Cassazione Penale, Sentenza n. 41306/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione mira a censurare l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello personale proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Asti (7/8/2008) per mancanza dell'enunciazione dei motivi. Il ricorrente deduce che la nullità sarebbe stata sanata da una memoria del difensore depositata l'8/10/2008, che avrebbe illustrato le ragioni di impugnazione richiamando il condono/indulto del 3/12/2007 e sostenendo l'insussistenza del fatto o, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione. Inoltre il ricorrente sostiene la tempestività del ricorso in quanto l'ordinanza era stata notificata nuovamente il 19/11/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello personale era effettivamente privo dell'enunciazione dei motivi e che la memoria depositata l'8/10/2008 non poteva sanare tale vizio: era tardiva rispetto al termine per proporre appello (termine di 15 giorni decorrente dalla sentenza del 7/8/2008 con motivazione contestuale) e, comunque, generica e priva della specificità richiesta per i motivi di impugnazione. La Corte ha inoltre osservato che non era possibile esaminare nel merito le questioni relative all'insussistenza del fatto o alla prescrizione poiché l'inammissibilità impediva l'accesso al merito; ha ricordato inoltre che gli effetti dell'indulto citati dalla difesa riguarderebbero l'estinzione della pena e non l'automatica esclusione del reato di reingresso previsto dall'art. 13 d.lgs. 286/1998. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma sul divieto di reingresso in Italia per chi è destinatario di provvedimento di espulsione; la Corte ha ritenuto che gli effetti dell'indulto/condono non incidono sui profili di responsabilità penale relativi al reato di reingresso disciplinato da tale articolo
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la dichiarazione di insussistenza del reato; la Corte ha osservato che tale questione non è stata esaminata in quanto l'inammissibilità dell'appello impedisce l'accesso al merito
Termini di impugnazione (termine di 15 giorni)
La Corte ha ritenuto che il termine di 15 giorni per proporre appello decorreva dalla sentenza del 7/8/2008 che recava la motivazione; la memoria depositata l'8/10/2008 risultava quindi tardiva e non idonea a sanare la mancanza dei motivi nell'atto di appello
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014 (Rv. 262464 - 01)
Riferita dalla Corte per sostenere che l'effetto dell'indulto si limita all'estinzione della pena originaria e non elimina automaticamente le conseguenze penali connesse al reato di reingresso, salvo diverso esame sostanziale
Massime di principio
- Un appello personale privo dell'enunciazione dei motivi è inammissibile e impedisce l'esame del merito delle questioni sostanziali.
- Una memoria o atto successivo non può sanare la mancanza dei motivi se è tardivo rispetto al termine di impugnazione; la tempestività degli atti è essenziale per l'ammissibilità.
- Le memorie generiche che rimandano alle valutazioni del giudice senza illustrare con specificità i fatti e i profili di diritto non valgono come motivazione di impugnazione.
- L'indulto o il condono possono incidere sull'estinzione della pena, ma non necessariamente sugli elementi tipici del reato (es. divieto di reingresso previsto da norme di immigrazione); occorre valutazione specifica del loro ambito e degli effetti penali.
- Se il gravame viene dichiarato inammissibile, non è possibile chiedere in Cassazione la declaratoria di prescrizione o l'accertamento dell'insussistenza del fatto: tali questioni rimangono inammissibili per difetto di valutazione nel grado precedente.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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