Sentenza n. 2633/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la prima ordinanza di demolizione e respinto i motivi aggiunti contro il diniego di condono e la successiva ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguardava un prefabbricato con struttura portante in scatolato metallico, collocato su una platea in cemento armato e realizzato senza permesso di costruire. Il Comune aveva inizialmente ingiunto la demolizione con ordinanza n. 3 del 2008; successivamente aveva comunicato l’avvio del procedimento per il rigetto della domanda di condono presentata nel 2004 e aveva adottato il diniego di condono, nonché una nuova ordinanza di demolizione. Il ricorrente sosteneva che il diniego fosse illegittimo perché adottato senza una corretta comunicazione dell’avvio del procedimento e senza il rispetto del contraddittorio procedimentale, in particolare per il mancato esame delle osservazioni presentate il 14 aprile 2008. Deduceva violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e omessa istruttoria, sostenendo che non fosse applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 poiché il procedimento di condono non avrebbe avuto esito vincolato. Contestava inoltre la motivazione della successiva ordinanza di demolizione. In appello censurava la sentenza del TAR per avere ritenuto legittima la scansione procedimentale, adeguatamente motivato il diniego e insussistenti i vizi dedotti.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato che l’atto dell’11 marzo 2008 non costituiva il provvedimento definitivo di diniego, ma la comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; il provvedimento conclusivo era stato adottato il 17 aprile 2008, dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 26 marzo 2008, notificata il 31 marzo, e dopo la presentazione delle osservazioni del privato il 14 aprile. Non sussistevano quindi le violazioni degli artt. 8 e 10 l. 241/1990. Quanto all’art. 10-bis, il Collegio ha ritenuto che la mancata menzione espressa delle osservazioni nel diniego non determinasse l’illegittimità dell’atto, poiché il ricorrente non aveva prodotto la memoria né indicato quali elementi essa contenesse e in che modo avrebbe potuto condurre all’accoglimento del condono. Il diniego era adeguatamente motivato sulla base dell’istruttoria e dell’aerofotogramma del 13 dicembre 2003, dal quale risultava che il manufatto non era visibile, con conseguente mancata prova dell’ultimazione dell’opera entro il 31 marzo 2003, termine richiesto dalla normativa sul condono. La valutazione della domanda di condono è stata qualificata come attività vincolata; pertanto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, anche l’eventuale violazione procedimentale non avrebbe potuto comportare l’annullamento del provvedimento, essendo palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. È stata inoltre confermata la legittimità della nuova ordinanza di demolizione: l’ordine di demolizione di opere abusive è atto dovuto e vincolato alla verifica dei presupposti di legge e richiede una motivazione limitata alla descrizione delle opere e all’indicazione della normativa violata, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico. Il TAR è stato quindi confermato. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune in appello.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento deve precedere l’adozione del provvedimento conclusivo; nel caso concreto la comunicazione era stata effettuata prima del diniego definitivo.
art. 8 l. 241/1990
Non è stata ravvisata alcuna violazione, poiché il provvedimento definitivo di diniego era successivo alla comunicazione di avvio del procedimento.
art. 10 l. 241/1990
Il termine e le garanzie partecipative sono stati ritenuti rispettati, poiché il diniego era stato adottato dopo la presentazione delle osservazioni del privato.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata menzione nel provvedimento finale delle osservazioni del privato non comporta automaticamente l’annullamento quando non sia dimostrato che esse avrebbero potuto determinare un diverso esito e il contenuto del provvedimento sia sostanzialmente non modificabile.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La norma si applica al diniego di condono fondato sull’oggettiva mancanza del presupposto temporale previsto dalla legge, sicché eventuali vizi partecipativi non possono condurre all’annullamento.
art. 32 d.l. 269/2003
La sanatoria è circoscritta alle opere abusive ultimate entro il termine legislativamente previsto, individuato nel caso concreto nel 31 marzo 2003.
art. 2, comma 1, l.r. Lazio n. 12/2004
La disposizione concorre a delimitare i presupposti temporali per la concessione del condono edilizio nel Lazio.
artt. 27 e ss. d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione è un potere sanzionatorio vincolato, conseguente alla verifica dell’abuso edilizio e dei relativi presupposti.
art. 44 l. 47/1985
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla sospensione dell’attività sanzionatoria durante l’esame della domanda di condono, ma la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- La valutazione di una domanda di condono edilizio è attività vincolata quando il diniego dipende dall’oggettiva mancanza di un presupposto legale, come l’ultimazione dell’opera entro il termine previsto dalla normativa; in tale ipotesi l’amministrazione non dispone di margini valutativi tali da consentire un esito diverso.
- La mancata considerazione o menzione delle osservazioni procedimentali non determina l’annullamento del diniego quando il privato non dimostri concretamente quali elementi siano stati dedotti e come avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento, soprattutto se il contenuto dell’atto è vincolato.
- Ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, anche un’eventuale violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento di un provvedimento se è palese che, alla luce dei presupposti sostanziali accertati, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare lo stesso contenuto dispositivo.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato alla verifica dell’abuso; la sua motivazione è adeguata quando descrive le opere da demolire e indica la disciplina edilizia violata, senza necessità di una motivazione specifica sull’interesse pubblico al ripristino, che è implicito nella repressione dell’abuso.
- Il termine per la partecipazione procedimentale deve essere riferito al provvedimento conclusivo effettivamente adottato: un atto istruttorio o una comunicazione delle ragioni ostative non equivale necessariamente al diniego definitivo, se quest’ultimo è adottato successivamente dall’organo competente.
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