Sentenza n. 15803/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio collegiale di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia nel settore concorsuale 13/D3, con i giudizi individuali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata ASN)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già professoressa associata nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/04, contestava il giudizio di non idoneità pubblicato il 12 giugno 2026. La Commissione le aveva riconosciuto sette titoli e il raggiungimento di tutti e tre i valori soglia, ma aveva concluso, a maggioranza di tre voti negativi su cinque, che non avesse ancora maturato la necessaria maturità scientifica. La ricorrente deduceva carenza, insufficienza, contraddittorietà e apoditticità della motivazione sulla qualità delle pubblicazioni, lamentando che non fossero spiegate le ragioni per cui la produzione sarebbe stata seriale, non sufficientemente innovativa e originale e priva di adeguato impatto. Chiedeva l’annullamento del giudizio e la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione diversamente composta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua il giudizio negativo, assorbendo le ulteriori doglianze non esaminate. Ha rilevato che la Commissione non aveva neppure sommariamente indicato le pubblicazioni né illustrato in concreto perché la loro innovatività e originalità fossero inadeguate o perché il loro impatto fosse insufficiente. La motivazione era particolarmente carente perché la decisione era stata presa a maggioranza: in presenza di due valutazioni positive dovevano risultare comprensibili le ragioni per cui gli elementi favorevoli erano stati ritenuti recessivi, pur non essendo necessaria la confutazione puntuale di ciascuno di essi. Il riferimento all’impatto era inoltre assertivo e contraddittorio, poiché tale profilo non rientra tra i criteri dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016 e la candidata aveva superato tutti e tre i valori soglia pertinenti. Il sindacato del giudice non ha investito il merito intrinseco delle pubblicazioni, riservato alla discrezionalità tecnica della Commissione. È stato ordinato al MUR di far rivalutare le pubblicazioni da una Commissione in diversa composizione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza: trenta giorni per la nomina e sessanta per il nuovo giudizio. Il dispositivo condanna la ricorrente, risultata vittoriosa nel merito, al rimborso di euro 1.000,00 oltre accessori in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata in esito alla camera di consiglio quando ricorrono i presupposti processuali indicati dall’art. 60 c.p.a., tra cui il decorso del termine minimo dalla notificazione, l’istruttoria completa e l’assenza di necessità di integrare il contraddittorio.
art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
Ugualmente viziato appare, poi, il riferimento - parimenti apodittico - al non sufficiente “impatto”, trattandosi, a ben vedere, di un profilo non compreso tra i criteri di cui all’art. 4 del d.m. del MUR 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari”, che sembra afferire ad un requisito ulteriore - quello dell’impatto della produzione scientifica per il settore concorsuale di riferimento, attestato dal raggiungimento di almeno due dei valori soglia individuati dal d.m. n. 589/2018 - per il quale è pacifico che la candidata ha riportato una valutazione positiva, sicché risulta, oltre che assertivo, ancor prima contraddittorio che la Commissione abbia considerato il valore di cui si discorre al fine di addivenire ad un giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni.
La Commissione non può trasformare l’impatto della produzione scientifica in un criterio ulteriore di giudizio sulla qualità delle pubblicazioni quando il requisito pertinente è attestato dal raggiungimento dei valori soglia; è contraddittorio usare quel profilo per una valutazione negativa se i valori soglia risultano superati.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio ritiene, inoltre, che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione della ricorrente debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di novanta giorni (di cui trenta per la nomina della nuova Commissione e sessanta per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, evidenziando come i (nuovi) Commissari siano chiamati a rivalutare le pubblicazioni presentate dalla candidata tenendo conto dei suindicati rilievi del Collegio.
In accoglimento del ricorso, il giudice può disporre la riedizione del potere valutativo e fissare le modalità e il termine per il riesame, imponendo in questo caso una nuova valutazione delle pubblicazioni da parte di una Commissione diversamente composta, tenuto conto dei rilievi della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio negativo di una Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale deve esporre in modo concreto e comprensibile le ragioni per cui le pubblicazioni non soddisfano i criteri qualitativi applicabili; formule generiche o apodittiche sulla serialità, sull’originalità, sull’innovatività o sull’impatto, senza una disamina riconoscibile delle pubblicazioni, non consentono di ricostruire il percorso valutativo.
- Quando una Commissione decide a maggioranza e alcuni commissari hanno espresso valutazioni positive, la motivazione del giudizio finale deve rendere comprensibili le ragioni per cui gli elementi favorevoli sono stati ritenuti recessivi. Non occorre confutare puntualmente ogni argomento positivo, ma la motivazione deve consentire di ricostruire come si è formato il dissenso collegiale.
- L’impatto della produzione scientifica non può essere utilizzato in modo assertivo o contraddittorio come autonomo criterio negativo sulla qualità delle pubblicazioni quando il parametro normativo pertinente è il raggiungimento dei valori soglia e il candidato li ha superati.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio scientifico resta esterno e non consente al giudice di rivalutare il contenuto intrinseco delle pubblicazioni; è tuttavia sindacabile la motivazione quando sia generica, contraddittoria o insufficiente a spiegare il giudizio.
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