Ordinanza n. 501/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca nulla osta n. 0270376 del 03.07.2025, codice pratica n. p-na/l/q/2023/117351emesso in data 03.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro e del relativo visto di ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità della revoca e ha chiesto, quale possibile conseguenza, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione oppure la possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro. Il pregiudizio cautelare allegato consisteva nel rischio di espulsione e nella perdita dell'opportunità lavorativa. L'amministrazione ha difeso la legittimità dell'atto, adottato dopo la verifica successiva della carenza originaria di un requisito essenziale del datore di lavoro proponente, ossia l'insufficiente capacità economica risultante dall'asseverazione prodotta.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris, pur riconoscendo la sussistenza del periculum in mora. In sede di sommario esame, ha ritenuto che la procedura semplificata prevista dall'art. 42 del d.l. n. 73/2022 consenta il rilascio celere del nulla osta, ma preveda espressamente la revoca del nulla osta e del visto di ingresso quando siano successivamente accertati elementi ostativi, configurando la revoca come atto dovuto in presenza di vizi genetici dell'istanza. Ha inoltre ritenuto non sufficientemente fondata la richiesta di permesso per attesa occupazione, poiché l'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone la perdita di un posto di lavoro nell'ambito di un rapporto validamente instaurato e successivamente cessato, non una promessa di assunzione mai concretizzatasi. La carenza originaria dei requisiti del datore di lavoro impedisce, prima facie, l'estensione delle tutele previste per la cessazione di un rapporto regolare. Anche il subentro di un nuovo datore di lavoro è stato ritenuto ammissibile solo in via eccezionale, quando il datore originario fosse pienamente idoneo al momento del rilascio del nulla osta; nel caso concreto, la proposta di subentro non era corroborata da sufficienti riscontri sulla sua serietà e concretezza. Il rischio di espulsione e la perdita dell'opportunità lavorativa, pur gravi, non sono stati ritenuti sufficienti a compensare il difetto di fumus, trattandosi della conseguenza ordinaria della condizione di irregolarità derivante da un atto prima facie legittimo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni e della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; l'istanza è stata valutata mediante il bilanciamento tra fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 42 d.l. n. 73/2022
al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
La disposizione consente il celere rilascio del nulla osta nella procedura semplificata, ma impone la revoca del nulla osta e del visto quando siano successivamente accertati elementi ostativi, inclusa la carenza originaria di requisiti essenziali.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
perdita del posto di lavoro
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro validamente instaurato e successivamente cessato; non si applica, prima facie, quando la promessa di assunzione non si sia mai concretizzata.
sentenza Corte costituzionale n. 209/2023
presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare
Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo presuppone l'accertamento originario dei requisiti della procedura; in mancanza, lo straniero resta in condizione di irregolarità.
Massime di principio
- Nella procedura semplificata di rilascio del nulla osta al lavoro, l'accertamento successivo della carenza originaria di un requisito essenziale dell'istanza comporta, in base all'art. 42 del d.l. n. 73/2022, la revoca del nulla osta e del visto di ingresso come conseguenza vincolata della mancanza dei presupposti legali.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone un rapporto di lavoro validamente instaurato e poi cessato; non è estensibile, in assenza di diversa base normativa, alla mera promessa di assunzione mai concretizzatasi per carenza originaria dei requisiti del datore di lavoro.
- La possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura di ingresso dello straniero è eccezionale e presuppone che il datore di lavoro originario fosse pienamente idoneo al momento del rilascio del nulla osta; una mera proposta di subentro, non supportata da elementi sulla sua serietà e concretezza, non è sufficiente.
- In sede cautelare, la gravità del rischio di espulsione e della perdita dell'opportunità lavorativa non basta a giustificare la sospensione di un provvedimento che appaia fondato sulla chiara carenza di requisiti legali, quando il difetto di fumus boni iuris prevalga sul periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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