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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17172/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti, uno dei quali indicato come socio accomandatario della società debitrice e l'altro come garante, proposero opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di gestione crediti per il recupero di una somma derivante da rapporti bancari intestati alla società. Contestavano: la decadenza della banca dall'azione ex art. 1957 c.c.; l'assenza di azione preventiva verso il debitore principale; la preclusione al regresso e alla surroga dei garanti, sostenendo che il credito posto a base del monitorio fosse calcolato su addebiti indebiti e su interessi anatocistici; inoltre, in cassazione dedussero che uno di essi dovesse essere qualificato come consumatore, con conseguente applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie e nullità della deroga all'art. 1957 c.c., omessa pronuncia sulla questione della surroga e pronuncia su un'eccezione diversa da quella effettivamente proposta in tema di estratti conto e addebiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuova e comunque non specificamente allegata la questione dell'applicabilità del codice del consumo e infondate, perché generiche, le censure sulla qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia. Ha inoltre considerato il secondo motivo non cogliente la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva valorizzato l'obbligo di entrambi i garanti di informarsi sulla situazione della società debitrice, mentre la doglianza sul punto della surroga era priva di allegazioni concrete. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e generico, poiché la questione della mancata comunicazione degli estratti conto era nuova e, comunque, i ricorrenti non avevano specificamente contestato le singole poste contabili né provato l'inesistenza delle operazioni addebitate. È stata quindi confermata la condanna alle spese e disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma relativa alla garanzia personale e ai doveri del creditore, ma senza svolgimento decisivo nella ratio di inammissibilità

  • art. 1957 c.c.

    la Corte d'appello aveva ritenuto validamente derogato il termine di decadenza dell'azione del creditore; la Cassazione non entra nel merito per inammissibilità delle censure

  • art. 33 cod. consumo

    invocato per sostenere la vessatorietà della clausola di deroga, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile

  • art. 34 cod. consumo

    richiamato dai ricorrenti in tema di clausole vessatorie, senza esame nel merito

  • art. 36 cod. consumo

    richiamato dai ricorrenti in tema di nullità di protezione, senza esame nel merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso i vizi denunciati perché le censure erano nuove o non coglievano la ratio decidendi

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    richiamato come vizio processuale dedotto nel terzo motivo

  • art. 1832 c.c.

    richiamato in relazione agli estratti conto bancari e alle contestazioni del correntista

  • art. 1950 c.c.

    richiamato con riferimento al diritto di regresso/surroga del fideiussore

  • art. 1341 c.c.

    richiamato dalla sentenza impugnata per la specifica approvazione della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.

  • art. 120 d.lgs. 385/1993

    richiamato dalla Corte territoriale per ritenere legittima la capitalizzazione reciproca degli interessi in base alla disciplina applicabile al contratto stipulato successivamente

  • art. 25 d.lgs. 342/1999

    richiamato in relazione alla disciplina dell'anatocismo bancario

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamata come fonte attuativa della disciplina sulla periodicità degli interessi nei rapporti bancari

  • art. 50 TUB

    richiamato per il saldo certificato prodotto a base del decreto ingiuntivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non accompagnate dall'indicazione di quando e come siano state introdotte, sono inammissibili in cassazione.
  • La censura per omessa pronuncia o ultrapetizione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando attribuisce al giudice di merito una decisione su questioni diverse da quelle effettivamente trattate.
  • In materia di rapporti bancari, la contestazione del saldo non può essere generica: il cliente deve formulare contestazioni specifiche e circostanziate sulle singole poste contabili; in mancanza, la documentazione prodotta dalla banca può costituire prova del credito.
  • La deduzione dell'impedimento al regresso o alla surroga del fideiussore deve essere sorretta da allegazioni concrete e specifiche, non essendo sufficiente un richiamo astratto all'estinzione del debitore principale o alla mancata conoscenza delle sue vicende.
  • La qualificazione di una clausola fideiussoria come vessatoria o inefficace richiede che la questione sia tempestivamente dedotta e, se si invoca la disciplina consumeristica, che sia allegata la qualità di consumatore della parte garante in modo non meramente assertivo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteContenzioso tributario
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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