Cassazione Civile, Ordinanza n. 29072/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che il provvedimento di proroga del trattenimento non era motivato, neppure succintamente, e che non bastava il mero richiamo ai presupposti dell'art. 14 del d.lgs. 286/1998. Di conseguenza ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva prorogato di ulteriori 20 giorni il trattenimento del ricorrente presso il Centro di permanenza per i rimpatri. Il ricorso per cassazione è stato proposto contro tale ordinanza con due motivi. Con il primo, il ricorrente ha dedotto omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace aveva motivato solo in modo generico sulla sussistenza dei presupposti della proroga, senza esaminare l'eccezione relativa all'ineseguibilità del rimpatrio per la chiusura delle frontiere del Paese di origine a causa della pandemia e senza considerare il tempo trascorso dalla richiesta di informazioni alle autorità marocchine rimaste senza risposta. Con il secondo, ha dedotto violazione dell'art. 32 Cost., degli artt. 2, 3 e 5 CEDU e dell'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, lamentando che la proroga non aveva tenuto conto del grave rischio per la salute derivante dalla pandemia e dalle condizioni di trattenimento nel centro.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la motivazione del provvedimento impugnato
art. 112 c.p.c.
il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa pronuncia sulle eccezioni proposte
art. 32 Cost.
richiamato a tutela del diritto alla salute del trattenuto
artt. 2, 3 e 5 CEDU
richiamati come parametri convenzionali a tutela della persona e della libertà individuale
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
richiamato quale parametro sulla proroga del trattenimento ai fini del rimpatrio
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
il semplice richiamo ai presupposti di questa norma è stato ritenuto insufficiente a integrare una motivazione sia pure succinta del provvedimento di proroga
Massime di principio
- Il provvedimento di proroga del trattenimento amministrativo dello straniero deve contenere una motivazione, anche sintetica, che dia conto in modo effettivo delle ragioni della permanenza della misura restrittiva.
- Non è sufficiente un richiamo meramente formale ai presupposti normativi del trattenimento per soddisfare l'obbligo di motivazione del giudice sulla proroga della misura.
- Quando vengono dedotte circostanze che possono incidere sulla possibilità o legittimità del rimpatrio, il giudice deve esaminarle espressamente, non potendo ometterne la considerazione.
- Se il primo motivo di ricorso comporta l'annullamento del provvedimento per difetto di motivazione, i motivi ulteriori restano assorbiti.
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