Cassazione Penale, Ordinanza n. 01852/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17 marzo 2025. Dal testo emerge solo che i motivi dedotti erano due e riguardavano, in modo generico, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento punitivo. La Corte rileva che tali censure non sono specifiche e che la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità, la condanna alla sanzione pecuniaria consegue salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza esclusa nel caso di specie.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le doglianze riguardavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte non entra nel merito e rileva la genericità del motivo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 133 c.p.
Le censure investivano la determinazione del trattamento punitivo, ma la Corte le ritiene generiche e non idonee a scalfire una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso esaminato tale evenienza è esclusa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche, non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena devono essere contestati con motivi puntuali, idonei a evidenziare illogicità o carenze argomentative della decisione di merito.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione sufficiente e non illogica sul trattamento sanzionatorio, la mera riproposizione di doglianze generiche non consente l'annullamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo la prova che la causa di inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente.
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