Cassazione Penale, Sentenza n. 00177/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per condotte consistite nella vendita a se medesimo e a società a lui riconducibili di immobili e beni aziendali senza che le contropartite fossero state incassate dalla società fallita, nel drenaggio di somme societarie tramite scritture fittizie (conto "depositi bancari") e nella irregolare tenuta delle scritture contabili; contestazioni processuali e di diritto: (1) richiesta di sospensione dell'esecuzione della provvisionale; (2) nullità del decreto di citazione e mancata rimessione in termini per chiedere la trattazione orale dell'appello (violazione art. 598-bis e 601 c.p.p.); (3) omesso esame della valutazione alternativa delle prove e mancata verifica degli estratti conto (vizio di motivazione); (4) diniego delle attenuanti generiche e mancata riconsiderazione della pena base; (5) omessa motivazione sul disallineamento tra pena principale e pene accessorie fallimentari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul punto processuale relativo alla trattazione orale in appello la Corte ha stabilito che, per l'appello proposto prima del 30 giugno 2024, si applicava la normativa 'emergenziale' (art. 23-bis d.l. 137/2020 e successive proroghe) che imponeva la richiesta di partecipazione all'udienza entro termini perentori; non essendo stata formulata tale richiesta, la celebrazione in camera di consiglio non partecipata è risultata legittima e non sanata dall'errore di forma del decreto di citazione. Quanto al merito penale, la Cassazione ha ritenuto non ammissibili o generiche le censure difensive e ha confermato la valutazione di merito sulla concreta prova delle distrazioni e delle false annotazioni contabili, richiamando il principio secondo cui l'amministratore non ha adempiuto all'onere di dimostrare la destinazione dei beni. Sono state ritenute congrue la pena principale e la determinazione delle pene accessorie; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rifondere alla parte civile euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1 L.F.
Norma richiamata per la qualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte ha ritenuto sussistenti le distrazioni patrimoniali contestate.
art. 216, comma 1, n. 2 L.F.
Norma richiamata per la bancarotta fraudolenta documentale 'generica': la Corte ha ritenuto provate le false tenute contabili e l'utilizzo di scritture fittizie.
art. 598-bis c.p.p.
La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. ... L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. ... La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, ...
La Corte ha applicato il comma 1-3: l'appello poteva essere deciso in camera di consiglio senza partecipazione delle parti salvo richiesta entro termini; però, per gli appelli soggetti alle norme transitorie emergenziali la facoltà del giudice di disporre d'ufficio la trattazione con partecipazione non era prevista.
art. 601 c.p.p.
Riferimento alle modalità della vocatio in iudicium e al decreto di citazione per il giudizio di appello; la Corte ha ritenuto che la modulistica non potesse sostituire l'obbligo difensivo di richiedere l'udienza orale nei termini emergenziali.
art. 23-bis decreto-legge 28/10/2020, n.137 (normativa emergenziale)
Norma transitoria applicabile agli appelli proposti nel periodo indicato: imponeva termini per chiedere la partecipazione all'udienza e limitava la possibilità di trattazione orale; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina al caso concreto.
art. 87 L.F.
Richiama l'obbligo di verità del fallito; la Corte ha osservato che la mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico.
art. 133 cod. pen.
Richiamato quale criterio per la determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato la congruità della pena con riferimento ai parametri di legge.
art. 132 cod. pen.
Riferito al potere discrezionale del giudice nel determinare le pene accessorie, che possono essere anche non proporzionate esattamente alla pena principale, per finalità special-preventive.
art. 219, commi 1 e 2, n.1 L.F.
Norma rilevante per la determinazione delle pene accessorie fallimentari; la Corte ha ritenuto adeguata la durata delle pene accessorie alla luce della gravità e della capacità a delinquere dell'imputato.
art. 99 cod. pen. e art. 69 cod. pen.
Richiamate in relazione alla recidiva reiterata e al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; la Corte ha confermato il bilanciamento operato in merito alle circostanze.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), art. 34
Norme di riforma processuale citate nella ricostruzione normativa; la Corte ha esaminato l'interazione tra la Riforma Cartabia e le regole transitorie emergenziali.
Massime di principio
- Se l'appello è stato proposto in periodi soggetti a norme transitorie emergenziali (d.l. 137/2020 e successive proroghe), la partecipazione all'udienza civile o penale in appello va espressamente richiesta entro termini perentori; l'omissione della richiesta rende legittima la decisione in camera di consiglio non partecipata.
- Un decreto di citazione con modalità formali potenzialmente fuorvianti non esime la difesa dall'onere di conoscere la disciplina processuale vigente e di compiere gli atti necessari per tutelare il diritto di difesa (es. chiedere l'udienza orale nei termini).
- In casi di bancarotta fraudolenta, l'accertamento della distrazione di beni può fondarsi sul mancato riscontro dell'effettiva destinazione o contropartita: l'amministratore deve dimostrare la destinazione dei beni o la sussistenza di contropartite documentate, altrimenti la prova è integrata.
- Le censure generiche in cassazione che non indicano specifiche risultanze documentali e non spiegano in che modo queste smentiscono radicalmente le conclusioni di merito sono inammissibili o destinate a essere respinte.
- Il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nella determinazione della pena e delle pene accessorie; la differente durata delle pene accessorie rispetto alla pena principale è ammissibile se adeguatamente motivata in funzione di finalità special-preventive e dei criteri di cui agli artt. 132-133 c.p.
- La presenza di recidiva reiterata limita la possibilità di prevalenza delle attenuanti generiche; il bilanciamento delle circostanze deve risultare da motivazione congrua e non è sindacabile in sede di legittimità se non illogico o insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00126/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00127/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00128/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00129/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00131/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00134/2026 del 05/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →