Cassazione Penale, Sentenza n. 45728/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Penna ha impugnato la sentenza d'appello contestando: (I) insufficienza e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che non vi erano prove certe della destinazione a vendita degli 8 panetti di hashish (perquisizione domiciliare negativa, il coltellino poteva servire per uso personale, assenza di elementi economici che provassero l'attività di spaccio); (II) omessa applicazione, sollecitata in memoria del 20/01/2023, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (con riferimento alla riforma d.lgs. 150/2022) e, in subordine, applicazione dell'art. 20-bis c.p.; (III) vizio nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., per non averla contenuta entro i limiti edittali minimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la Corte d'appello aveva motivato congruamente la destinazione a vendita sulla base di molteplici elementi (quantitativo rilevante, modalità di detenzione, possesso di coltellino per frazionamento, osservazione di attività di cessione). Sul secondo motivo ha escluso la censura perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e dell'art. 20-bis è stata introdotta tardivamente e costituiva motivo nuovo non collegato a quelli originari; pertanto la Corte d'appello ha legittimamente omesso di pronunciarsi. Sul terzo motivo ha confermato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione era adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Restano dunque ferme le statuizioni di merito rese in precedenza (assoluzione per il capo C, condanna per altri capi con pena rideterminata in appello).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; nel caso è stata applicata per la detenzione di hashish in quantitativi ritenuti idonei alla distribuzione e per la determinazione della forbice edittale usata per valutare la pena.
art. 192 c.p.p.
Regola i criteri di motivazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione logica, coerente ed esaustiva, quindi non poteva rivederne la valutazione dei fatti in sede di legittimità.
art. 131-bis c.p.
Cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che l'istituto può essere applicabile astrattamente ma che la relativa richiesta, introdotta solo con memoria tardiva, non era stata dedotta in appello e pertanto non poteva essere valutata dall'appello.
d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia)
Ha ampliato limiti edittali e reso possibile l'applicazione dell'art. 131-bis anche per alcune ipotesi del comma 5 dell'art. 73; tuttavia la modifica va invocata tempestivamente e con motivazione collegata alle impugnazioni principali.
art. 20-bis c.p.
Prevede conversione di pena detentiva in pena pecuniaria in determinati casi; la richiesta del ricorrente è stata ritenuta tardiva e priva di argomentazioni utili per ottenerne l'applicazione.
art. 581, comma 4, c.p.p.
Stabilisce il termine per il deposito dei motivi nuovi in appello (fino a 15 giorni prima dell'udienza); la Corte ha ritenuto che le memorie contenenti le richieste nuove fossero tardive.
art. 58 legge 689/1981
Norma richiamata in relazione alle sanzioni sostitutive e al potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva; la Corte ha osservato che la richiesta era generica e priva di argomentazioni.
art. 132 e art. 133 c.p.
Principi direttivi per la determinazione della pena e i criteri di graduazione; la Corte ha confermato che la discrezionalità del giudice di merito nel commisurare la pena era stata esercitata con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di condanna a beneficio della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti il solo dato quantitativo è un elemento rilevante ma non sempre decisivo: tuttavia, se combinato con modalità di detenzione, strumenti per il frazionamento e riscontri di cessione, può legittimare la conclusione di destinazione alla vendita.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione completa delle prove: la Corte di Cassazione verifica la legittimità e la logica della motivazione del giudice di merito, non riqualifica i fatti quando la motivazione è coerente e sufficiente.
- Motivi nuovi introdotti in appello devono essere tempestivi e funzionalmente collegati alle impugnazioni originarie: memorie tardive o non connesse possono essere legittimamente disattese dal giudice d'appello e non sono sindacabili in Cassazione.
- Le cause di non punibilità introdotte da riforme (es. art. 131-bis dopo d.lgs. 150/2022) possono incidere sul giudizio ma devono essere dedotte nei termini processuali e con adeguata motivazione; la mera invocazione tardiva è inefficace.
- La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito nel rispetto degli artt. 132-133 c.p.; se la pena resta entro i limiti edittali e la motivazione non è manifestamente illogica, la Cassazione non interviene.
- La prova dell'intento di spaccio grava sull'accusa; tuttavia, l'accertamento deve tenere conto di un complesso di elementi (quantità, modalità di occultamento, strumenti, comportamento osservato) e non solo del dato isolato.
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