce della successiva giurisprudenza costituzionale.
Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022 (Pepi)
Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811
Richiamata per confermare che l'interesse ad impugnare per mancato contraddittorio in appello sussiste e può giustificare l'azione in Cassazione.
artt. 110 e 491 cod. pen.
Indicano il reato originario contestato (formazione di falso testamento olografo e la relativa fattispecie accessoria): sono le norme relative alla fattispecie di reato che ha originato il processo disciplinato nella sentenza impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso e alla formulazione del motivo in cassazione; utilizzata per l'ammissibilità del ricorso nella forma richiesta.
Cost., art. 24 e art. 111
Richiamati dalla Corte Costituzionale per l'affermazione del diritto di difesa e del giusto processo: il bilanciamento tra durata del processo e diritti di difesa impone il rispetto del contraddittorio, anche in appello.
Massime di principio
- In appello non è consentito pronunciare una sentenza predibattimentale di proscioglimento de plano senza aver assicurato l'effettivo contraddittorio tra le parti.
- La dichiarazione della rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato/dei suoi difensori va valutata come manifestazione della volontà di ottenere una decisione sul merito e richiede che il giudice d'appello apra il contraddittorio, non che applichi automaticamente una definizione predibattimentale.
- Se una sentenza d'appello di proscioglimento per prescrizione è stata resa senza contraddittorio, l'interessato ha interesse ad impugnare e la Cassazione può annullare la pronuncia per carenza di garanzie; la giurisprudenza (Sez. U.) e la Corte Costituzionale forniscono criteri per bilanciare nullità e causa estintiva.
- Difensori: depositare tempestivamente e documentare la rinuncia alla prescrizione e chiedere l'apertura del dibattimento o l'istruttoria in contraddittorio per tutelare la possibilità di ottenere una pronuncia assolutoria nel merito.
- Giudici d'appello: prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione in sede predibattimentale, verificare l'effettiva volontà delle parti e assicurare il contraddittorio; in caso di omissione, la pronuncia è soggetta ad annullamento in Cassazione.
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