Sentenza del 28/04/2017 n. 10548 - Corte di Cassazione
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi - Assoggettamento a tassazione con percentuale di riduzione - Condizioni - Indicazione di un limite quantitativo di riduzione applicabile a tutte le attività - Sufficienza - Esclusione - Specificazione delle categorie di attività assimilabili a quelle produttive di rifiuti ordinari - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto la detassazione integrale delle superfici aziendali sulle quali si formavano rifiuti speciali, tossici o nocivi smaltiti direttamente dalla società. Secondo il Comune, ai sensi degli articoli 62, comma 3, e 68, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, avrebbe dovuto applicarsi soltanto la riduzione forfetaria del 30% prevista dal regolamento comunale per la categoria di attività. La società ha resistito sostenendo di aver individuato e provato specificamente le aree di produzione dei rifiuti speciali e di averne curato lo smaltimento autonomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune e ha confermato, nella sostanza, la detassazione integrale delle superfici in cui la società produceva rifiuti speciali smaltiti in proprio. La riduzione forfetaria del 30% prevista dal regolamento comunale poteva operare solo quando fosse concretamente difficile individuare le superfici interessate. Poiché EC aveva fornito informazioni specifiche e dettagliate sulle aree di produzione e sulle modalità di smaltimento, il Comune non poteva applicare automaticamente la riduzione forfetaria. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.200 euro oltre spese generali e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993
La norma prevede l'esenzione dalla TARSU per le superfici in cui si formano rifiuti speciali smaltiti autonomamente e consente ai Comuni di individuare categorie di attività alle quali applicare una percentuale di riduzione.
L'esenzione costituisce un'eccezione alla tassazione e deve essere allegata e provata dal contribuente. Tuttavia, se il contribuente dimostra con precisione quali siano le superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali e prova lo smaltimento autonomo, tali superfici sono integralmente escluse dalla TARSU. Una riduzione forfetaria può applicarsi solo in mancanza di una concreta individuazione delle aree.
Art. 68, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993
La facoltà regolamentare del Comune di prevedere riduzioni per determinate categorie di attività deve essere esercitata mediante una disciplina specifica. Non è sufficiente una riduzione indistinta applicata a tutte le attività produttive di rifiuti speciali.
Art. 10, comma 4, del regolamento comunale TARSU
Prevedeva una riduzione percentuale fissa nel caso in cui fosse difficile determinare la superficie in cui venivano prodotti i rifiuti speciali.
La riduzione forfetaria del 30% aveva natura residuale e poteva essere utilizzata soltanto quando non fosse agevolmente identificabile l'area di produzione dei rifiuti speciali. Non poteva sostituire la detassazione integrale delle superfici precisamente individuate e documentate.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Per ottenere la detassazione TARSU delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, il contribuente deve individuare con precisione le aree interessate, descrivere i rifiuti prodotti e documentare il loro smaltimento autonomo.
- La detassazione integrale prevale sulla riduzione forfetaria quando le superfici di produzione dei rifiuti speciali sono concretamente identificabili e adeguatamente provate.
- Una disposizione comunale che prevede soltanto una percentuale fissa di riduzione non può comprimere l'esenzione prevista dalla legge per le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali smaltiti in proprio.
- La riduzione forfetaria è applicabile soltanto quando non sia possibile determinare con sufficiente certezza le superfici interessate; non può essere applicata automaticamente a un'intera categoria di attività.
- Il Comune deve disciplinare in modo specifico le categorie di attività e le condizioni per la riduzione; una previsione generica e indistinta può risultare inidonea.
- La prova dell'esenzione grava sul contribuente, ma una volta fornita una documentazione dettagliata l'amministrazione non può sostituire la detassazione dovuta con una riduzione percentuale standard.
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