Cassazione Civile, Ordinanza n. 30286/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello del contribuente contro un avviso di accertamento per l'anno 2010, con cui erano stati contestati maggiori ricavi ai fini Irpef, Irap e Iva in applicazione degli studi di settore, per gravi incongruenze nella gestione dell'attività professionale di medico odontoiatra. La CTR aveva ritenuto non applicabili gli studi di settore perché il professionista aveva cessato l'attività al 31 dicembre 2010, facendo applicazione dell'art. 10, comma 4, lett. b), l. n. 146/1998. L'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 10, comma 4, lett. b), sostenendo che la cessazione formale della partita IVA non escludeva l'applicabilità degli studi di settore, poiché la medesima attività sarebbe proseguita tramite una società in accomandita semplice costituita nel 2008, della quale il contribuente deteneva il 99% e di cui era rappresentante; inoltre, ha sostenuto che l'attività si era svolta per tutto il periodo d'imposta, sicché non ricorreva la causa di esclusione prevista dalla norma. Il contribuente ha resistito con controricorso eccependo anche varie inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal contribuente e ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell'Agenzia sotto il profilo della violazione di legge, assorbendo il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Corte ha affermato che la CTR non aveva verificato la circostanza, dedotta nell'avviso di accertamento, della prosecuzione sostanziale dell'attività tramite la società partecipata dal contribuente, limitandosi a valorizzare la cessazione formale della partita IVA.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio
Il vizio è stato dedotto ma poi assorbito dall'accoglimento della censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ha esaminato la denuncia di violazione e falsa applicazione della norma sugli studi di settore e l'ha ritenuta fondata.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti è stata disattesa perché il ricorso è stato ritenuto autosufficiente.
art. 10, comma 4, lett. b), L. 8 maggio 1998, n. 146
non si applica nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo di imposta; la disposizione si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti
La causa di esclusione dagli studi di settore non opera automaticamente per la sola cessazione formale dell'attività nel periodo d'imposta quando vi sia una prosecuzione sostanziale della medesima attività, anche tramite altro soggetto o struttura societaria; occorre verificare in concreto la continuità dell'attività.
Massime di principio
- In tema di studi di settore, la cessazione formale dell'attività nel periodo d'imposta non basta da sola a escludere l'applicazione dello strumento accertativo se dall'avviso emerge una prosecuzione sostanziale della medesima attività attraverso altra entità o in altra forma organizzativa.
- La previsione di esclusione per chi inizia o cessa l'attività va interpretata in chiave anti-elusiva: l'eccezione non opera quando la nuova o continuata attività costituisca mera prosecuzione di quella precedente o sia utilizzata per aggirare l'applicazione degli studi di settore.
- Nel ricorso per cassazione è ammissibile cumulare in un unico motivo censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., purché le doglianze siano formulate in modo chiaro e distinguibile.
- L'eccezione di novità della questione non è fondata quando la pretesa fiscale trova base nell'avviso di accertamento e le argomentazioni svolte in giudizio rappresentano solo precisazioni della contestazione originaria.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto, con riferimento al contesto complessivo, se l'attività formalmente cessata sia in realtà proseguita in sostanziale continuità, non potendo arrestarsi alla sola cessazione della partita IVA.
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