Ordinanza n. 944/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani in data 8 settembre 2023, prot. n. 39176, con il quale la società ricorrente è stata, tra l'altro, diffidata a rimuovere le attrezzature e gli equipaggiamenti imbarcati a bordo della motonave “Mare Jonio” per lo svolgimento del servizio di soccorso; - del provvedimento anche implicito di diniego, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani, del rilascio del certificato di idoneità per il servizio di soccorso; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente e, segnatamente: i) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani 25 luglio 2023, prot. n. 29772; ii) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani 3 agosto 2023, prot. n. 31427; iii) il verbale visita ispettiva del 22 agosto 2023; iv) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani del 25 agosto 2023, prot. n. 36211; v) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani del 31 agosto 2023, n. 37026; vi) il verbale visita ispettiva del 6 settembre 2023; vii) le certificazioni e autorizzazioni rilasciate alla nave “Mare Jonio” in esito alla predetta visita ispettiva del 6 settembre 2023 (e segnatamente, l’autorizzazione imbarco passeggeri del 7 settembre 2023, prot. n. 297 ed il certificato di idoneità del 7 settembre 2023, n. 2023/4838), nella parte in cui non fanno riferimento anche al servizio di search and rescue; nonché, ove occorra e nei limiti di quanto indicato nel presente ricorso, - della circolare del Ministero e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto serie generale n. 166/2021 (prot. n. 157594 del 20 dicembre 2021) e relativi allegati; - della circolare del Ministero e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto serie generale n. 167/2022 (prot. n. 18469 del 10 febbraio 2022) e relativi allegati; - del d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 ("Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare") e dell'accluso Regolamento, quanto al ricorso per motivi aggiunti, - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Trapani del 2 settembre 2024, prot. n. 103, con cui la ricorrente è stata diffidata “dal continuare ad intraprendere ogni attività preordinata alla effettuazione sistematica del servizio di ricerca e soccorso in mare in assenza della relativa certificazione di idoneità “; - del verbale della visita occasionale svolta a bordo della nave “Mare Jonio” il 17 settembre 2024; - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani del 18 settembre 2024, prot. n. 53596, con cui la ricorrente è stata, tra l'altro, diffidata a rimuovere “le attrezzature, sistemazioni ed equipaggiamenti” presenti a bordo della nave “Mare Jonio” “correlati all'attività di salvataggio”; - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani del 3 ottobre 2024, prot. n. 57017, con il quale è stata disposta “la decadenza del Certificato di idoneità n° 2023/4838”, con invito alla ricorrente “a consegnarlo presso gli uffici della Sezione Sicurezza della Navigazione di questa Capitaneria di porto per il suo ritiro”; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Guardia Costiera di Trapani del 5 settembre 2024, prot. n. 51045.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffide alla rimozione degli equipaggiamenti destinati al servizio di soccorso, diniego implicito del certificato di idoneità per tale servizio e, con motivi aggiunti, diffida alla prosecuzione dell’attività, ulteriore diffida alla rimozione degli equipaggiamenti e decadenza del certificato di idoneità della nave
Esito
La controversia
La società ricorrente, proprietaria della motonave battente bandiera italiana, ha impugnato gli atti della Capitaneria di Porto di Trapani adottati all’esito di visite ispettive, sostenendo che l’amministrazione avesse erroneamente ritenuto la nave non conforme ai requisiti tecnici previsti dalle circolari nn. 166/2021 e 167/2022, che estendono alle navi impiegate nel servizio di salvataggio le previsioni dello Special Purpose Ship Code. La ricorrente ha contestato le diffide alla rimozione delle attrezzature e degli equipaggiamenti destinati al soccorso, il diniego implicito del certificato di idoneità e, con motivi aggiunti, la successiva diffida a non intraprendere sistematicamente attività di ricerca e soccorso in assenza della certificazione, la nuova diffida alla rimozione degli equipaggiamenti e la decadenza del certificato di idoneità. Nel corso del giudizio la società ha inoltre eccepito la tardività della memoria difensiva depositata dalle amministrazioni resistenti il 17 novembre 2025 e ha chiesto il rinvio della trattazione per poter esercitare pienamente il diritto di difesa rispetto a tale memoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né le censure relative ai requisiti tecnici della nave. Ha accolto la richiesta della ricorrente di differire la trattazione, rilevando che la memoria delle amministrazioni era stata depositata tardivamente rispetto all’udienza originariamente fissata. Sebbene il difensore della società avesse potuto replicare oralmente nella stessa udienza del 14 gennaio 2026, il Collegio ha ritenuto opportuno garantire la massima tutela del diritto di difesa e il pieno contraddittorio, assicurando alla ricorrente i termini processuali per difendersi sugli argomenti contenuti nella memoria tardiva. La causa è stata pertanto rinviata alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
termini processuali di cui all’art. 73 c.p.a.
Il Collegio richiama la disciplina dei termini per il deposito degli scritti difensivi e ritiene necessario assicurare alla parte ricorrente il pieno rispetto dei relativi termini a difesa, nonostante la possibilità di replica orale già esercitata.
Massime di principio
- Quando una parte deposita una memoria oltre i termini processuali e l’altra parte chiede il rinvio per poter esercitare pienamente il contraddittorio, il giudice può differire la trattazione anche se la parte ha già replicato oralmente, qualora ciò sia necessario a garantire un’effettiva e più ampia tutela del diritto di difesa.
- Il rinvio dell’udienza non comporta automaticamente la riapertura dei termini processuali per il deposito degli scritti difensivi; la relativa questione deve essere valutata in concreto alla luce del contraddittorio e del diritto di difesa.
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