Ordinanza n. 3451/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) della determinazione n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data con cui -OMISSIS-ha escluso il -OMISSIS- Arch. -OMISSIS- dalla procedura negoziata denominata: “-OMISSIS-” (-OMISSIS-); 2) di tutti i verbali e le note della gara di cui sopra, nessuno escluso, ivi inclusa per quanto di ragione la richiesta di chiarimenti trasmessa -OMISSIS-; 3) per quanto di ragione, del bando, del disciplinare (in particolare art. 15 e ss.), del capitolato d’appalto e di ogni altro elaborato di gara, ove interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso; 4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del raggruppamento ricorrente, ivi inclusi tutti i provvedimenti- nessuno escluso - riguardanti lo scorrimento di graduatoria conseguente al provvedimento espulsivo di cui sub 1), nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva frattanto eventualmente adottato, nonché il conseguente il contratto d’appalto frattanto intervenuto tra l’appaltante e l’operatore economico designato quale aggiudicatario e l’eventuale consegna dell’appalto in via d’urgenza. Nonché per la condanna della stazione appaltante resistente, quale tutela risarcitoria in forma specifica e previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto d’appalto frattanto eventualmente stipulato, all’aggiudicazione contrattualizzazione dell’appalto in favore della ricorrente, essendo quest’ultima all’uopo disponibile. Con riserva di proporre, con separato ricorso, azione di risarcimento per equivalente pecuniario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del raggruppamento da una procedura negoziata per omessa dichiarazione di un procedimento penale a carico del mandante
Esito
Favorevole al ricorrente (Raggruppamento concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il raggruppamento ha impugnato l’esclusione disposta nella fase di verifica dei requisiti, dopo che la stazione appaltante aveva acquisito il certificato dei carichi pendenti dell’architetto mandante e rilevato la mancata dichiarazione di un’indagine per omicidio colposo connesso all’attività professionale. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’applicazione dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che tale disposizione non sarebbe applicabile alle omissioni dichiarative, oppure richiederebbe una dichiarazione positiva falsa o fuorviante. Ha inoltre contestato la rilevanza dell’omissione, poiché il reato oggetto dell’indagine non rientra tra le cause di esclusione automatica dell’art. 94 né tra i reati indicati dall’art. 98, comma 3, lett. h), rilevanti ai fini della valutazione del grave illecito professionale. Sono state richieste anche la riammissione alla gara, la tutela in forma specifica mediante aggiudicazione e stipulazione del contratto, nonché, previa declaratoria di nullità o inefficacia, il subentro nel contratto eventualmente stipulato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In via sommaria, ha rilevato il dubbio interpretativo sull’applicabilità dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 alle omissioni dichiarative, rispetto alla necessità di una dichiarazione positiva falsa o fuorviante. Il Collegio ha comunque ritenuto decisivo che tale disposizione operi solo quando la dichiarazione falsa o fuorviante sia concretamente idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione. Poiché il reato contestato al mandante non rientra né nelle cause di esclusione automatica dell’art. 94 né tra i reati considerati dall’art. 98, comma 3, lett. h), la sua comunicazione non avrebbe potuto incidere sulle decisioni di gara. L’amministrazione, infatti, non ha escluso il raggruppamento per la natura del fatto-reato, ma soltanto per la mancata dichiarazione. L’omissione non è stata quindi ritenuta riconducibile all’art. 98, comma 3, lett. b). Il TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento di esclusione, con conseguente riammissione del raggruppamento alla gara, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 94 d.lgs. 36/2023
Individua le cause di esclusione automatica; il reato oggetto dell’indagine a carico del mandante non rientra tra quelle previste.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina dei requisiti e delle cause di esclusione nelle procedure di gara.
art. 96 d.lgs. 36/2023
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina dell’esclusione e del self-cleaning.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
La disposizione non può fondare l’esclusione per una mera omissione dichiarativa quando la circostanza omessa non era concretamente idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione.
art. 98, comma 3, lett. h), d.lgs. 36/2023
Individua i reati che, previa valutazione della gravità, possono rilevare come grave illecito professionale; il reato contestato nel caso concreto non vi rientra.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’esclusione.
Massime di principio
- L’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 può fondare l’esclusione per dichiarazioni false o fuorvianti soltanto quando la dichiarazione, o la circostanza taciuta secondo l’interpretazione ritenuta applicabile, sia concretamente idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione.
- Non è legittima l’esclusione fondata sulla mera omissione dichiarativa di un procedimento penale quando il reato oggetto dell’omissione non rientra né tra le cause di esclusione automatica né tra i reati rilevanti, previa valutazione della gravità, ai fini del grave illecito professionale, e la sua comunicazione non avrebbe potuto incidere sull’esito della gara.
- L’amministrazione non può trasformare una circostanza non sostanzialmente rilevante ai fini della gara in una autonoma causa espulsiva mediante la sola qualificazione dell’omissione come dichiarazione falsa o fuorviante; le cause di esclusione sono quelle previste dalla legge e non possono essere integrate dall’interprete.
- Nel sistema del d.lgs. n. 36/2023 assumono rilievo escludente soltanto le omissioni dichiarative sostanzialmente incidenti sulle decisioni di gara, mentre non rilevano, ai fini dell’esclusione, omissioni relative a circostanze che, se dichiarate, non avrebbero potuto giustificare l’esclusione stessa.
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