Sentenza n. 267/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, n. 322/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, quale giudice del lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 322/2024. La pronuncia da eseguire aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un importo complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza da eseguire era stata ritualmente notificata e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza che il Ministero vi desse esecuzione. Ha ordinato all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore ritardo ha disposto una penalità di mora pari all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale per ogni giorno successivo alla scadenza del termine. Ha inoltre nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la determinazione di una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata all'interesse legale sulle somme capitale dovute per ogni giorno di ritardo.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
art. 37 d.l. 31 dicembre 2021, n. 228
Il testo richiama il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni, senza indicare espressamente la disposizione applicata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la rituale notificazione della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo consentono di azionare l'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione rimasta inerte.
- Quando l'amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento, fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura parametrata all'interesse legale sulle somme capitale dovute, per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
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