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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41306/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione mira a censurare l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello personale proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Asti (7/8/2008) per mancanza dell'enunciazione dei motivi. Il ricorrente deduce che la nullità sarebbe stata sanata da una memoria del difensore depositata l'8/10/2008, che avrebbe illustrato le ragioni di impugnazione richiamando il condono/indulto del 3/12/2007 e sostenendo l'insussistenza del fatto o, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione. Inoltre il ricorrente sostiene la tempestività del ricorso in quanto l'ordinanza era stata notificata nuovamente il 19/11/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello personale era effettivamente privo dell'enunciazione dei motivi e che la memoria depositata l'8/10/2008 non poteva sanare tale vizio: era tardiva rispetto al termine per proporre appello (termine di 15 giorni decorrente dalla sentenza del 7/8/2008 con motivazione contestuale) e, comunque, generica e priva della specificità richiesta per i motivi di impugnazione. La Corte ha inoltre osservato che non era possibile esaminare nel merito le questioni relative all'insussistenza del fatto o alla prescrizione poiché l'inammissibilità impediva l'accesso al merito; ha ricordato inoltre che gli effetti dell'indulto citati dalla difesa riguarderebbero l'estinzione della pena e non l'automatica esclusione del reato di reingresso previsto dall'art. 13 d.lgs. 286/1998. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma sul divieto di reingresso in Italia per chi è destinatario di provvedimento di espulsione; la Corte ha ritenuto che gli effetti dell'indulto/condono non incidono sui profili di responsabilità penale relativi al reato di reingresso disciplinato da tale articolo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere la dichiarazione di insussistenza del reato; la Corte ha osservato che tale questione non è stata esaminata in quanto l'inammissibilità dell'appello impedisce l'accesso al merito

  • Termini di impugnazione (termine di 15 giorni)

    La Corte ha ritenuto che il termine di 15 giorni per proporre appello decorreva dalla sentenza del 7/8/2008 che recava la motivazione; la memoria depositata l'8/10/2008 risultava quindi tardiva e non idonea a sanare la mancanza dei motivi nell'atto di appello

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014 (Rv. 262464 - 01)

    Riferita dalla Corte per sostenere che l'effetto dell'indulto si limita all'estinzione della pena originaria e non elimina automaticamente le conseguenze penali connesse al reato di reingresso, salvo diverso esame sostanziale

Massime di principio

  • Un appello personale privo dell'enunciazione dei motivi è inammissibile e impedisce l'esame del merito delle questioni sostanziali.
  • Una memoria o atto successivo non può sanare la mancanza dei motivi se è tardivo rispetto al termine di impugnazione; la tempestività degli atti è essenziale per l'ammissibilità.
  • Le memorie generiche che rimandano alle valutazioni del giudice senza illustrare con specificità i fatti e i profili di diritto non valgono come motivazione di impugnazione.
  • L'indulto o il condono possono incidere sull'estinzione della pena, ma non necessariamente sugli elementi tipici del reato (es. divieto di reingresso previsto da norme di immigrazione); occorre valutazione specifica del loro ambito e degli effetti penali.
  • Se il gravame viene dichiarato inammissibile, non è possibile chiedere in Cassazione la declaratoria di prescrizione o l'accertamento dell'insussistenza del fatto: tali questioni rimangono inammissibili per difetto di valutazione nel grado precedente.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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