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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21014/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Novara che aveva riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra più sentenze irrevocabili a favore del condannato. Il ricorso lamenta: (i) errore nel calcolo dell'aumento della pena per continuazione per avere individuato in modo errato il reato "più grave" e la pena base (omettendo lo scorporo delle pene per reati diversi inclusi nella stessa sentenza); (ii) violazione del principio del ne bis in idem perché analoghe richieste di continuazione erano già state decise dalla Corte di appello di Napoli con ordinanze del 5 aprile 2022 e del 22 novembre 2022; (iii) questioni connesse alla determinazione del capo più grave in una delle sentenze di riferimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi al ne bis in idem (le istanze erano già state decise dalla Corte di appello di Napoli e quindi le nuove richieste erano meramente ripropositive e inammissibili) e ha rilevato un errore del giudice dell'esecuzione nell'individuazione della pena base: il giudice non ha operato lo scorporo necessario per identificare la pena inflitta per il reato ritenuto più grave dal giudice della cognizione e ha quindi fissato in modo erroneo la pena-base (applicando aumenti di continuazione su un valore non corretto). Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ad altra persona fisica, per nuovo esame conforme ai rilievi della Corte.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili; disciplina l'operatività dell'aumento di pena in esecuzione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di impugnazione in cassazione, richiamata per fondare il motivo relativo all'erroneità del calcolo dell'aumento per continuazione e alla violazione del ne bis in idem

  • principio del ne bis in idem

    Principio che impedisce di riesaminare in modo ripetuto identiche istanze già decise; applicato per dichiarare inammissibili le richieste ripropositive di continuazione già esaminate dalla Corte di appello di Napoli

  • art. 570 cod. proc. pen.

    Principio generale che consente al Pubblico ministero di impugnare il provvedimento indipendentemente dalle conclusioni rese dall'organo dell'esecuzione; usato dalla Corte per affermare la legittimazione a proporre ricorso

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento in camera di consiglio e la non necessaria presenza delle parti, richiamata nel contesto del rifiuto della discussione orale

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la ratifica di accordi tra le parti; la Corte ha ritenuto irrilevante la ratifica ai fini della legittimazione del P.M. ad impugnare

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso, parte dei reati considerati nelle sentenze oggetto di continuazione; utilizzata nel contesto delle sentenze raggruppate

  • d.P.R. 309/90 art. 74

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti menzionata tra i reati aggregati; rilevante per la necessità di scorporo delle pene in sentenze plurioffensive

  • Sez. 1, Sentenza n. 38331 del 05/06/2014 (giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la continuazione tra sentenze irrevocabili, è vincolato alla pena effettivamente inflitta dal giudice della cognizione al reato più grave e non può modificarne la specie o misura, potendo soltanto diminuire pene satellite; richiamato per affermare l'obbligo di non alterare la pena-base

  • Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione al principio che il rinvio deve essere ad altra persona fisica (necessità di nuovo giudice dell'esecuzione in caso di annullamento)

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione tra reati già definitivamente giudicati, è vincolato alla pena che il giudice della cognizione ha concretamente inflitto per il reato ritenuto più grave e non può aumentarne o diminuire la misura: può solo ridurre le pene "satellite"
  • Se una sentenza di condanna contiene più reati e pene aggregate, il giudice dell'esecuzione deve operare lo scorporo per individuare quale parte della pena si riferisce al reato ritenuto "più grave" dal giudice della cognizione, prima di calcolare l'aumento per continuazione
  • Richieste di riconoscimento della continuazione già decise in precedenza dallo stesso ordine di giudici (es. Corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione) sono, se meramente ripropositive, inammissibili per effetto del principio del ne bis in idem
  • Il Pubblico ministero ha interesse e legittimazione a proporre ricorso in cassazione contro provvedimenti dell'organo dell'esecuzione anche se l'istanza originaria è stata avanzata dal condannato o se il giudice ha ratificato accordi tra le parti
  • In caso di annullamento dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione per vizi procedurali o di accertamento, il rinvio deve avvenire a diverso giudice dell'esecuzione (diversa persona fisica) per garantire imparzialità nel nuovo esame

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