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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Plusvalenza - Terreno edificabile - Art. 67, 1° comma, lett.b) TUIR - Art. 81, comma 1, lett. b) TUIR.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento fiscale sostenendo che la vendita non riguardasse un terreno edificabile produttivo di una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, già art. 81, comma 1, lett. b), TUIR. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, affermando che la rettifica della dichiarazione dei redditi non poteva fondarsi su una diversa interpretazione degli effetti economici e giuridici del contratto, in assenza di una specifica norma antielusiva applicabile.

La decisione

Le doglianze del contribuente devono essere accolte. L'accertamento fondato sull'interpretazione degli effetti del contratto è stato ritenuto illegittimo, poiché una simile operazione avrebbe potuto essere giustificata soltanto in presenza di una norma antielusiva applicabile. La vendita del bene, per come qualificata nella controversia, non poteva quindi essere automaticamente assoggettata a tassazione come plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lett. b), TUIR

    La norma individua tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti, in determinate condizioni, dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. La sua applicazione richiede che il bene ceduto e l'operazione rientrino effettivamente nei presupposti previsti dalla disposizione.

  • Art. 81, comma 1, lett. b), TUIR

    Richiamata come disposizione previgente dell'attuale art. 67 TUIR, disciplina la rilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di determinati terreni.

  • Art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973

    La rettifica della dichiarazione dei redditi deve fondarsi su presupposti e modalità consentiti dalla legge. Non è sufficiente una mera reinterpretazione degli effetti di un contratto per attribuire un diverso reddito imponibile, salvo che trovi applicazione una specifica disciplina antielusiva.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una plusvalenza dipende dalla concreta natura del bene ceduto e dalla verifica dei presupposti previsti dalla norma, non dalla sola interpretazione dell'Amministrazione finanziaria.
  • La rettifica della dichiarazione non può basarsi esclusivamente su una diversa lettura degli effetti economici o giuridici di un contratto, se tale lettura non è supportata da una specifica disposizione tributaria.
  • L'Amministrazione finanziaria non può applicare in via interpretativa una norma antielusiva non prevista o non applicabile al caso concreto.
  • In controversie analoghe occorre distinguere tra la qualificazione giuridica del bene, l'esistenza effettiva di una plusvalenza imponibile e l'eventuale contestazione di un'operazione elusiva: ciascun profilo richiede una distinta base normativa e motivazionale.

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