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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento, - delle risultanze della Selezione interna per progressione tra le aree ex art. 13, commi 6, 7 e 8 CCNL 16.11.2022 riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, approvato dal Comune di Lecce, Settore Risorse Umane, con la Determina Dirigenziale n. -OMISSIS- in data 17.07.2024 e indetto con la D.D. in data 18.07.2024, integrato e rettificato con Determinazione n. -OMISSIS-in data 13.08.2024, e segnatamente, per quanto di interesse: - della Determinazione dirigenziale n° -OMISSIS- in data 23.12.2024, pubblicata all’albo pretorio dal 27.12.2024 sino al 15.01.2025, con la quale sono stati approvati i verbali delle varie commissioni esaminatrici, tra i quali i Verbali nn. -OMISSIS-, relativi alla selezione per l’Area funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)Profilo Amministrativo Ufficio TARI, nonché le graduatorie finali, compresa quella relativa al CDR 3 Ufficio TARI per n° posti 1, e proclamato il relativo vincitore; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, ove occorra, nelle parti di interesse, delle Schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice e dell’Avviso di selezione in data 18.07.2024 come rettificato con la D.D. n. -OMISSIS-in data 13.08.2024, anche con riguardo ai criteri di valutazione dei titoli dei candidati.

Giustizia amministrativa202500291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e proclamazione del vincitore della selezione interna per la progressione tra le aree, limitatamente al profilo amministrativo dell’Ufficio TARI

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato gli atti della selezione interna riservata ai dipendenti a tempo indeterminato, contestando il punteggio attribuito per il requisito dell’esperienza maturata nell’area di provenienza, valutabile fino a 40 punti. Ha dedotto che l’avviso di selezione non richiedesse una specifica documentazione a comprova dell’esperienza e che, comunque, il Comune avrebbe dovuto acquisire e valutare d’ufficio l’esperienza lavorativa specifica maturata almeno dal 28 marzo 2011 sino a tutto il 2015, in quanto risultante da determinazioni dirigenziali adottate dallo stesso ente. Il ricorso era volto all’annullamento della graduatoria, della proclamazione del vincitore, delle schede di valutazione e, ove occorrente, dei criteri dell’avviso di selezione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, il Comune ha disposto il riesame della posizione, svolto una nuova istruttoria e adottato una nuova determinazione con cui ha riformulato la graduatoria, dichiarato definitivamente vincitrice la parte ricorrente e stipulato con essa il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il Collegio ha ritenuto tale atto sopravvenuto innovativo e integralmente satisfattivo, in quanto espressione di una nuova valutazione amministrativa e non di una mera conferma dell’atto impugnato. Ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone il pieno conseguimento del bene della vita, mentre la seconda ricorre quando, pur senza tale conseguimento, una pronuncia non procurerebbe più alcuna utilità. Il giudizio cautelare di riesame ha quindi prodotto un nuovo assetto del rapporto amministrativo, rendendo inutile la decisione sull’originaria graduatoria. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il riesame aveva confermato la fondatezza dei vizi dedotti; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata per la marginalità della sua posizione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando la parte ricorrente consegue integralmente, anche mediante una successiva determinazione amministrativa, il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché ricorre quando il bene della vita non è stato conseguito, ma una decisione favorevole non procurerebbe comunque più alcuna utilità.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    tutte le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso

    La tutela cautelare è atipica e consente al giudice di modulare la misura in relazione alla fattispecie concreta, inclusa la rimessione dell’affare all’amministrazione per un nuovo esame.

  • art. 18 l. 241/1990

    La parte ricorrente ne aveva invocato l’applicazione sostenendo che l’amministrazione dovesse acquisire d’ufficio documenti già formati o detenuti dalla stessa amministrazione; la sentenza definisce il giudizio per cessazione della materia del contendere senza decidere nel merito tale doglianza.

  • art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 16.11.2022

    Costituisce la disciplina contrattuale richiamata per la selezione interna finalizzata alla progressione tra le aree.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno e integrale conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente; non è sufficiente che la prosecuzione del giudizio sia divenuta inutile senza che il risultato sostanziale sia stato ottenuto.
  • Quando, in esecuzione di una misura cautelare di riesame, l’amministrazione svolge una nuova istruttoria e adotta una determinazione innovativa che sostituisce l’assetto precedente, il giudizio sull’originario atto può concludersi per cessazione della materia del contendere se il nuovo atto è integralmente satisfattivo.
  • Il remand cautelare è una tecnica di tutela atipica che restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale, senza imporre necessariamente uno specifico esito finale, fermo il dovere di conformarsi ai principi di diritto enunciati dal giudice.
  • La nuova determinazione amministrativa adottata a seguito del remand non è meramente confermativa quando deriva da una rinnovata istruttoria e da una nuova valutazione; in tal caso essa costituisce un autonomo esercizio del potere amministrativo.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza delle censure originarie e il fatto che l’amministrazione abbia adottato il provvedimento satisfattivo proprio a seguito del riesame giudizialmente disposto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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