Cassazione Penale, Sentenza n. 7733/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente la partecipazione del processo d'appello in forma camerale non partecipata nonostante che la difesa avesse telematicamente richiesto la trattazione orale dell'appello il 25/05/2023, nel rispetto del termine di 15 giorni previsto dall'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28/10/2020 n.137 (applicabile per le impugnazioni proposte entro il 30/06/2023 per effetto dell'art. 94 del d.lgs. n.150/2022). Si lamentava quindi la nullità per violazione del contraddittorio. Un secondo motivo deduceva nullità per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601 c.p.p. (notifica a mani del decreto di citazione l'8/06/2023 per udienza il 20/06/2023).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (decisione assorbente). Ha accertato che, avendo la difesa inviato tempestivamente la richiesta di trattazione orale (25/05/2023) e operando la disciplina transitoria dell'art. 94 d.lgs. n.150/2022, la Corte territoriale avrebbe dovuto celebrare l'appello con udienza pubblica partecipata. L'indebita celebrazione in forma camerale non partecipata ha determinato una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna (falso ideologico o altro illecito richiamato nella sentenza di merito).
art. 99, comma 4, cod. pen.
Riferimento a circostanze di pena applicate nella condanna di merito.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a vizi formali/nullità della sentenza di appello.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a nullità e loro conseguenze sul giudizio.
art. 94 d.lgs. n. 150/2022
"Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176."
Stabilisce la continuità di applicazione delle norme emergenziali (art.23 e 23-bis dl.137/2020) per le impugnazioni proposte entro il 30/06/2023; quindi la richiesta telematica di trattazione orale va valutata secondo quella disciplina.
art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito)
"termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza"
Impone, a pena di decadenza, la richiesta di trattazione orale con termine minimo di 15 giorni antecedenti l'udienza; se rispettata, la mancata celebrazione in udienza pubblica partecipata integra nullità.
art. 601 cod. proc. pen.
Disciplina il termine di comparizione per l'imputato in appello; il ricorrente lamentava violazione del termine a comparire (notifica effettuata l'8/06/2023 per udienza 20/06/2023).
art. 180 cod. proc. pen.
Consente di dedurre in cassazione le nullità intervenute nel corso del giudizio fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo; la Corte ha richiamato tale principio per ammettere l'impugnazione della nullità di cui si lamenta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso conteneva due motivi nei limiti di tale disposizione.
Massime di principio
- Se la difesa presenta tempestivamente e ritualemente una richiesta di trattazione orale ai sensi delle norme emergenziali (art. 23-bis d.l. 137/2020, come richiamato dall'art. 94 d.lgs. 150/2022), il giudice d'appello è tenuto a celebrare l'udienza nella forma pubblica partecipata; la celebrazione camerale non partecipata costituisce nullità rilevabile anche in cassazione.
- La normativa transitoria (art. 94 d.lgs. n.150/2022) va verificata per stabilire quale regime procedurale si applica alle impugnazioni proposte entro determinate scadenze; ciò può incidere sui termini per le istanze difensive e sulle modalità di celebrazione dell'udienza.
- Le nullità 'generali a regime intermedio' sopraggiunte durante il giudizio che incidono sul contraddittorio possono essere dedotte fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (art.180 c.p.p.), quindi anche tramite ricorso per cassazione se non rilevate e sanate nel giudizio di appello.
- Errori o ritardi della cancelleria nella presa in carico di istanze telematiche non eliminano l'efficacia della richiesta tempestivamente inviata dalla difesa; il giudice deve verificare la tempestività formale della richiesta e, se positiva, adeguare la forma del processo.
- La presenza di più motivi di impugnazione può comportare che il giudice di legittimità consideri assorbente e risolutivo il motivo fondato; questioni accessorie (come il termine a comparire) possono rimanere non decise se il motivo principale determina l'annullamento.
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