Sentenza n. 8491/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento: - del decreto rettorale n. -OMISSIS-(doc. 24) – pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in pari data – recante approvazione atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per 1 posto di professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 13/B4 – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia, nonché la nomina quale vincitrice della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-; - della nota prot. -OMISSIS- della Commissione con cui è stata richiesta l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio (doc. 14); - della nota-OMISSIS-con richiesta alla Commissione di conferma del ricorso alla procedura soccorso istruttorio (doc. 18); - della nota -OMISSIS- della Commissione giudicatrice con cui si confermava la volontà del ricorso al soccorso istruttorio (doc. 19); - della domanda, del curriculum, della dichiarazione e della documentazione integrativa presentata dalla prof -OMISSIS- (doc. 15) e dal prof -OMISSIS-(doc. 17) all’esito del termine concesso per il soccorso istruttorio; - del verbale n -OMISSIS- relativo alla I riunione della Commissione giudicatrice e relativi allegati (doc 07); - del verbale n-OMISSIS-relativo alla II riunione della Commissione e relativi allegati (doc. 08); - del verbale n -OMISSIS-relativo alla III riunione della Commissione e relativi allegati (doc. 20); - del verbale n-OMISSIS-(doc. 22) relativo alla riunione con la relazione finale e all.ti recante l’esito del lavoro della Commissione (doc. 23); - e di ogni altro atto a quelli suindicati comunque prodromico, connesso, presupposto, collegato, precedente o successivo e che nel frattempo sia stato adottato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti e nomina della vincitrice nella procedura valutativa per un posto di professore di prima fascia, nonché gli atti della commissione, il ricorso al soccorso istruttorio e la documentazione integrativa
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la rinnovata procedura di chiamata, conclusasi con la nomina di un’altra candidata, deducendo: nullità degli atti ed elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato; illegittimità del soccorso istruttorio, ritenuto utilizzato per integrare tardivamente informazioni sostanziali sull’attività didattica della vincitrice, in violazione della lex specialis, dei principi di autoresponsabilità, par condicio, buon andamento e imparzialità; illegittima modifica o integrazione dei criteri di valutazione mediante l’introduzione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti; irregolare formazione della volontà collegiale, poiché un commissario aveva rifiutato di valutare la documentazione integrativa e aveva espresso una valutazione separata; difetto di motivazione, istruttoria e presupposti, travisamento, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento nella nuova valutazione. In particolare, sono state contestate la valutazione dell’attività didattica, l’errore relativo ai crediti formativi, la continuità e l’intensità della produzione scientifica, la qualità e la collocazione editoriale delle pubblicazioni, le altre attività universitarie, la partecipazione e organizzazione di convegni, le attività di ricerca, gli incarichi editoriali, il reviewing e le attività nei dottorati. È stata altresì proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al giudicato, ha chiarito che la precedente sentenza del Consiglio di Stato imponeva di rendere verificabile la corrispondenza tra giudizi e profili curriculari, di considerare la collocazione editoriale secondo gli indicatori di settore e di esaminare gli ulteriori profili curriculari previsti dal bando, ma non imponeva la conservazione dei criteri della precedente commissione né necessariamente l’adozione di fattori ponderali. La nuova commissione poteva specificare o accorpare i criteri, purché non li sostituisse o disapplicasse, e aveva legittimamente predeterminato criteri e scala uniforme di giudizi. L’introduzione della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti non è stata ritenuta modifica illegittima del bando. Il soccorso istruttorio è stato considerato legittimo perché applicato uniformemente a tutti i candidati, in presenza di un bando non chiaro sul grado di dettaglio richiesto per la descrizione dell’attività didattica; l’indicazione sintetica dell’attività accademica costituiva allegazione sufficiente del requisito sostanziale. Il collegio ha ritenuto valida la formazione della volontà della commissione: la presenza di tutti i componenti assicurava il quorum costitutivo, mentre le deliberazioni potevano essere assunte a maggioranza; la verbalizzazione separata della posizione dissenziente e l’approvazione maggioritaria dei giudizi finali rendevano ricostruibile l’iter valutativo. Le censure sulla valutazione tecnica sono state respinte perché i giudizi erano ritenuti dettagliati, completi, confrontabili e basati su una scala uniforme. Non era necessaria una griglia numerica o una ponderazione specifica di ogni criterio. Il confronto quantitativo tra il numero di pubblicazioni, convegni, incarichi o progetti non poteva sostituire la valutazione qualitativa di rilevanza, continuità, congruenza con il settore e tipologia delle attività. La nuova commissione godeva di autonomia rispetto alla precedente; la diversa valutazione espressa in altre procedure o nell’abilitazione scientifica nazionale non dimostrava contraddittorietà, trattandosi di procedimenti con finalità e criteri differenti. La considerazione dei congedi per malattia della vincitrice ai fini della continuità della produzione scientifica è stata ritenuta corretta. L’errore sul numero dei crediti formativi è stato qualificato come mero errore materiale ininfluente. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, accertata la legittimità dell’azione amministrativa, mancava l’ingiustizia del danno. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 del bando
La disposizione è stata esaminata con riguardo al contenuto della domanda, del curriculum e delle informazioni dichiarabili dai candidati; il TAR ha ritenuto che non imponesse un grado di dettaglio tale da impedire il soccorso istruttorio nel caso concreto.
art. 5 del bando
Sono da considerare per rilievo, nell’ordine
La norma individua i criteri di valutazione e impone alla commissione la redazione di un profilo curricolare comprensivo dell’attività didattica, ma non può essere interpretata come fonte di un obbligo dichiarativo dettagliato ulteriore a carico del candidato.
art. 4 del bando
La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza
La disposizione distingue il quorum costitutivo, assicurato dalla presenza di tutti i componenti, dal quorum deliberativo, consentendo l’approvazione a maggioranza dei giudizi collegiali finali.
art. 8, comma 9, Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza
La commissione è un collegio perfetto quanto alla presenza dei componenti, ma le deliberazioni non devono essere unanimi; il dissenso può essere verbalizzato separatamente.
art. 12, comma 13, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi della procedura selettiva, ma il TAR non ha ravvisato violazioni rilevanti.
artt. 1, 3 e 6, comma 1, lettera b), l. 241/1990
Sono stati invocati in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità, motivazione e istruttoria; il TAR ha escluso che l’operato della commissione li abbia violati.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla par condicio e all’eguaglianza dei candidati; il TAR ha escluso disparità di trattamento.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione a buon andamento e imparzialità; il TAR ha ritenuto regolare la procedura e la formazione della volontà collegiale.
art. 8 del decreto rettorale 2576 dell’11 ottobre 2017
Richiamato per la disciplina della procedura di chiamata; il TAR ha ritenuto rispettate le regole sulla valutazione e sul funzionamento della commissione.
art. 24, comma 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240
La procedura di chiamata è funzionalmente distinta dall’abilitazione scientifica nazionale: la prima seleziona il profilo più idoneo al posto, mentre l’ASN accerta l’idoneità minima alla docenza; le relative valutazioni possono quindi divergere.
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede, tra l’altro, un esercizio illegittimo del potere e l’ingiustizia del danno; la legittimità dell’azione amministrativa esclude nel caso concreto tale presupposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini della protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nella riedizione di una procedura valutativa conseguente all’annullamento per difetto di motivazione, la nuova commissione deve rispettare il contenuto conformativo della sentenza e rendere verificabile la corrispondenza tra giudizi e dati curriculari, ma può specificare, accorpare o riformulare i criteri valutativi non coperti da uno specifico vincolo conformativo, senza essere tenuta a conservare quelli della precedente commissione.
- La mancata previsione di fattori ponderali o di punteggi numerici per ogni criterio non rende di per sé illegittima una procedura di chiamata universitaria, purché la commissione predetermini criteri comprensibili, applichi una metodologia uniforme e motivi in modo congruo le ragioni della prevalenza del candidato prescelto.
- Quando il bando non chiarisce il grado di dettaglio richiesto nella dichiarazione dell’attività didattica, l’indicazione sintetica dell’attività accademica può costituire allegazione sufficiente del requisito sostanziale e legittimare il soccorso istruttorio, purché questo sia applicato uniformemente a tutti i candidati e non introduca ex novo un requisito sostanziale.
- In un collegio perfetto, la presenza di tutti i componenti è necessaria per la validità dei lavori, ma le deliberazioni possono essere assunte a maggioranza; la verbalizzazione separata della posizione dissenziente e l’approvazione maggioritaria del giudizio finale non viziano il procedimento, se consentono di ricostruire l’iter logico della valutazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni comparative universitarie non consente di sostituire il giudizio del giudice o del candidato a quello della commissione, salvo manifesta irrazionalità, illogicità, travisamento, errore di fatto o disparità di trattamento; il semplice confronto quantitativo tra titoli e pubblicazioni non dimostra l’illegittimità della valutazione qualitativa.
- La valutazione espressa in una procedura di chiamata universitaria può divergere da quella formulata in una procedura di abilitazione scientifica nazionale o in altra selezione, poiché tali procedimenti hanno finalità, criteri e funzione comparativa differenti.
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