Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-774/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2024. — JX contro FTI Touristik GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 18 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Determinazione della competenza internazionale e territoriale dei giudici di uno Stato membro – Elemento di estraneità – Viaggio in uno Stato terzo. — Causa C-774/22

Giurisprudenza europea62022CJ0774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che una controversia derivante da un contratto di pacchetto turistico rientra nel regolamento Bruxelles I bis anche quando entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro, se la destinazione del viaggio è all’estero. In tal caso, l’articolo 18 consente al consumatore di agire davanti al giudice del proprio domicilio. La disposizione individua direttamente sia la competenza internazionale sia quella territoriale del giudice nazionale adito.

L’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica e attribuisce anche la competenza territoriale al giudice del domicilio del consumatore in una controversia con un organizzatore di viaggi, quando entrambi sono domiciliati nello stesso Stato membro ma la destinazione del viaggio è all’estero.

La questione giuridica

Se l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in una controversia relativa a un contratto di pacchetto turistico, esso: 1) si applica anche quando consumatore e professionista sono entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, ma la destinazione del viaggio si trova in uno Stato terzo; e 2) non si limita a disciplinare la competenza internazionale, ma attribuisce direttamente anche la competenza territoriale al giudice del luogo di domicilio del consumatore.

Principio di diritto

L’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica anche a una controversia tra consumatore e organizzatore di viaggi domiciliati nello stesso Stato membro se il contratto di viaggio presenta un elemento di estraneità, come la destinazione all’estero del viaggio; inoltre, la norma del luogo di domicilio del consumatore non si limita a determinare la competenza internazionale, ma designa direttamente anche il giudice territorialmente competente nello Stato membro, senza rinvio alle regole nazionali di riparto interno.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 17, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 18, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 19, punto 3, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 24, punto 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 1896/2006, articolo 3, paragrafo 1

Foro del consumatore nei pacchetti turistici con destinazione estera

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Nürnberg in materia di competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012. La Corte è stata chiamata a stabilire se, in una controversia tra un consumatore e un organizzatore di viaggi entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, ma relativa a un viaggio con destinazione in uno Stato terzo, l’articolo 18 attribuisca al giudice del domicilio del consumatore anche la competenza territoriale, oltre a quella internazionale.

Fatti e procedimento principale

JX, domiciliato a Norimberga, ha concluso con FTI Touristik GmbH, con sede a Monaco di Baviera, un contratto di pacchetto turistico prenotato tramite un’agenzia di viaggi di Norimberga, estranea al contratto. Il viaggiatore ha chiesto il risarcimento del danno sostenendo di non essere stato adeguatamente informato sulle condizioni d’ingresso e sui visti necessari per il viaggio in uno Stato terzo. Il giudice tedesco ha dubitato della propria competenza territoriale, poiché secondo il diritto processuale nazionale il foro generale coincideva con la sede della convenuta e i fori speciali nazionali non apparivano applicabili.

Quadro normativo rilevante

La Corte ha richiamato in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 e, tra le sue disposizioni, gli articoli 4, 7, punto 1, 17, 18, 19, punto 3, 24, punto 1, e 25, paragrafo 1. Sono stati inoltre citati i considerando 3, 4, 15, 18 e 26, che esprimono gli obiettivi di prevedibilità delle regole di competenza, tutela della parte debole e certezza del diritto.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 18, paragrafo 1, debba essere interpretato come norma che, nei contratti di viaggio, disciplina non solo la competenza internazionale ma anche quella territoriale, consentendo al consumatore di citare l’organizzatore davanti al giudice del proprio domicilio anche quando entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro e la sola dimensione estera è la destinazione del viaggio.

Ragionamento della Corte: esistenza dell’elemento di estraneità

La Corte ha ribadito che il regolamento n. 1215/2012 presuppone la presenza di un elemento di estraneità, pur non definendolo espressamente. Tale elemento sussiste quando la controversia pone questioni relative alla determinazione della competenza nell’ordinamento internazionale. Nel caso di specie, il carattere internazionale deriva dal fatto che il contratto riguarda obblighi da eseguire in uno Stato terzo, e quindi la controversia è idonea a sollevare problemi di competenza internazionale.

La Corte ha aggiunto che, nelle controversie tra consumatori e professionisti, l’articolo 18, paragrafo 1, conferma tale lettura perché prevede espressamente l’azione del consumatore "indipendentemente dal domicilio dell’altra parte". Anche l’articolo 19, punto 3, mostra che il legislatore ha contemplato l’ipotesi in cui consumatore e controparte siano domiciliati nello stesso Stato membro.

Ragionamento della Corte: autonomia della competenza del foro del consumatore

Quanto alla natura della norma, la Corte ha affermato che l’articolo 18, paragrafo 1, distingue due situazioni: la prima, relativa al foro dello Stato membro in cui è domiciliata l’altra parte, che attribuisce competenza internazionale al sistema giudiziario di quello Stato nel suo complesso; la seconda, relativa alle autorità giurisdizionali del luogo di domicilio del consumatore, che individua direttamente un giudice territorialmente competente nello Stato membro interessato. Non vi è quindi rinvio alle norme nazionali di riparto territoriale.

Tale interpretazione è coerente con la ratio protettiva della sezione sui contratti conclusi da consumatori: il legislatore dell’Unione ha voluto correggere lo squilibrio tra le parti e facilitare l’accesso alla giustizia per la parte debole, consentendole di agire davanti a un giudice facilmente accessibile, ossia quello del proprio domicilio.

Esclusione degli argomenti contrari

La Corte ha respinto l’idea che il riferimento alla nozione di controversia transfrontaliera del regolamento (CE) n. 1896/2006 imponesse una lettura restrittiva dell’elemento di estraneità nel regolamento n. 1215/2012, osservando che i due strumenti hanno obiettivi e ambiti diversi. Ha altresì chiarito che la natura derogatoria dell’articolo 18 rispetto alle regole generali di competenza non incide sulla definizione del suo ambito di applicazione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha concluso che una controversia relativa a un contratto di viaggio rientra nel regolamento n. 1215/2012 anche se consumatore e organizzatore di viaggi sono entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, purché la destinazione del viaggio sia all’estero. In tale ipotesi, l’articolo 18 attribuisce al giudice del luogo di domicilio del consumatore sia la competenza internazionale sia quella territoriale, consentendo al consumatore di agire davanti al giudice del proprio foro domestico.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialecontratti conclusi da consumatoripacchetti turisticicooperazione giudiziaria civileforo del consumatore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.