Cassazione Penale, Sentenza n. 20711/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 03/08/2023, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 14/11/2019 (irrevocabile il 14/04/2022) perché il ricorrente non aveva adempiuto all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, condizione posta per la concessione del beneficio. Antonino Agola ha impugnato in Cassazione sostenendo: 1) violazione di legge e mancata motivazione nella decisione del giudice di cognizione che aveva subordinato la sospensione condizionale alla demolizione (art. 606 lett. b) c.p.p., con richiamo agli artt. 164, 165 e 168 c.p.); 2) carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare l'istanza di sanatoria e per non avere sospeso il procedimento esecutivo in attesa dell'iter amministrativo, nonostante parere favorevole dell'Ufficio Tecnico di Campobello di Mazara.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che i vizi relativi alla statuizione del giudice di cognizione dovessero essere fatti valere con i mezzi di impugnazione ordinari contro la sentenza di condanna e non in questa sede, essendo tali questioni coperte dal giudicato. Sul secondo motivo ha qualificato il motivo come generico, aspecifico e manifestamente infondato: il giudice dell'esecuzione ha correttamente constatato il mancato adempimento dell'obbligo di demolizione decorso il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato e ha revocato il beneficio; la possibilità astratta di ottenere una sanatoria non impedisce la revoca, e nel caso specifico il permesso in sanatoria non era neppure stato rilasciato. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Regolano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che attacca statuizioni del giudice di cognizione (lett. b) perché tali vizi dovevano essere impugnati con i mezzi ordinari) e ha considerato generico e non autosufficiente il motivo di cui alla lett. e).
artt. 164, 165, 168 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in tema di applicazione della legge penale; la Corte non ha esaminato la presunta errata applicazione perché la questione attiene a statuizioni di merito già passate in giudicato e non proponibili in questa sede.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato a proposito dei limiti di articolazione dei motivi di ricorso: la Corte ha sintetizzato i motivi nei limiti consentiti da tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000,00).
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016 (Di Dio) e precedenti sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018 ecc.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il rilascio successivo di un permesso in sanatoria non impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena quando sia decorso inutilmente il termine per adempiere all'obbligo di demolizione imposto dal giudice.
Massime di principio
- Le doglianze relative a vizi del giudizio di cognizione (sentenze di merito) devono essere impugnate con i mezzi ordinari; non sono proponibili in Cassazione tramite impugnazioni contro provvedimenti esecutivi che semplicemente eseguono il giudicato.
- La sospensione condizionale della pena subordinata a un adempimento (es. demolizione) può essere revocata se l'obbligo non è adempiuto entro il termine stabilito; la revoca opera all'inutile decorso del termine.
- L'esistenza di una procedura amministrativa di sanatoria in corso non sospende automaticamente l'esecuzione della revoca: occorre che la regolarizzazione sia effettivamente conseguita entro il termine stabilito per evitare la revoca.
- Motivi generici, aspecifici o non autosufficienti sono dichiarati inammissibili dalla Cassazione; le censure devono essere formulate con chiarezza e autonomamente apprezzabili.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e imporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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