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Parere

Parere n. 209/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.

Giustizia amministrativa202400162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario avverso l’ordinanza del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ASP di Messina recante il mantenimento del Blocco Ufficiale e ulteriori misure sanitarie sugli stabilimenti e sugli equidi dei ricorrenti.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui l’ASP di Messina ha disposto, per trenta giorni, il mantenimento del sequestro sanitario o Blocco Ufficiale degli stabilimenti, il blocco totale e informatico dei movimenti degli equidi, la sospensione della registrazione dell’attività di stabilimento e la sospensione della registrazione degli equidi come destinati alla produzione animale. Le censure dedotte riguardavano: la nullità dell’atto per asserita carenza assoluta di potere; la pretestuosità delle richieste dell’amministrazione; la violazione del diritto di difesa; la mancata indicazione di informazioni essenziali; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto e l’insufficienza della motivazione; l’inapplicabilità, ritenuta dai ricorrenti, dell’art. 7, comma 3, della legge n. 47 del 1985. La questione centrale consisteva nello stabilire se l’amministrazione veterinaria disponesse del potere di adottare le misure restrittive in presenza della mancata messa a disposizione degli equidi per i controlli sanitari e anagrafici e delle ulteriori non conformità rilevate.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto il ricorso infondato e, in parte, non pertinente. Il potere esercitato dall’ASP trova fondamento nella disciplina europea e nazionale sui controlli ufficiali, sulla tracciabilità e identificazione degli animali, sulla prevenzione delle malattie e sul Blocco Ufficiale. Le movimentazioni non autorizzate, la mancata presenza di equidi negli stabilimenti e la mancata collaborazione necessaria per i controlli hanno integrato non conformità maggiori, tali da giustificare misure immediate e proporzionate a tutela della salute umana, animale e del benessere degli animali. È stata esclusa la carenza assoluta di potere, anche perché le risposte dei ricorrenti avevano procrastinato l’adempimento del raduno degli animali. La censura di pretestuosità è stata respinta per le medesime ragioni. Non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa, anche perché i ricorrenti non risultavano avere richiesto l’accesso agli atti. Sono state ritenute corrette le indicazioni contenute nell’ordinanza quanto all’autorità cui ricorrere e al responsabile del procedimento; è stato giudicato inconferente il richiamo allo Statuto del contribuente. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta giustificata dall’urgenza sanitaria e, comunque, i ricorrenti non hanno indicato quali elementi avrebbero potuto modificare il contenuto dell’atto. La motivazione è stata ritenuta sufficiente e chiara. Infine, il richiamo alla legge n. 47 del 1985 è stato considerato del tutto estraneo alla materia sanitaria oggetto del ricorso.

Osservazioni

Nullità per carenza assoluta di potere

La censura è infondata: il potere dell’ASP di disporre il Blocco Ufficiale, limitare i movimenti e sospendere registrazioni e attività trova fondamento nella normativa europea e nazionale sui controlli ufficiali, sulla sanità animale e sulla tracciabilità degli equidi.

Pretestuosità delle richieste dell’amministrazione

La doglianza è infondata. Le misure sono state adottate dopo sopralluoghi, rilevazione di movimentazioni non autorizzate e mancata reperibilità di equidi, nonché a fronte della mancata collaborazione dei ricorrenti nell’effettuazione dei controlli sanitari e anagrafici.

Violazione del diritto di difesa

La censura è respinta perché l’ordinanza illustra le fasi procedimentali e la normativa applicabile; inoltre, non risulta che i ricorrenti abbiano presentato una richiesta di accesso agli atti.

Mancanza di informazioni al cittadino

Il provvedimento contiene la corretta indicazione dell’autorità cui ricorrere. Il responsabile del procedimento è individuabile nel funzionario preposto all’unità organizzativa competente che ha sottoscritto l’atto. Il richiamo all’art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 è inconferente.

Omessa comunicazione di avvio del procedimento

La censura è infondata: l’omissione è giustificata dalle particolari ragioni di urgenza sanitaria connesse alla gravità delle non conformità accertate. I ricorrenti, inoltre, non hanno indicato quali elementi fattuali o valutativi avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell’ordinanza.

Difetto di motivazione

La motivazione è sufficiente, poiché indica le ragioni delle misure adottate, le non conformità rilevate e le disposizioni europee e nazionali poste a fondamento dell’intervento.

Richiamo alla legge n. 47 del 1985

Il motivo è inconferente: la legge richiamata riguarda il controllo dell’attività urbanistico-edilizia e non presenta un nesso comprensibile con le misure sanitarie sugli equidi.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    nullità del provvedimento amministrativo per mancanza degli elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione o altri casi previsti dalla legge

    La nullità per carenza assoluta di potere non ricorre quando il potere esercitato dall’amministrazione trova una base normativa nella disciplina dei controlli sanitari e della salute animale.

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    L’omissione della comunicazione può essere giustificata da particolari ragioni di urgenza sanitaria; il ricorrente deve inoltre indicare quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e in che modo avrebbero inciso sull’esito.

  • art. 3 l. 241/1990

    obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

    La motivazione è sufficiente quando espone le ragioni delle misure adottate, le non conformità accertate e la disciplina normativa applicata.

  • art. 18 Reg. (CE) n. 178/2002

    tracciabilità degli animali destinati alla produzione alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione

    La tracciabilità degli animali costituisce un presidio della sicurezza alimentare e legittima i controlli sulla loro identificazione e movimentazione.

  • artt. 137 e 138 Reg. (UE) 2017/625

    azioni delle autorità competenti in caso di non conformità sospetta o accertata

    In presenza di non conformità accertate, le autorità devono adottare misure idonee a farvi porre rimedio e a impedirne la reiterazione, potendo limitare o vietare gli spostamenti degli animali, chiudere o sospendere attività e registrazioni e adottare ulteriori misure proporzionate.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 27/2021

    adozione di provvedimenti proporzionati al rischio effettivo; Blocco Ufficiale tra le misure adottabili

    Le autorità competenti devono valutare le non conformità e adottare misure proporzionate al rischio effettivo, inclusa la disposizione del Blocco Ufficiale.

  • art. 15, comma 3, lett. d) ed e), d.lgs. n. 134/2022

    azioni in caso di non conformità nel sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali

    La disciplina nazionale dell’identificazione e registrazione consente interventi amministrativi sugli stabilimenti e sugli animali in caso di non conformità.

  • art. 13, comma 11, d.lgs. n. 136/2022

    obbligo degli operatori di rispettare le misure dei programmi di sorveglianza e collaborare con l’autorità competente

    La collaborazione degli operatori è un obbligo funzionale all’attuazione dei programmi di sorveglianza sanitaria.

  • D.M. 2 febbraio 2016, Piano nazionale di sorveglianza e controllo dell’anemia infettiva degli equini

    controlli sierologici annuali sugli equidi di età superiore ai dodici mesi nelle aree a rischio elevato; divieto di movimentazione degli equidi non controllati; obbligo di contenimento degli animali allo stato brado; diffida in caso di mancata messa a disposizione

    Il proprietario o detentore deve rendere disponibili gli equidi per i controlli e provvedere al loro contenimento se allo stato brado; la mancata collaborazione legittima l’attivazione delle misure previste dal piano.

  • D.M. 30 settembre 2021, Allegato, paragrafo 20

    registrazione degli equidi oggetto di furto, smarrimento o ritrovamento come non destinati alla produzione di alimenti

    Gli eventi di furto, smarrimento e ritrovamento incidono sulla registrazione sanitaria e sulla qualificazione degli equidi ai fini della produzione alimentare.

Massime di principio

  • Le autorità competenti in materia di sanità animale possono adottare il Blocco Ufficiale, limitare gli spostamenti degli animali e sospendere la registrazione o l’attività di uno stabilimento quando siano accertate non conformità idonee a determinare un rischio per la salute umana, animale o per il benessere degli animali, purché le misure siano proporzionate al rischio effettivo.
  • La mancata collaborazione dell’operatore, consistente anche nella mancata messa a disposizione degli animali per i controlli sanitari e anagrafici o nella loro mancata reperibilità, costituisce elemento rilevante per l’adozione di misure restrittive previste dalla disciplina dei controlli ufficiali.
  • In presenza di particolari ragioni di urgenza sanitaria connesse a non conformità maggiori, l’amministrazione può omettere la comunicazione di avvio del procedimento; l’omissione non determina comunque l’illegittimità dell’atto se il ricorrente non indica quali elementi avrebbe potuto introdurre e quale incidenza avrebbero avuto sul contenuto finale.
  • Un provvedimento sanitario è adeguatamente motivato quando individua le non conformità riscontrate, descrive le ragioni dell’intervento e richiama le disposizioni europee e nazionali che attribuiscono il potere esercitato.
  • La nullità per carenza assoluta di potere non sussiste quando l’intervento amministrativo è riconducibile a una disciplina normativa specifica, anche europea, che attribuisce alle autorità competenti poteri di controllo, limitazione, sospensione o chiusura in caso di non conformità.

Ricorso straordinario contro misure sanitarie sugli equidi

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da operatori di stabilimenti di equidi contro un’ordinanza del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ASP di Messina.

Premesse e contenuto dell’ordinanza

L’ordinanza impugnata, della durata di trenta giorni, aveva disposto il mantenimento del Blocco Ufficiale degli stabilimenti, il blocco totale e informatico dei movimenti in entrata e in uscita degli equidi, la sospensione della registrazione dell’attività di stabilimento e la sospensione della registrazione degli equidi come destinati alla produzione animale.

Le misure erano state precedute da un sopralluogo congiunto dei veterinari dell’ASP e dei Carabinieri NAS, durante il quale erano state segnalate movimentazioni non autorizzate di bovini e l’assenza di equidi negli stabilimenti. L’operatore aveva riferito che gli animali si trovavano in luogo sconosciuto e allo stato brado, anche in relazione a uno sfratto dal sito autorizzato. L’amministrazione aveva quindi richiesto più volte il raduno degli equidi e la produzione dei titoli di disponibilità dei terreni.

Motivi di ricorso

I ricorrenti hanno dedotto la nullità dell’ordinanza per carenza assoluta di potere, la pretestuosità delle richieste dell’ASP, la violazione del diritto di difesa, la mancanza di informazioni essenziali, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione. È stato inoltre richiamato l’art. 7 della legge n. 47 del 1985, relativo all’attività urbanistico-edilizia, per sostenere la necessità di limitare l’esercizio dei poteri autoritativi.

L’istanza cautelare era stata già respinta con precedente parere delle Sezioni riunite.

Quadro normativo

Il Collegio ha ricostruito il fondamento europeo e nazionale dei poteri esercitati. L’art. 18 del regolamento CE n. 178/2002 impone la tracciabilità degli animali destinati alla produzione alimentare. Gli artt. 137 e 138 del regolamento UE n. 2017/625 consentono alle autorità competenti di adottare misure per eliminare o contenere i rischi derivanti dalle non conformità, tra cui il divieto o la limitazione degli spostamenti degli animali, la chiusura o sospensione delle attività e la sospensione o revoca della registrazione dello stabilimento.

Il d.lgs. n. 27 del 2021 impone l’adozione di provvedimenti proporzionati al rischio effettivo e include il Blocco Ufficiale tra le misure adottabili. Il d.lgs. n. 134 del 2022 disciplina le azioni in caso di non conformità nel sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Il d.lgs. n. 136 del 2022 impone agli operatori di collaborare con l’autorità competente nell’attuazione dei programmi di sorveglianza.

Il D.M. 2 febbraio 2016, relativo al Piano nazionale di sorveglianza e controllo dell’anemia infettiva degli equini, prevede controlli sierologici annuali sugli equidi nelle aree a rischio elevato, tra cui la Sicilia, vieta la movimentazione degli animali non controllati e pone a carico del proprietario l’obbligo di contenere gli equidi allo stato brado. Il D.M. 30 settembre 2021 disciplina inoltre la registrazione degli equidi in caso di furto, smarrimento o ritrovamento.

Valutazioni sulle censure

Il Collegio ha ritenuto che le non conformità accertate fossero maggiori e comportassero un rischio immediato per la salute umana, la salute animale e il benessere degli animali. La mancata collaborazione dei ricorrenti aveva impedito i controlli sanitari e anagrafici prescritti. Le risposte con cui i ricorrenti avevano manifestato disponibilità a radunare gli animali, chiedendo però ulteriore tempo, non sono state ritenute sufficienti, anche perché la prima ordinanza risaliva al 12 gennaio 2024.

La censura di carenza assoluta di potere è stata respinta perché l’intervento dell’ASP era specificamente fondato sulla normativa europea e nazionale. È stata respinta anche la censura di pretestuosità, mentre le digressioni relative alla movimentazione dei bovini e l’affermazione secondo cui gli equidi sarebbero esenti dai prelievi sono state considerate non pertinenti, non documentate o non comprensibili.

Non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa: l’ordinanza indicava le fasi procedimentali e la normativa applicabile e non risultava che i ricorrenti avessero presentato istanza di accesso agli atti. Le informazioni relative all’autorità cui ricorrere sono state ritenute corrette; il responsabile del procedimento è stato individuato nel funzionario preposto all’unità organizzativa competente che aveva sottoscritto l’atto. Il richiamo allo Statuto del contribuente è stato giudicato inconferente.

L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta legittima in ragione dell’urgenza sanitaria connessa alla gravità delle non conformità. Il Collegio ha inoltre evidenziato che i ricorrenti non avevano indicato quali elementi avrebbero potuto introdurre nel procedimento e in che modo tali elementi avrebbero modificato il contenuto dell’ordinanza.

La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché esponeva le ragioni dell’intervento e le disposizioni europee e nazionali applicate. Infine, il richiamo alla legge n. 47 del 1985 è stato dichiarato del tutto inconferente, trattandosi di normativa urbanistico-edilizia estranea alla materia sanitaria oggetto del ricorso.

Conclusioni

Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare le parti e i terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativoAmbiente
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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